Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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(1-4) La compatibilità del modello di amministrazione e controllo dualistico con il tipo societario della società a responsabilità limitata (di Marco Garavelli)


TRIBUNALE ROMA (ord.) – 24 maggio 2010 – Tronci Giudice istruttore – As. P.Ol. Campania et al. c. Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano soc. cons. a r.l.

 

Società di capitali – Società consortile a responsabilità limitata – Modello dualistico – Compatibilità con il tipo sociale

(Artt. 2409-octies, 2475, 1° comma, 2479, 2° comma, n. 2, c.c.)

 

In ragione dell’elevata elasticità e versatilità che, in conformità ai principi posti dalla legge n. 366 del 2001, connotano l’organizzazione interna della società a responsabilità limitata, l’adozione del modello dualistico, dettato dal legislatore per la società per azioni, nell’ambito di una società a responsabilità limitata, non colloca quest’ultima al di fuori del relativo tipo, nella misura in cui esso non comporti violazione di norme imperative o principi inderogabili propri della società a responsabilità limitata (1).

 

Società di capitali – Società consortile a responsabilità limitata – Approvazione del bilancio – Competenza del Consiglio di Sorveglianza – Incompatibilità con il tipo sociale

(Artt. 2409-terdecies, 1° comma, lett. b), 2479, 2° comma, n. 1, c.c.)

 

È incompatibile con il tipo della società a responsabilità limitata la devoluzione al Consiglio di Sorveglianza della competenza ad approvare il bilancio, in quanto costituisce attribuzione inderogabile dei soci (2).

 

Società di capitali – Società consortile a responsabilità limitata – Nomina degli amministratori da parte di soggetti diversi dai soci – Compatibilità con il tipo sociale

(Artt. 24751° comma, 2479, 2° comma, n. 2, c.c.)

 

Sono compatibili con il tipo della società a responsabilità limitata meccanismi di investitura dei gestori diversi da quello basato sulla nomina da parte dei soci, in forza del dettato degli artt. 2475, 1° co., e 2479, n. 2, c.c. (3).

 

Società di capitali – Società consortile a responsabilità limitata – Azione di responsabilità verso gli amministratori – Competenza del Consiglio di Sorveglianza – Compatibilità con il tipo sociale

(Artt. 2409-decies, 2476 c.c.)

 

È compatibile con il tipo della società a responsabilità limitata l’attribuzione al Consiglio di Sorveglianza del potere di promuovere l’azione di responsabilità verso i componenti dell’organo gestorio, in quanto il Consiglio di Sorveglianza è comunque espressione della assemblea dei soci e la relativa previsione non vulnera i diritti riconosciuti ai soci dall’art. 2476 c.c. (4).

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il giudice istruttore ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex artt. 2378, terzo comma, 2479-ter, quarto comma c.c. e 700 c.p.c. proposto da

1) As.P.Ol. Campania – Associazione produttori olivicoli della Campania

2) A.Pr.Ol.Sa. – Associazione Produttori Olivicoli Salernitani

3) Assoprol Umbria soc. coop.

4) Aproli Bari soc. coop. agricola

5) As.P.Ol. s.c.ar.l. Produttori Olivicoli Italia Centrale

6) Organizzazione dei produttori Olivicoli Aprol Lecce soc. coop. Agricola

7) Associazione Produttori Olivicoli Toscani

8) Organizzazione dei Produttori Olivicoli Asprol Cosenza soc. coop. Agricola

9) Cooperativa Produttori Olivicoli Toscani

10) Oliveti Toscani soc. coop. agricola

11) Organizzazione produttori olivicoli della Calabria Arpo Calabria soc. coop agricola

12) Organizzazione dei produttori Oleo Puglia soc. coop. agricola

13) Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli – Aipo

14) As. pol. Frosinone

15) Aspro Associazione produttori olivicoli della provincia di Trapani

16) Aspro – Produttori Olivicoli Associati s.c.a.m.p in liquidazione

contro 
Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano soc. cons. a r. l.

