Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. IV – Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini, Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer)


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
29 aprile 2016 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Giudice relatore

R.G. 37932/2010

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
20 aprile 2016 – Mambriani, Giudice relatore

R.G. 4833/2012

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
12 febbraio 2016 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Giudice relatore

R.G. 76195/2012

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
14 gennaio 2016 – Ricci, Giudice unico

R.G. 33236/2013

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
18 dicembre 2015 – Riva Crugnola, Presidente – Vannicelli, relatore

R.G. 26874/2011

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
29 ottobre 2015 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Giudice relatore

R.G. 6336/2014

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
31 luglio 2015 – Riva Crugnola, Presidente estensore

R.G. 77846/2013

SOMMARIO:

29 aprile 2016 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Giudice relatore R.G. 37932/2010 - 20 aprile 2016 – Mambriani, Giudice relatore R.G. 4833/2012 - 12 febbraio 2016 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Giudice relatore R.G. 76195/2012 - 14 gennaio 2016 – Ricci, Giudice unico R.G. 33236/2013 - 18 dicembre 2015 – Riva Crugnola, Presidente – Vannicelli, relatore R.G. 26874/2011 - 29 ottobre 2015 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Giudice relatore R.G. 6336/2014 - 31 luglio 2015 – Riva Crugnola, Presidente estensore R.G. 77846/2013


29 aprile 2016 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Giudice relatore R.G. 37932/2010

Società per azioni – Azione di responsabilità della minoranza ex art. 2393-bis – Rappresentante comune (Art. 2393 bis c.c.) Il difetto di nomina di un rappresentante comune ai sensi dell’art. 2393-bis co. 4 non integra – a differenza della fattispecie dell’art. 2347 c.c. – una carenza di legittimazione attiva, ma un difetto di rappresentanza in senso processuale, che pertanto può essere sanato in corso di causa con la costituzione in giudizio del nominato rappresentante. (pfm)


20 aprile 2016 – Mambriani, Giudice relatore R.G. 4833/2012

Società di capitali – Clausola “simul stabunt simul cadent” – Onere della prova – Assenza di giusta causa – Carattere ingiustificato delle dimissioni (Artt. 2385 e 2386 c.c.) L’amministratore che voglia far valere in giudizio l’uso strumentale della clausola simul stabunt simul cadent determinato dalle dimissioni di altro amministratore come fattispecie di revoca senza giusta causa non può limitarsi a provare l’assenza di un comportamento negligente a lui imputabile, ma deve dimostrare che le dimissioni altrui siano state dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi e di eludere così l’obbligo di corresponsione degli emolumenti residui e, in generale, del risarcimento del danno. (pfm)


12 febbraio 2016 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Giudice relatore R.G. 76195/2012

Società di capitali – Revoca assembleare del liquidatore – Assenza di giusta causa – Risarcimento del danno – Parametro di determinazione (Artt. 2487 e 1725 c.c.) Nel caso di revoca assembleare, l’assenza di giusta causa determina il sorgere di una pretesa risarcitoria o indennitaria in capo al liquidatore revocato, che vanti un diritto al compenso in forza della delibera di nomina, senza peraltro incidere sulla validità della delibera di revoca; tale diritto al risarcimento del danno o all’indennizzo, a favore del liquidatore con incarico a titolo oneroso, viene riconosciuto in forza dell’applicazione analogica dell’art. 1725 in materia di revoca del mandato oneroso; nel caso di incarico a tempo indeterminato, l’indennità deve parametrarsi al compenso che il liquidatore avrebbe percepito con riferimento al periodo di preavviso mancato, periodo che ben può essere individuato, secondo parametri di complessiva ragionevolezza, in sei mesi. Società di capitali – Revoca assembleare del liquidatore – Giusta causa – Necessità di esplicitare la giusta causa nella delibera assembleare (Artt. 2487 e 1725 c.c.) La giusta causa di revoca deve essere espressamente enunciata nella delibera assembleare di revoca, senza possibilità di successiva esplicitazione nel corso del giudizio. (mb)


14 gennaio 2016 – Ricci, Giudice unico R.G. 33236/2013

Associazione in partecipazione – Contratto di cointeressenza impropria – Requisiti – Assenza (Artt. 2549 e 2554 c.c.) Poiché il contratto di cointeressenza impropria prevede la partecipazione agli utili ma non alle perdite, in difetto di prova di una specifica pattuizione in tal senso, il rapporto volto a attribuire una quota parte dei ricavi conseguiti dall’imprenditore nella realizzazione dei propri affari a favore di un soggetto che apporti senza vincoli di subordinazione la propria opera nell’esercizio di tali affari è da configurarsi come associazione in partecipazione e non quale contratto di cointeressenza impropria. Associazione in partecipazione – Esonero dal rischio – Compenso – Quantificazione (Artt. 2549 e 2554 c.c.) In mancanza di un espresso esonero dal rischio di non ricevere il compenso per l’attività effettivamente prestata, la domanda dell’associato volta ad ottenere il compenso per la attività prestata può essere accolta limitatamente al corrispettivo relativo agli affari per i quali si dimostri che l’associante abbia ricevuto compensi. (mm)


18 dicembre 2015 – Riva Crugnola, Presidente – Vannicelli, relatore R.G. 26874/2011

Responsabilità da direzione e coordinamento di società – Deliberazione pregiudizievole – Estremi (Art. 2497 c.c.) La decisione della holding di cessare ex abrupto l’assistenza finanziaria operata a favore di una controllata e, contestualmente, di stornarne il core business a vantaggio di un’altra società del gruppo, che determini l’annichilimento imprenditoriale della controllata e, pertanto, l’annullamento del valore delle partecipazioni in essa, non può essere riguardata alla stregua di una mera – e insindacabile – diversa allocazione di risorse ed oneri infragruppo, ma integra la fattispecie risarcitoria di cui all’art. 2497 c.c. Responsabilità da direzione e coordinamento di società – Responsabilità solidale di chi abbia preso parte al fatto lesivo – Condizioni (Art. 2497 c.c.) Sono solidalmente responsabili con la capogruppo anche l’amministratore della società e il socio di controllo il cui assenso sia stato necessario e determinante per l’assunzione della decisione. Responsabilità da direzione e coordinamento di società – Richiesta di pagamento alla società eterodiretta ex art. 2497, 3° comma, c.c. – Interpretazione (Art. 2497 c.c.) La disposizione di cui all’art. 2497, comma 3, c.c., lungi dal prevedere un beneficium excussionis a favore di chi abbia svolto contra ius l’attività di eterodirezione societaria, costituisce una norma di raccordo che – in un sottosistema normativo che abilita eccezionalmente il socio della società controllata a chiedere il ristoro del danno riflesso al valore e redditualità della sua partecipazione, cagionato da illeciti che hanno in primis danneggiato il patrimonio della società partecipata – esclude dal perimetro del danno risarcibile, senza onere di preventiva azione contro gli amministratori della società controllata, quello che sia già stato a quest’ultima, in via spontanea o giudiziale, risarcito. (av)


29 ottobre 2015 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Giudice relatore R.G. 6336/2014

Società per azioni – Impugnazione della deliberazione di non distribuire utile – Decorrenza del termine (Art. 2377 c.c.) Il termine per impugnare la deliberazione con la quale l’assemblea ha deciso di non distribuire gli utili decorre dalla data di assunzione della deliberazione e non dalla diversa data di deposito del bilancio, approvato nella stessa seduta assembleare, presso il registro delle imprese. (av)


31 luglio 2015 – Riva Crugnola, Presidente estensore R.G. 77846/2013