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Sez. VI – Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma
A cura di Ignazio Cerasa, Luciano Santone, Daniele Stanzione
TRIBUNALE DI ROMA, 1 dicembre 2015
Mannino, Presidente – Bernardo, Relatore
R.G. 46513/2014
TRIBUNALE DI ROMA, 16 novembre 2015
Mannino, Presidente – Cardinali, Relatore
R.G. 85177/2013
TRIBUNALE DI ROMA, 5 ottobre 2015
Mannino, Presidente – Romano, Relatore
R.G. 55783/2013
TRIBUNALE DI ROMA, 17 novembre 2015
Mannino, Presidente – Bernardo, Relatore
R.G. 45266/2014
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Sommario:
1 dicembre 2015 Mannino, Presidente – Bernardo, Relatore R.G. 46513/2014 - 16 novembre 2015 Mannino, Presidente – Cardinali, Relatore R.G. 85177/2013 - 5 ottobre 2015 Mannino, Presidente – Romano, Relatore R.G. 55783/2013 - 17 novembre 2015 Mannino, Presidente – Bernardo, Relatore R.G. 45266/2014
1 dicembre 2015 Mannino, Presidente – Bernardo, Relatore R.G. 46513/2014
Società – Società a responsabilità limitata – Dimissioni di uno dei due coamministratori con poteri disgiunti – Efficacia immediata (Artt. 2385, 2386 e 2475 c.c.) Si deve ritenere che le dimissioni di uno dei due coamministratori di s.r.l. con poteri disgiunti siano immediatamente efficaci, con la ricezione da parte del destinatario, posto che la società non rimane priva dell’organo gestorio, avendo l’altro coamministratore pieni poteri di gestione. Il principio in questione, pur essendo stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito di una società in nome collettivo, è applicabile anche nell’ambito della società a responsabilità limitata qualora l’amministrazione sia stata conferita a due coamministratori con poteri disgiunti. (ds).
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16 novembre 2015 Mannino, Presidente – Cardinali, Relatore R.G. 85177/2013
Società – Società per azioni – Dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione – Revoca – Inesistenza – Risarcimento danni – Rigetto (Artt. 2383 e 2385 c.c.) Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione costituiscono recesso, ovvero atto unilaterale ricettizio i cui effetti si realizzano all’atto della comunicazione al destinatario. In assenza di revoca, con la conseguente valutazione della giusta causa la domanda risarcitoria deve essere respinta. (ic)
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5 ottobre 2015 Mannino, Presidente – Romano, Relatore R.G. 55783/2013
Società – Contratto di cessione di quote – Oggetto immediato acquisto status di socio – Oggetto mediato patrimonio rappresentato dalle quote – Vizi su entità del patrimonio – Assenza di specifiche garanzie – Irrilevanza (Art. 1490, 1497 c.c.) Oggetto immediato del contratto di cessione delle quote di società è la partecipazione sociale e lo status di socio; il patrimonio rappresentato da dette partecipazioni è soltanto l’oggetto mediato del contratto. Ne consegue che i vizi relativi alla consistenza patrimoniale sono causa di risoluzione del contratto soltanto a fronte di specifiche garanzie contrattuali, in quanto il valore economico della partecipazione non attiene all’oggetto del contratto. In difetto di specifiche garanzie sul punto, la minore consistenza del patrimonio o la maggiore entità delle passività, scoperte dopo il perfezionamento del contratto di cessione di quote, sono irrilevanti. Società – Contratto di cessione di quote – Situazione patrimoniale della società – Vizi successivamente accertati – Inesistenza garanzie contrattuali – Irrilevanza (Artt. 1490, 1497 c.c.) Nel contratto di cessione di partecipazioni sociali possono essere inserite due tipi di garanzia: una relativa alle quote cedute e l’altra alla situazione patrimoniale della società. Con la prima il cedente dichiara che la partecipazione [continua ..]
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17 novembre 2015 Mannino, Presidente – Bernardo, Relatore R.G. 45266/2014