PREMESSO

che le associazioni e società cooperative sopra indicate, socie della società consortile a responsabilità limitata denominata Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano (di seguito indicata come “Unaprol”), hanno, con citazione notificata il 4 febbraio 2010, chiesto l’accertamento della nullità, ovvero l’annulla­mento, della deliberazione di modifica dello statuto di Unaprol adottata dalla relativa assemblea il 1° dicembre 2009;

che, con ricorso depositato in data 16 febbraio 2010, le stesse attrici hanno chiesto la sospensione dell’esecutorietà della sopra indicata deliberazione assembleare e l’urgente emissione di ordine di cancellazione dal registro delle imprese delle iscrizioni eventualmente ivi effettuate in esecuzione della deliberazione stessa;

che con decreto in data 23 febbraio 2010 è stata fissata l’udienza del 15 marzo 2010 per la discussione di tali istanze cautelari;

che alla menzionata udienza del 15 marzo 2010 si è costituita Unaprol, chiedendo: a) preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità delle menzionate istanze cautelari per difetto di interesse da parte delle ricorrenti Aspol Campania, Aprolsa, Assoprol Umbria, Aproli Bari, Aspol Italia Centrale, Ass. prod. olivicoli Toscani, Asprol Cosenza, coop. prod. olivicoli Toscani, Arpo Calabria, Oleo Puglia, Aipo, Aspol Frosinone, Aspro Trapani, Aspro s.c.a.m.p., in quanto recedute dalla società consortile; b) sempre in via preliminare, l’inammissibilità delle istanze medesime per difetto di capacità processuale e di rappresentanza del ricorso, quanto alle ricorrenti Aspol Campania, Aprol Lecce, Ass. prod. olivicoli Toscani, Asprol Cosenza, Coop. prod. olivicoli Toscani, Aspol Frosinone, Oliveti Toscani e Aspro Trapani per mancata valida sottoscrizione della procura alle liti; c) nel merito, il rigetto delle ridette istanze;

che, al termine della discussione svoltasi in tale udienza, questo giudice si è riservato di provvedere, assegnando alle parti termine di giorni dieci per il deposito di documenti ed ulteriore termine di giorni quindici per il deposito di memorie e che il fascicolo d’ufficio è stato trasmesso dalla cancelleria, per lo scioglimento della riserva, in data 11 maggio 2010;

OSSERVA

  1. Quanto alla denunciata carenza di interesse in riferimento a talune delle associazioni o società ricorrenti in forza di avvenuta comunicazione di recesso dalla società consortile (doc. 5 fasc. Unaprol; comunicazioni tutte pervenute a detta società in periodo compreso tra il 27 gennaio 2010 ed il 2 febbraio 2010).

L’art. 13, terzo comma, dello statuto di Unaprol recita: “l’intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata al Consiglio di gestione mediante let­tera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima l’esercizio del diritto di recesso; spetta al Consiglio di constatare se ricorrono i giusti motivi cha legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente… Il recesso ha effetto dalla data di scadenza del termine di preavviso”, che il precedente art. 11 fissa in dodici mesi dal­l’inizio della “campagna di commercializzazione” (l’osser­vanza del termine di preavviso, pari ad almeno dodici mesi decorrenti dall’inizio della campagna di commercializzazione, ai fini dell’esercizio del recesso è inserito tra gli “obblighi dei soci” elencati dal citato art. 11).

Alla stregua del riportato contenuto di tale clausola statutaria, l’eccezione preliminare di difetto di interesse non può che essere vagliata con esito sfavorevole alla resistente, non potendosi individuare, allo stato, la perdita della qualità di socio determinante il venir meno dell’interesse alla sospensione cautelare della delibera, in difetto di un recesso attualmente efficace da parte delle società ed associazioni sopra menzionate.

Sebbene il recesso del socio da una società sia negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi ed a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di cognizione della società destinataria (in tal senso, cfr. Cass. 2004/ 5584), tuttavia la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di recesso contenuta nello statuto di Unaprol, dettata dalle esigenze proprie dello specifico settore in cui opera la società consortile, e conforme, del resto, alla previsione dell’art. 2473, primo comma, c.c. (che rimette allo statuto della società a responsabilità limitata la disciplina delle condizioni e modalità del recesso, limitandosi ad enunciare cause inderogabili e tassative di recesso), descrive una fattispecie a formazione progressiva che si completa con la scadenza del termine di preavviso indicato nel sopra citato art. 11.

