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Della nomina e della cessazione dell'organo amministrativo di società pubblica

Antonio Blandini

Sommario:

1.  Introduzione: le molte ambiguità della disciplina in tema di governance di società pubblica - 2.  Genesi ed esiti degli interventi normativi sull’art. 2449 c.c. - 3. Diritto di nomina e diritto di revoca: la (ir)rilevanza della giusta causa - 4. Leggi speciali e leggi regionali sulla cessazione di amministratori di società pubblica e interventi della Corte Costituzionale: è, dunque, legittimo lo spoils system? - 5. Revoca dell’amministratore e limiti ai diritti risarcitori - 6. Ampiezza del diritto di revoca e controllo analogo - 7. Cenni conclusivi sulla prolificità del legislatore su nomina e revoca di amministratori di società pubblica e sui relativi problemi: una storia infinita - NOTE


1.  Introduzione: le molte ambiguità della disciplina in tema di governance di società pubblica

Il prof. Pietro Abbadessa, in un suo autorevole intervento 1, ha con la nota acutezza evidenziato già nell’incipit dello scritto come tramite le previsioni – al tempo contenute negli artt. 2458 s. c.c. – «il legislatore consente di attribuire rilevanza corporativa ad interessi pubblici concernenti l’amministrazione della società». Ebbene, le ripercussioni degli interessi pubblici sulla struttura corporativa prescelta danno vita a notevoli peculiarità, e, alla fine, impattano sulla problematica dello spoils system, sul quale chi scrive ha già avuto in passato occasione di soffermarsi 2. In tale senso, si vuole qui cogliere proprio lo spunto offerto nel summenzionato intervento ove si avanzava “l’ipotesi che l’art. 2458, comma 2, celi un principio di carattere generale secondo il quale l’inserzione di amministratori pubblici rende inapplicabili tutti quegli aspetti dello statuto ordinario dell’organo amministrativo che appaiono incompatibili con il perseguimento dello specifico interesse pubblico di cui detti amministratori sono latori” 3. Le novelle intervenute in corso di tempo su questa specifica problematica, in uno alla rilevanza concreta che l’argomento in esame presenta, consentono di sviluppare ulteriormente questo ragionamento, fermo restando che, probabilmente, aldilà dei possibili accenni che sia possibile prospettare [continua ..]

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2.  Genesi ed esiti degli interventi normativi sull’art. 2449 c.c.

Quanto alla governance delle società partecipate dallo Stato o da Enti pubblici, la norma di partenza 7, come è noto, è costituita dall’art. 2449 c.c. – come riformulato in virtù dell’in­tervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 dicembre 2007, nel caso AEM 8 dall’art. 13, legge comunitaria 25 febbraio 2008, n. 34 –, che si occupa della nomina e della revoca degli organi amministrativi e di controllo di società pubbliche, ed in particolare delle disposizioni statutarie che possono ritenersi legittime e compatibili con la qualificazione «pubblica» della società di cui si tratta. In altre parole, in assenza di una disposizione statutaria nei sensi detti, dovrebbe coerentemente applicarsi la disciplina di diritto comune 9. Ebbene, questo articolo stabilisce attualmente per le società «chiuse» (ovvero che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) 10 un rapporto di proporzionalità tra diritti statutari di nomina dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo in favore dello Stato o Enti pubblici, e partecipazione detenuta da questi al capitale sociale. La traduzione pedissequa della decisione della Corte di Giustizia, secondo la quale avrebbe dovuto reputarsi legittimo il diritto di nomina “diretta”, a cura del soggetto pubblico, solo [continua ..]

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3. Diritto di nomina e diritto di revoca: la (ir)rilevanza della giusta causa

Beninteso, come è parimenti noto, l’art. 2449 c.c. introduce una relazione univoca tra diritto particolare di nomina e diritto di revoca, che assume una peculiare importanza proprio al fine della configurazione stessa della società pubblica e del rapporto tra ente pubblico e amministratore nominato 14. Questo secondo diritto compete esclusivamente ai titolari del primo, pur essendo in via praticamente pacifica riconosciuta la possibilità da parte della generalità dei soci di deliberare la revoca del componente l’organo amministrativo o di controllo, pur nominato ex art. 2449 c.c., in presenza di una giusta causa 15. In tal modo, da una parte, si conferisce una particolare «stabilità» all’amministratore nominato in applicazione di questa disposizione; dal­l’altra, si collega ad una scelta dell’ente pubblico la revoca dell’amministatore da questo stesso ente «individualmente» nominato. In argomento, e anche al di fuori di questa disposizione, occorre tuttavia distinguere la posizione degli amministratori da quella dei componenti l’organo di controllo. In giurisprudenza si sta facendo strada un orientamento – ben corretto – secondo il quale per quanto concerne questi ultimi, e, in particolare, il collegio sindacale, la revoca, seppur promuovibile a cura del soggetto pubblico che ha proceduto alla nomina, sarebbe pur sempre soggetta alle [continua ..]

