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Trasferimento di quote di s.r.l. tra clausole limitative e patto di famiglia.
Maria Consiglia di Martino
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Sommario:
1. Circolazione delle partecipazioni societarie tramite patto di famiglia - 2. Vincoli mortis causa alla trasmissibilità delle partecipazioni di s.r.l. - 3. (Segue): trasferimento di partecipazioni mediante patto di famiglia con efficacia condizionata alla morte del disponente - 4. Vincoli al trasferimento tra vivi delle partecipazioni di s.r.l. e patto di famiglia: l’efficacia delle clausole limitative della circolazione - 5. (Segue): efficacia dei vincoli statutari e patto di famiglia - 6. Patto di famiglia contrario ai vincoli statutari e soppressione del libro soci - NOTE
1. Circolazione delle partecipazioni societarie tramite patto di famiglia
A distanza di circa sette anni dal “debutto” sul palcoscenico giuridico nazionale della disciplina dedicata al patto di famiglia, la scarsa diffusione dell’istituto nella pratica negoziale-commerciale ne fa tuttora oggetto di interesse e recettore di riflessioni volte a chiarirne la corretta operatività in sede applicativa. Desta perplessità, infatti, il limitato richiamo registrato nel nostro ordinamento per lo strumento giuridico destinato a stabilizzare la continuità delle piccole e medie imprese mediante la programmazione dell’avvicendamento generazionale alla guida delle stesse. Non solo, infatti, la Commissione europea sollecitava già da tempo i singoli Stati membri ad emanare una disciplina che – tenendo in considerazione la particolare natura delle attività produttive – ne agevolasse il trasferimento ad uno o più discendenti 1; ma, soprattutto, la presenza sul territorio nazionale di un numero di piccole e medie imprese superiore a quello degli altri Stati europei ha da sempre acuito il rischio che la morte dell’imprenditore individuale o di un socio, soprattutto se di maggioranza, potesse comportare un’imprudente soluzione di continuità nella gestione dell’impresa o della società, con conseguenze pericolose sulla stessa capacità dell’impresa di generare (e non bruciare) ricchezza 2. A queste stringenti esigenze 3, il legislatore [continua ..]
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2. Vincoli mortis causa alla trasmissibilità delle partecipazioni di s.r.l.
Le esigenze dettate dalla necessità di un ricambio generazionale della titolarità delle partecipazioni sociali e delle connesse prerogative di governo dell’impresa, sono particolarmente avvertite nelle società a responsabilità limitata. Nella prassi è infatti diffusa la previsione, all’interno degli atti costitutivi o degli statuti di s.r.l., di clausole che attribuiscono ai soci superstiti il diritto di acquistare dagli eredi del socio defunto le partecipazioni che siano loro pervenute iure successionis. Del resto, l’art. 2469 c.c. consente, espressamente, di vietare o limitare il trasferimento a causa di morte della partecipazione di una s.r.l., sancendo, da un lato, la validità delle clausole che pongano condizioni o limiti che, nel caso concreto, impediscano il trasferimento mortis causa delle partecipazioni 11; e riconoscendo, dall’altro, il diritto di recesso in capo agli eredi, quante volte l’esistenza dei limiti precluda agli aventi diritto il perfezionamento dell’acquisto in conseguenza dell’aperta successione 12. La norma si limita quindi a riprodurre in maniera (quasi) pedissequa la disposizione contenuta nell’originario art. 2479, 1° comma, c.c., confermando l’intenzione legislativa, manifestata già prima della riforma del 2003, di riconoscere espressamente la libera trasferibilità mortis causa delle partecipazioni di s.r.l., salva la [continua ..]
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3. (Segue): trasferimento di partecipazioni mediante patto di famiglia con efficacia condizionata alla morte del disponente
La soluzione appena prospettata va tuttavia confrontata con la possibilità di condizionare l’efficacia del patto di famiglia al verificarsi della morte del socio-disponente 31. Proprio in virtù dell’eccezione al divieto di patti successori, si è infatti sostenuto che il contratto di famiglia possa avere ad oggetto trasferimenti mortis causa delle quote di s.r.l., cosicché – solo alla morte del socio-disponente – la relativa quota andrebbe ad accrescersi al patrimonio dei discendenti-assegnatari, creando così un rischio di incompatibilità concreta con le previsioni statutarie che regolino la sorte delle partecipazioni sociali 32. È evidente che la soluzione al problema di coordinamento tra vincoli mortis causa alla circolazione di quote e patto di famiglia ad effetti condizionati alla morte, costringe l’interprete a ricollegarsi a soluzioni lontane, connesse alla più generale questione della validità degli atti post mortem. Nel tentativo di contenere gli effetti del divieto di patti successori, è stata infatti elaborata la distinzione interpretativa tra atti di attribuzione mortis causa e atti di attribuzione post mortem (o, se si preferisce, propter mortem o, ancora, trans mortem), rappresentando questi ultimi fattispecie negoziali i cui effetti risultano “semplicemente” connessi alla morte di un soggetto. In particolare, la morte del disponente [continua ..]