È da quel momento che il recesso diviene efficace e si determina la perdita della qualità di socio (nella specie, poiché la campagna olivicola ha inizio il 1° luglio di ogni anno, i recessi dei sopra indicati soci avrebbero effetto non prima del mese di luglio 2011; sempre che, ovviamente, l’organo gestorio della società ritenga sussistenti valide giustificazioni a fondamento di tali decisioni).

La tesi della resistente, secondo cui tale differimento della efficacia del recesso sarebbe in realtà limitato alle vicende relative alla liquidazione della quota, connesse allo specifico settore in cui opera la società consortile, ma non inciderebbe sull’effetto principale della perdita della qualità di socio, pare invece contraria al disposto dell’art. 2473, terzo comma, c.c., che ancora la valutazione della quota al valore di mercato della stessa alla data del recesso.

L’art. 12 dello statuto di Unaprol prevede, infatti, che il valore della partecipazione, al fine della relativa liquidazione, sia riferito alla data di efficacia del recesso; che, come illustrato, è fissata dal precedente art. 11 dello stesso statuto.

In definitiva, o si considera efficace il recesso a far data dalla scadenza del termine fissato dall’art. 11, oppure in caso contrario, se si assume, come sostenuto dalla società convenuta, la perdita dello status di socio quale effetto immediato della dichiarazione di recesso ricevuta dalla società, va ritenuto, comunque, persistente un chiaro interesse delle associazioni o società recedute alla rimozione degli effetti della delibera in oggetto, poiché il nuovo assetto organizzativo, nella prospettazione delle ricorrenti, non è ininfluente sui diritti, anche di na­tura squisitamente patrimoniale, dei soci receduti proprio in considerazione di tale “liquidazione posticipata della quota” (cfr., sulla persistenza dell’interesse dell’ex socio ad impugnare, Cass. 1988/181 [Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 1988, n. 181, Foro It., 1989, I, 2927] e Cass. 2003/4372 [Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4372, Società, 2003, 971]).

  1. Sulla dedotta inammissibilità delle istanze cautelari per difetto di capacità processuale e di rappresentanza limitatamente alle ricorrenti Aspol Campania, Aprol Lecce, Ass. prod. olivicoli Toscani, Asprol Cosenza, Coop. prod. olivicoli Toscani, Aspol Frosinone eAspro Trapani, per asserita mancanza di valida sottoscrizione delle procure speciale alla lite.

I rilievi della resistente paiono speciosi, ove si consideri che l’incarico professionale è stato conferito per iscritto dai rispettivi presidenti delle associazioni o cooperative in via diretta o, in taluni casi, in via indiretta, ma pur sempre valida, mediante partecipazione del presidente stesso all’assun­zione delle delibere consiliari di delega e conformemente alle previsioni di statuto.

  1. Sulla ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso cautelare di sospensione della delibera del 1° dicembre 2009 (divenuta efficace in data 14 gennaio2010, inconseguenza della relativa iscrizione nel registro delle imprese) ed in particolare sulla ricorrenza del fumus.

Con l’impugnativa proposta le ricorrenti hanno chiesto in via principale la declaratoria di nullità della citata delibera del 1° dicembre 2009 per asserita inammissibilità del “modello dualistico” nella società a responsabilità limitata, per incompatibilità dello stesso modello con la società consortile, per la inammissibilità di modelli di amministrazione e controllo atipici; in subordine, hanno formulato domanda di nullità, ovvero di annullamento, della stessa deliberazione assembleare di modifica dello statuto sociale relativamente alla approvazione degli articoli 24-25-30-31-32-33-34 e 35 (disposizioni in tema di organi della società).

Occorre innanzitutto ricordare che la legge delega n. 366/01 contiene, quanto alle società a responsabilità limitata, il riconoscimento di un ampio margine alla autonomia statutaria, specie con riferimento alle strutture organizzative ed ai procedimenti decisionali interni alla società. Il legislatore delegato è quindi intervenuto con norme prevalentemente dispositive destinate a trovare applicazione in mancanza di diversa previsione statutaria (cfr. art. 2475 c.c., in tema di amministrazione della società).

Un limite alla autonomia negoziale in tema di società deriva tuttavia, secondo la impostazione tradizionale, dal principio di tipicità, secondo cui, sul presupposto che l’art. 2249 c.c. disciplini un numero chiuso di tipi societari, si ritiene impedita la creazione di un tipo di società non corrispondente ad alcuno dei modelli specificamente previsti.