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4. Leggi speciali e leggi regionali sulla cessazione di amministratori di società pubblica e interventi della Corte Costituzionale: è, dunque, legittimo lo spoils system?

Al di fuori dell’art. 2449 c.c., ed anche per il caso di mutamento del soggetto governativo, esistono disposizioni sia di carattere regionale sia di carattere nazionale che si occupano della cessazione degli organi amministrativi delle società pubbliche, e che hanno superato persino il vaglio della Corte costituzionale. Nella legislazione regionale, basti por mente, ad esempio, per la regione Abruzzo, alla legge 12 agosto 2005, n. 27, art. 1, 2° comma, il quale dispone che «al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di istituti, di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449, commi 1 e 3 secondo capoverso, e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 (centottanta) giorni. Per le società di capitali in osservanza delle disposizioni del codice civile, per le nuove nomine occorre aspettare la prima assemblea utile ove è prevista l’approvazione del [continua ..]

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5. Revoca dell’amministratore e limiti ai diritti risarcitori

Rimane tuttavia aperto il quesito relativo all’eventualità che, in queste ipotesi di cessazione dalla carica, competa agli amministratori cessati una somma a titolo di risarcimento del danno, seppure nei limiti, oramai pacificamente definiti per ipotesi di revoca senza giusta causa, del compenso che sarebbe stato ancora dovuto fino alla scadenza naturale dell’incarico. In argomento, la S.C. aveva in un suo oramai remoto precedente 19 dimostrato lucidità – almeno in parte – nel momento in cui aveva statuito la inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 2383 c.c. «dato che il potere di revoca di siffatti amministratori spetta all’ente pubblico e non alla società», anche se poi, coerentemente con gli orientamenti dell’epoca, nella seconda parte riconosceva all’interessato la possibilità di «ricorrere ai rimedi concessi per la lesione di un interesse in sede amministrativa». Su questo noto precedente, si erano concentrati gli strali di una parte della dottrina, secondo la quale questa decisione finiva «col determinare non solo una totale carenza di tutela per l’amministratore ingiustificatamente revocato, ma un ulteriore affievolimento delle possibilità di porre qualche limite alla spregiudicatezza dei politici che condizionano le scelte degli enti pubblici» 20. Ed anche recentemente da più parti 21 si [continua ..]

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6. Ampiezza del diritto di revoca e controllo analogo

Il problema sin qui esaminato, proprio per le società pubbliche, si pone soprattutto in considerazione del rilievo del contenuto delle relazioni che si stabiliscono tra la società e il soggetto politico di governo, nazionale o locale, a seconda dei casi. Questa relazione ha una significativa importanza, e sotto molteplici punti di vista. Ci si limiterà qui a considerarne uno: il controllo analogo, come situazione che può giustificare il mancato ricorso alla concorrenza per l’organismo pubblico, che vuole attribuire direttamente a una società sottoposta al suo controllo l’esecuzione di un’attività che, altrimenti, avrebbe dovuto essere attribuita a soggetti selezionati a mezzo di una procedura ad evidenza pubblica. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 10 settembre 2009, n. C-573/07, ha stabilito che “i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza così come l’obbligo di trasparenza che ne discende non ostano all’affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società per azioni a capitale interamente pubblico qualora l’ente pubblico che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o [continua ..]

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7. Cenni conclusivi sulla prolificità del legislatore su nomina e revoca di amministratori di società pubblica e sui relativi problemi: una storia infinita

In chiusura, sul tema della nomina e revoca di amministratori di società pubblica, non può non farsi menzione delle previsioni che, in corso di tempo, si sono succedute, al fine della riduzione e razionalizzazione delle spese, intervenendo sul tema della composizione del consiglio di amministrazione di società pubblica non quotata, che hanno egualmente una influenza significativa sulla governance di tali società (tra le altre, legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge 30 luglio 2010, n. 122, e legge 7 agosto 2012, n. 135) (es: numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione, indicazione sulle qualifiche di detti componenti, eliminazione del ruolo del vicepresidente, ecc.). In argomento, è di notevole interesse quanto – molto condivisibilmente – statuito dalla Corte dei conti, 23 ottobre 2012, n. 447, nel senso che la applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, che incidono sulla composizione qualitativa e quantitativa dei c.d.a. delle società pubbliche ivi disciplinate, che, ai sensi della predetta legge, decorre «dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto», non risulta condizionata dalla modifica statutaria di adeguamento alla norma di legge, ed è invece suscettibile di immediata applicazione «anche se contrastante con le previsioni statutarie». Il medesimo Consiglio di [continua ..]

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NOTE

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