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Responsabilità del socio di società a responsabilità limitata per gli atti di influenza amministrativa (art. 2476, 7° comma, c.c.)

Daniele U. Santosuosso

Sommario:

1.  Profili sulla responsabilità del socio di società a responsabilità limitata per gli atti di influenza gestionale prima della riforma del 2003. Abuso della personalità giuridica e scorrettezza organizzativa - 2.  La portata innovativa della norma contenuta nell’art. 2476, 7° comma, c.c., legata al nuovo tipo società a responsabilità limitata. Riflessioni sul tipo società a responsabilità limitata. Lo status di socio. Il rapporto soci e amministratori - 3.  Le condizioni di applicabilità della norma. Gli elementi oggettivi della condotta illegittima dell’amministratore di ruolo e dell’atto del socio di decisione o di autorizzazione. L’e­le­mento soggettivo psicologico dell’intenzionalità - 4.  Singoli profili problematici. La natura della responsabilità. L’amministratore di gruppo. Inapplicabilità della norma alle società per azioni - NOTE


1.  Profili sulla responsabilità del socio di società a responsabilità limitata per gli atti di influenza gestionale prima della riforma del 2003. Abuso della personalità giuridica e scorrettezza organizzativa

La norma contenuta nel 7° comma dell’art. 2476 c.c. rappresenta, come da molti riconosciuto già all’indomani della riforma 1, una delle più innovative dell’intera riforma del diritto societario del 2003, anche rispetto alla legge delega (che non ha disposto espressamente la previsione di una norma di tale portata precettiva). Essa, si è affermato, prevedendo che siano «altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi» 2, infrange a detta di molti “per la prima volta” il tabù della responsabilità limitata del socio per le società di capitali 3. La portata innovativa della disposizione va tuttavia a nostro avviso più propriamente inquadrata. È vero che nella giurisprudenza teorico-pratica il tema della responsabilità del socio di società a responsabilità limitata per gli atti di influenza gestionale prima della riforma del diritto societario del 2003 non era posto nei termini che sono alla base della scelta del legislatore. Di alcuni profili ad esso inerenti si trovavano però già stimolanti tracce nell’ambito degli orientamenti della giurisprudenza teorica e pratica sulla responsabilità personale dei soci di società di capitali [continua ..]

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2.  La portata innovativa della norma contenuta nell’art. 2476, 7° comma, c.c., legata al nuovo tipo società a responsabilità limitata. Riflessioni sul tipo società a responsabilità limitata. Lo status di socio. Il rapporto soci e amministratori

La indubbia capacità innovativa della norma in esame non è da rapportare tout court alle società di capitali ma è, come si cercherà di spiegare, figlia della carica riformatrice del sistema della nuova società a responsabilità limitata, di cui è una delle più segnaletiche. La norma riflette ed è coerente con il modello legale tipico (o fattispecie negoziale tipica) della società a responsabilità limitata nelle sue più salienti note caratteristiche 6 così come registrate da una lettura della disciplina orientata dalla rilevazione del dato socio-economico reale – che il legislatore accetta come minimo e comune ad ogni modello potenzialmente attuabile in concreto – dell’impresa societaria che adotta tale veste. Ciò vale sotto diversi profili, in primis per lo status di socio in ordine ai suoi interessi tipici o “prevalenti”. In effetti, e volendo sdrammatizzare la visione dicotomica che porta alla distinzione tra “socio imprenditore” e “socio finanziatore” (essendo, banalmente, il primo anche finanziatore ed il secondo anche partecipe alla vita di impresa), è rilevazione ormai ovvia che nel tipo societario che ci occupa – nel “voluto” del legislatore – i soci abbiano prevalenti interessi di tipo “imprenditoriale” anziché [continua ..]

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3.  Le condizioni di applicabilità della norma. Gli elementi oggettivi della condotta illegittima dell’amministratore di ruolo e dell’atto del socio di decisione o di autorizzazione. L’e­le­mento soggettivo psicologico dell’intenzionalità

Nella prospettiva indicata si comprende perché la nuova regola del superamento del beneficio della limitazione della responsabilità “soffra” alcune condizioni. Esse sono direttamente dovute non all’appartenenza del nostro tipo societario alla categoria delle società di capitali ma ai caratteri tipici e qualificanti del modello societario sopra evidenziati. La responsabilità invero non si aziona per una semplice assenza di controllo e neanche, ricorrendo l’atto gestionale dannoso, per la mera riconducibilità di tale atto al socio, ma è solidale con gli amministratori, e si aziona laddove i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato quegli specifici atti dannosi. La responsabilità ricorre al verificarsi dei seguenti presupposti. In primo luogo suppone la presenza di un amministratore che ricopra formalmente tale ruolo ed abbia compiuto l’atto amministrativo (eminentemente gestionale, ma non si può escludere un’accezione ampia 12 come sopra pregiudizievole. In altri termini il “compimento” di atti amministrativi che possano dar luogo ad una responsabilità anche del socio nei confronti della società, dei soci o dei terzi per atti dannosi implica che l’atto sia deciso (ricordiamoci che il socio deve decidere o autorizzare) o soltanto eseguito dagli amministratori in carica. In quest’ultimo caso può affermarsi la [continua ..]

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4.  Singoli profili problematici. La natura della responsabilità. L’amministratore di gruppo. Inapplicabilità della norma alle società per azioni

Nel quadro tracciato possono esaminarsi alcune altre tra le questioni messe in risalto dalla dottrina. Per quanto riguarda la natura della responsabilità, sia la lettera della norma sia considerazioni razionali e di coerenza sistematica ci consentono di ritenere che la responsabilità del socio sia contrattuale o extracontrattuale a seconda di quella dell’amministratore con cui è solidalmente responsabile «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, (…)», e quindi a seconda del destinatario dell’atto dannoso e del rapporto che lo lega al socio responsabile. Per tal via, come avviene per l’amministratore, si qualifica – ai sensi di tutto il 2476 – l’essenza della responsabilità: contrattuale verso la società ed eventualmente dei creditori, extracontrattuale verso i soci uti singulie i terzi. La solidarietà con gli amministratori è indice che la responsabilità del socio ha la medesima natura di quella degli amministratori 22. Né vale – non sarebbe dogmaticamente corretto – propendere per l’una o l’altra tesi per spostare l’asse dell’onere probatorio (anche se concretamente ci si rende conto che se l’onere della prova posto a carico di chi agisce con l’azione sociale di responsabilità – società o socio – contro il [continua ..]

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NOTE

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