Il principio di tipicità non può spingersi sino ad inibire ai soci di disegnare con apposite clausole contrattuali un modello organizzativo della loro società parzialmente diverso da quelli risultanti dalla disciplina legale del tipo prescelto; unico limite essendo in definitiva segnato dalla presenza di norme imperative o di principi inderogabili.

Tali conclusioni sono imposte dalla disciplina della organizzazione interna della società a responsabilità limitata, introdotta dal legislatore della riforma in adesione ai principi dianzi richiamati dalla legge delega e connotata da una elevata elasticità e versatilità.

In tale quadro l’adozione del modello dualistico, dettato dal legislatore per la società per azioni, nell’ambito di una società a responsabilità limitata, non colloca quest’ultima al di fuori del relativo tipo, nella misura in cui esso non comporti violazione di norme imperative o principi inderogabili propri della società a responsabilità limitata.

È dunque da escludere che la deliberazione impugnata sia affetta da nullità, per illiceità o impossibilità del relativo oggetto, vale a dire la adozione di una organizzazione incompatibile con il tipo societario prescelto, come sostenuto dalle ricorrenti, dovendo invece dirigersi l’indagine alla verifica della contrarietà a norme imperative delle clausole, introdotte al fine di adeguare lo statuto alla introduzione del modello dualistico.

In tale direzione, passando alla analisi delle censure mosse dalle ricorrenti, si rileva infondata quella concernente la nomina degli amministratori, che viene ad essere sottratta, nel modello dualistico adottato dall’Unaprol, alla competenza della assemblea dei soci: il consiglio di gestione, organo cui è affidata la gestione, è invero nominato dal consiglio di sorveglianza (salvo che in sede di prima nomina, affidata all’assemblea: art. 32, lett. a).

Ed infatti, sia l’incipit dell’art. 2475 c.c., in tema di amministrazione della società (“salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo”), sia l’inciso dell’art. 2479, n. 2) c.c. (che riserva ai soci la nomina degli amministratori se prevista nell’atto costitutivo), autorizzano clausole che introducano meccanismi di investitura dei gestori diversi da quello basato sulla relativa nomina da parte dei soci.

Non consta, inoltre, dalla lettura dello statuto, che abbia tro­vato deroga la norma dell’art. 2479, n. 5) c.c., in tema di operazioni che comportano una sostanziale modificazione del­l’og­getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, anch’esse riservate alla decisione dei soci: non pare, in verità, che la competenza attribuita al consiglio di sorveglianza in me­rito alle “delibere delle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari della società” (art.32, lett. g) sia in conflitto con la norma inderogabile di cui al citato art. 2479, n. 5) c.c., dovendo necessariamente essere rimesse alla approvazione dei soci (e lo statuto non lo esclude) le delibere suddette ove comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Parimenti da escludere è la rilevanza, ai fini della dedotta nullità della delibera, della attribuzione al consiglio di sorveglianza del potere di promuovere l’azione di responsabilità verso i componenti dell’organo gestorio (art. 32, lett. d): in primo luogo, infatti, tale organo è comunque espressione del­la assemblea dei soci; inoltre, la clausola non vulnera in alcun modo i diritti ai soci riconosciuti dal­l’art. 2476 c.c.; restando, quindi, pienamente operanti i poteri di controllo dei singoli soci, la relativa legittimazione a promuovere singolarmente l’azione sociale di responsabilità (in nome proprio e nell’inte­resse della società) e la previsione della rinuncia all’azione da parte dell’assemblea con la maggioranza ivi indicata (due terzi del capitale sociale).

È invece da condividersi l’assunto delle ricorrenti relativo alla violazione della competenza inderogabilmente riservata ai soci in tema di approvazione del bilancio dall’art. 2479, n. 1), c.c.: l’art. 32, lett. b), dello statuto attribuisce tale potere al consiglio di sorveglianza.