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4. Vincoli al trasferimento tra vivi delle partecipazioni di s.r.l. e patto di famiglia: l’efficacia delle clausole limitative della circolazione
Non altrettanto agevole è escludere l’interferenza di un patto di famiglia con eventuali clausole statutarie destinate a limitare la circolazione tra vivi delle partecipazioni di s.r.l. Vincoli, questi, la cui introduzione nell’atto costitutivo di una s.r.l. è oggi prassi assai consueta 44. L’analisi di tale profilo presuppone, tuttavia, una preventiva analisi della efficacia di tali clausole. Riconoscere efficacia (meramente) obbligatoria o (pure) reale a tali clausole incide infatti, inequivocabilmente, sulla sorte e sull’opponibilità ai terzi del trasferimento realizzato mediante un patto di famiglia. A fronte di un orientamento della dottrina favorevole a riconoscere efficacia meramente obbligatoria a simili clausole 45, è invalso l’opposto orientamento, sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza largamente prevalente, secondo cui, per effetto dell’inserimento della clausola nell’atto costitutivo, il patto limitativo della circolazione acquisterebbe efficacia reale 46. Ed invero, proprio l’introduzione della clausola nel contratto sociale consentirebbe di oltrepassare il “confine” privatistico-negoziale 47, elevando il patto a regola organizzativa della società, capace di incidere, in quanto tale, sull’organizzazione e sul funzionamento dell’ente societario, regolando l’ingresso (o l’uscita) di potenziali (o attuali) soci [continua ..]
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5. (Segue): efficacia dei vincoli statutari e patto di famiglia
Muovendo da tali princìpi, occorre a questo punto verificare se il trasferimento mediante patto delle partecipazioni di s.r.l. sia soggetto o meno ai vincoli contenuti nello statuto. In realtà la soluzione del problema presuppone due concorrenti considerazioni. È evidente, in primo luogo, che l’operatività rispetto al patto di famiglia dei limiti statutari è condizionata dalla tecnica di redazione per gli stessi adottata. Ed invero, solo l’interpretazione della singola clausola potrà chiarire se, in concreto, l’esecuzione del trasferimento tra vivi a realizzarsi mediante il patto – che, alla stregua delle precedenti osservazioni è, tra l’altro, a titolo gratuito e normalmente immediata – configuri una delle vicende circolatorie della partecipazione sociale cui il limite statutario debba applicarsi. E tale quesito rinvia, quindi, ai dubbi in ordine alle regole ermeneutiche da utilizzare nella interpretazione delle clausole consacrate negli statuti societari e va risolto alla stregua dei princìpi per questi ritenuti operanti 57; primo fra tutti, la comune volontà delle parti quale risulta, principalmente, dalla formulazione letterale della clausola 58. In secondo luogo, non è inopportuno ricordare come l’orientamento giurisprudenziale anteriore alla riforma ha, per lungo tempo, ritenuto che i trasferimenti a titolo gratuito – come, nel sistema [continua ..]
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6. Patto di famiglia contrario ai vincoli statutari e soppressione del libro soci
L’esigenza di rispetto della disciplina legale in tema di trasferimento richiede, peraltro, di interrogarsi sulle forme pubblicitarie eventualmente richieste per il patto di famiglia a seguito della abolizione del libro dei soci disposta dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 65. Prima della recente modifica, si attribuiva all’iscrizione del trasferimento nel libro soci efficacia costitutiva dei diritti e degli obblighi connessi alla qualità di socio, fermo restando che la cessione era efficace tra le parti con la semplice manifestazione del consenso 66 e che era opponibile a terzi sin dall’avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese 67. Appare, peraltro, evidente che gli amministratori, nell’adempimento del proprio obbligo di regolare tenuta del libro soci, erano tenuti a verificare, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, la regolarità formale e sostanziale del trasferimento della partecipazione sociale e, ciò che qui più interessa, la conformità dello stesso alle regole circolatorie contenute nell’atto costitutivo 68. Ne conseguiva che gli stessi dovevano rifiutare l’iscrizione in presenza di atti non conformi alla legge di circolazione stabilita per la loro società. Sicché, nel vigore della precedente disciplina, l’esigenza di stabilità degli atti sociali veniva assicurata da un duplice controllo, quello eseguito dagli [continua ..]
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