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Sez. II – Osservatorio su informazione societaria e contabilità
Massimo Bianca, Alfredo Pascolin
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Sommario:
La funzione informativa del bilancio e le osservazioni e proposte del collegio sindacale in ordine al suo contenuto ed alla sua approvazione: verso una rimodulazione dell’art. 2429 c.c.? - 1. Introduzione. - 2. Il giudizio del revisore legale sul bilancio di esercizio. - 3. Le proposte del collegio sindacale ex art. 2429 c.c. sull’approvazione del bilancio. - 4. Verso una rimodulazione dell’art. 2429 c.c.? - 5. Conclusioni. - NOTE
La funzione informativa del bilancio e le osservazioni e proposte del collegio sindacale in ordine al suo contenuto ed alla sua approvazione: verso una rimodulazione dell’art. 2429 c.c.?
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1. Introduzione.
Nella riforma societaria del 2003 era evidente l’intento di distinguere il controllo contabile da quello sulla gestione. Fermo restando per il collegio sindacale il previgente obbligo di «fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione», l’art. 2429 c.c. era stato adattato al mutato sistema dei controlli societari ed alla prevista separazione del controllo contabile dalla vigilanza sull’amministrazione [1]. Così, il precedente obbligo di riferire all’assemblea sulla «tenuta della contabilità» era stato sostituito da un’informazione «sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri». Coerentemente a tale impostazione, l’art. 2429 c.c. aveva previsto che, accanto a quella del collegio sindacale, «analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile»: quest’ultima doveva quindi avere i contenuti indicati dall’art. 2409-ter c.c. [2] ed essere depositata nella sede della società nei quindici giorni precedenti l’assemblea [3]. Com’è noto, il d.lgs. n. 39/2010, che ha attuato la direttiva 2006/43/CE, ha introdotto importanti modifiche al sistema del controllo contabile [4] ed oggi l’art. 2429 c.c. non prevede più «un’analoga» relazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. I [continua ..]
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2. Il giudizio del revisore legale sul bilancio di esercizio.
Come si sa, il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (d’ora in avanti anche solo “decreto”), introdotto in attuazione della direttiva 2006/43/CE [5], costituisce, fatte salve alcune rare eccezioni ancora previste dalla legislazione speciale, una sorta di testo unico delle norme di diritto comune disciplinanti la revisione legale [6]. Questa è un’attività continuativa che non si esplica solo in concomitanza della redazione ed approvazione del bilancio: il giudizio sul bilancio è infatti solo il momento conclusivo di un controllo contabile che si estende per tutto l’esercizio, precedendo l’espressione del medesimo giudizio [7]. Del resto, il già ricordato art. 14 del decreto prevede che il revisore legale debba verificare «nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili» e varie disposizioni codicistiche stabiliscono che questi debba dare pareri o attestazioni per operazioni cui la società potrebbe dare corso durante l’esercizio (si vedano gli artt. 2441, 4° comma; 2433-bis, 5° comma; 2437-ter, 2° comma; 2501-sexies; 2506-ter; 2501-bis, 5° comma; 2503 c.c.). La lettera dell’art. 14 non prevede più, a seguito dell’abrogazione dell’art. 2409-ter c.c., il controllo del bilancio, ed in particolare la corrispondenza dello stesso alle [continua ..]
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3. Le proposte del collegio sindacale ex art. 2429 c.c. sull’approvazione del bilancio.
Come si diceva, l’attuale formulazione dell’art. 2429, 2° comma, c.c., prevede che il collegio sindacale «deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’articolo 2423, quarto comma». Con la relazione, la quale costituisce un allegato al bilancio [28], i sindaci informano sull’attività di vigilanza svolta, delle omissioni e dei fatti censurabili eventualmente rilevati e sulle proprie valutazioni in merito ai risultati d’esercizio. Possono inoltre formulare osservazioni su ogni profilo ritenuto meritevole di segnalazione ed illustrazione. I destinatari principali dell’informativa sono i soci e i terzi che, grazie ad essa, possono acquisire maggiori elementi per giudicare l’azione dell’organo amministrativo [29]. A tale ultimo proposito si è osservato in dottrina [30] che il collegio sindacale deve necessariamente fare delle osservazioni e proposte e manifestare il proprio consenso, o dissenso, in ordine all’approvazione del progetto di bilancio, oppure a proporre osservazioni, ed eventuali modificazioni ad esso. È appena il caso di ribadire che, come si diceva, tale dovere non sembrerebbe invece [continua ..]
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4. Verso una rimodulazione dell’art. 2429 c.c.?
Le anzidette riflessioni inducono a considerare la possibilità di proporre una diversa lettura dell’art. 2429 c.c. che consenta anche al collegio sindacale di concludere la propria relazione fruendo del medesimo ventaglio di “proposte” (alias “giudizi”) sul bilancio consentite al revisore legale. È evidente che, al di là di ogni facile equiparazione, è necessario indagare quale sia l’effettiva funzione che il legislatore ha assegnato alle proposte del collegio sindacale, ricordando che il vero obiettivo del bilancio, indicato dall’art. 2423 c.c., è quello di rappresentare con veridicità e correttezza la situazione patrimoniale e finanziaria della società [40]. Quindi, se ne può tutto sommato ricavare che in linea di principio ogni soluzione sia praticabile, a condizione che l’informativa non ne sia pregiudicata (tanto meglio, poi, se ne uscisse rafforzata). In questa sede si intende peraltro affrontare la questione da una prospettiva che, vestendo i panni dei tanti collegi sindacali, tenga debito conto anche delle Norme di comportamento dettate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili [41]. A tal proposito è bene rammentare che i rapporti fra l’organo di controllo e il revisore legale sono regolati dalla Norma 5.3 delle Norme di comportamento del collegio sindacale, approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori [continua ..]
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5. Conclusioni.
In linea di massima, come si è cercato di dimostrare, non vi è probabilmente ragione per la quale il collegio sindacale “debba” e non solo “possa” esprimere una proposta sull’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. Ragionevolmente era questa la strada intrapresa prevedendo una diversa configurazione dei controlli del collegio sindacale, avvicinandoli al tipo di attività già per questo prevista dal t.u.f. nelle società quotate. Sembra di poter dire che la prescrizione letterale dell’art. 2429 c.c. di un obbligo del collegio sindacale di esprimersi sull’approvazione del bilancio sia sopravvissuta, forse per un difetto di coordinamento, all’attuale separazione fra controllo di legalità e revisione legale [51]. Essa appare infatti frutto della vischiosità delle soluzioni previste dal precedente sistema, quando le proposte sull’approvazione derivavano, di fatto, dalla verifica della correttezza del bilancio stesso prevista dal previgente art. 2403 c.c. Si è altresì visto come la facoltà del revisore di modulare il proprio giudizio abbia il pregio di consentire un’accurata informativa che tenga conto non solo della rispondenza del bilancio alle scritture contabili, ma anche della situazione concreta in cui versa la società, delle azioni in essere e del corretto processo di formazione del bilancio stesso. In pratica, [continua ..]
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NOTE