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La prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci di s.p.a. e di s.r.l.
Salvatore De Vitis
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Sommario:
1. Il problema - 2. Il sistema dei rinvii nelle norme riguardanti la prescrizione dell’azione nei confronti dell’organo di controllo delle s.p.a. e delle s.r.l. - 3. La natura del termine - 4. La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’organo di controllo della s.p.a. - 5. La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’organo di controllo della s.r.l. - NOTE
1. Il problema
Alcune sentenze, più o meno recenti 1, hanno posto in luce un tema, quello della prescrizione dell’azione sociale di responsabilità dei sindaci di s.p.a. e di s.r.l. 2, sul quale il legislatore della riforma societaria è intervenuto attraverso una serie di rinvii che, almeno prima facie, sembrerebbero avere come scopo ultimo quello di uniformare siffatta disciplina a quella prevista per gli amministratori di s.p.a. Tema questo, ad onor del vero, scarsamente indagato dalla dottrina, nonostante i notevoli e delicati risvolti pratici, prima ancora che teorici. Peraltro, il nuovo contesto legislativo più che risolvere i problemi pare li abbia complicati, tant’è che, nei pochissimi precedenti editi, i giudici sono giunti a conclusioni diametralmente opposte 3. A tal proposito non è inutile, prima di analizzare l’attuale disciplina, ripercorrere, sia pur brevemente, la normativa ante riforma così come le conclusioni, allora abbastanza pacifiche, cui erano giunte dottrina e giurisprudenza. Il codice del ’42, come è noto, aveva sostanzialmente omologato la disciplina del collegio sindacale di s.r.l. a quella della s.p.a., in modo che, da parte di qualcuno 4, si era, a ragione, sostenuto che il collegio sindacale della s.r.l. era regolato in tutto e per tutto dalle norme sulla società per azioni. Infatti, l’art. 2488 c.c., al 3° comma, testo originario, [continua ..]
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2. Il sistema dei rinvii nelle norme riguardanti la prescrizione dell’azione nei confronti dell’organo di controllo delle s.p.a. e delle s.r.l.
Per comprendere l’atteggiarsi della prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci nel diritto vigente, occorre fare riferimento a due norme cardine, rispettivamente dettate in tema di s.p.a. e di s.r.l., ovvero gli artt. 2407 e 2477 c.c. La prima disposizione sancisce l’applicazione, con i limiti della compatibilità, all’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci di s.p.a. degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c., i quali, a loro volta, regolano l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori; la seconda, al 5° comma, cristallizza il principio in forza del quale all’organo di controllo, qualora previsto, di s.r.l. si applicano le disposizioni sul collegio sindacale dettate per le società per azioni. Argomentando diversamente, in un sistema di vasi comunicanti, per un verso, per le s.p.a., mentre l’art. 2407 c.c. continua a fotografare la fattispecie relativa all’azione sociale di responsabilità nei confronti del collegio sindacale, la relativa disciplina si appoggia compiutamente a quella inerente l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, con i dovuti accorgimenti in ordine alla verifica di compatibilità; per altro verso, la disciplina dell’azione sociale di responsabilità dei sindaci di s.r.l. è resa omogenea a quella dei [continua ..]
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3. La natura del termine
Sul primo punto, la riforma del diritto societario, innovando il sistema precedente, ha stabilito che l’azione sociale di responsabilità sociale può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica 11. La norma non appare brillare per chiarezza, ponendo certamente il dubbio relativo alla natura del suddetto termine, ovvero se si tratti di termine di prescrizione o di decadenza 12. L’incertezza emerge dal fatto che la norma, nel prevedere, almeno prima facie, un termine finale di esercizio dell’azione sociale di responsabilità, può indurre appunto a dubitare della natura prescrizionale del termine. In effetti, una parte della dottrina 13, proprio facendo leva sull’interpretazione letterale, ritiene che ci si trovi al cospetto di un termine di decadenza, con l’effetto che il decorso del termine quinquennale avrebbe una valenza “tombale”, non essendo applicabili all’istituto della decadenza l’interruzione e/o la sospensione. La tesi, tuttavia, non convince per una serie di motivi, molti dei quali, peraltro, già prontamente ed efficacemente rilevati. In primo luogo, si è detto 14 che il termine contenuto nell’art. 2393 c.c. è troppo lungo per qualificarlo come di decadenza, posto che, di norma, per quest’ultima il lasso temporale è assai breve. In secondo luogo, non si comprende [continua ..]
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4. La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’organo di controllo della s.p.a.
Chiariti i termini concernenti la natura del termine, si può ora affrontare il tema della sua applicazione all’organo di controllo della s.p.a. Sul rinvio operato dall’art. 2407 c.c. all’art. 2393 c.c. e, quindi, sull’applicabilità anche ai sindaci di s.p.a. del termine prescrizionale previsto per gli amministratori, nonché sul giudizio di compatibilità imposto dalla prima norma citata, è opportuno svolgere preliminarmente alcune considerazioni metodologiche. Segnatamente, appare opportuno chiarire, fin da subito, cosa dovrebbe intendersi con la locuzione “in quanto compatibile”, contenuta nell’art. 2407 c.c., solo dalla corretta interpretazione della stessa derivando più solide fondamenta su cui edificare il definitivo giudizio, positivo o negativo, di operatività del rinvio. Sul punto non si possono che richiamare le conclusioni cui è giunta, sia pure in contesti diversi da quello in commento, autorevole dottrina 22, la quale ha rilevato, per un verso, come il significato della formula non possa essere che le disposizioni rinviate o suscettibili di rinvio certamente si applichino perché compatibili, né che le disposizioni vadano applicate a condizione che l’interprete le renda compatibili; per altro verso, che la predetta formula vada intesa “se compatibile e nella misura in cui sia compatibile” 23, [continua ..]
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5. La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’organo di controllo della s.r.l.
Come si è anticipato, la disciplina dell’organo di controllo della s.r.l. è stata modellata dal legislatore del 2003 su quella della s.p.a., in forza del rinvio contenuto nell’art. 2477, 5° comma, c.c., il quale statuisce che, all’organo di controllo della s.r.l. “si applicano le disposizione sul collegio sindacale previste per la società per azioni” 48. Sul punto appare opportuno chiarire che un esame un po’ più approfondito del contesto normativo obbliga l’interprete a muoversi in maniera molto cauta perché si tratta di trasporre, così come parrebbe disporre l’art. 2477, 5° comma, c.c., l’intera disciplina dell’organo di controllo di un tipo, quello della s.p.a., ad un tipo profondamente diverso, quello della s.r.l., con il rischio, qualora siffatta trasposizione fosse indiscriminata, di giungere ad una vera e propria “uguaglianza di diseguali” 49. Infatti, se, per un verso, la riforma del 2003 non si può dire che abbia pienamente raggiunto l’obiettivo di creare un tipo totalmente autonomo da quello della s.p.a., per altro verso, non può revocarsi in dubbio che la nuova s.r.l. sia comunque farcita di principi ed elementi tali da non poter essere più considerata tout court una piccola società per azioni senza azioni 50. In tale delineato contesto, si rende necessario indicare un [continua ..]
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NOTE