Conseguentemente, la clausola è da considerare nulla ed in parte qua deve ritenersi fondata la richiesta tutela cautelare in relazione alla delibera che l’ha approvata; ricorrendo, altresì, come si vedrà meglio in seguito, anche il presupposto del periculum. Trattasi indubbiamente di nullità parziale non comportante nullità dell’intera delibera, essendo la clausola nulla sostituita di diritto dalla norma imperativa di cui all’art. 2479, n. 1), c.c.

Infine, quanto alla, ulteriore, norma inderogabile di cui all’art. 2477, secondo comma, c.c., le modifiche statutarie hanno previsto la sopravvivenza del collegio sindacale (art. 38), risultando demandate le funzioni di controllo di cui all’art. 2403, primo comma, c.c. al consiglio di sorveglianza ed al collegio sindacale attraverso il coordinamento dei due organi. Il controllo contabile è invece attribuito ad un revisore unico (art. 39).

Non vi è, dunque, alcuna deroga al disposto dell’art. 2477, secondo comma, c.c., né alcuna violazione del principio di tipicità del modello di controllo. Sotto quest’ultimo aspetto, ricordati i termini entro cui va inteso il principio di tipicità e di cui s’è dianzi detto, non si profilano ostacoli alla attribuzione dei poteri di controllo a due organi, prevedendosi che l’esercizio di tali compiti sia effettuato previo coordinamento e che l’attività di coordinamento sia curata dal presidente del consiglio di sorveglianza (artt. 30 e 38).

La censura riguardante la ritenuta incompatibilità del modello dualistico con la società consortile non ha autonoma rilevanza, poiché, a norma dell’art. 2615-ter c.c., i consorzi possono essere costituiti mediante ricorso ad uno qualsiasi dei tipi sociali previsti nei capi III e seguenti del Titolo V, sia di capitali che di persone, sicché l’autonomia privata potrà esplicarsi negli stessi limiti dianzi indicati, né configurandosi in concreto incompatibilità tra lo scopo consortile e l’organizzazione gestoria delineata.

Conclusivamente, quindi, la impostazione delle ricorrenti relativa alla nullità della delibera per incompatibilità del sistema dualistico adottato con la società a responsabilità limitata e con lo scopo consortile oltre che per inammissibilità di un modello atipico di controllo, pare non in linea con gli amplissimi spazi lasciati dal legislatore all’autonomia privata dei soci di società a responsabilità limitata, che può pure orientarsi verso modelli gestori propri della società per azioni, ove ritenuti confacenti dai soci alle proprie specifiche esigenze.

Tuttavia, come visto, l’autonomia privata incontra il limite della sussistenza di norme inderogabili e principi propri del tipo prescelto, e sotto tale aspetto viene qui in rilievo la (quanto mai probabile) nullità della clausola statutaria approvata dalla assemblea del 1° dicembre 2009 della Unaprol concernente la competenza del consiglio di sorveglian­za in tema di approvazione del bilancio, per violazione della norma inderogabile di cui all’art. 2479, n. 1), c.c.

Deve pertanto essere affermata la sussistenza del fumus in riferimento alla spiegata domanda, subordinata, di invalidità della delibera, ma limitatamente alla parte dispositiva dell’approvazione della clausola statutaria di cui all’art. 32 lett. b).

La delibera deve ritenersi, limitatamente a tale statuizione, probabilmente nulla, venendo in rilievo la violazione di norma cogente dettata a tutela di interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, diretta ad impedire deviazioni dalla scopo economico-pratico del rapporto di società (tra le tante cfr. Cass. 2007/16390 [Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2007, n. 16390, Società, 2008, 572]; Cass. 2008/26842 [Cass. civ., Sez. I, 7 novembre 2008, n. 26842, Notariato, 2009, 262]). Deve infatti riconoscersi tale valenza alle norme inderogabili che disciplinano l’assetto organizzativo, delineando esse nell’ambito del tipo le attribuzioni ineliminabili di ciascun organo: in tal caso, la scelta trasfusa nella norma cogente postula una valutazione del legislatore operata con riferimento alla funzione economico-pratica del tipo di società e, dunque, sicuramente trascendente l’interesse del singolo socio.

3.2 Sulla ricorrenza del periculum.

È sufficiente osservare che nella comparazione del pregiudizio che subirebbero i ricorrenti dalla esecuzione della deliberazione, limitatamente alla statuizione invalida, e quella che subirebbe la società a seguito della sospensione del­l’esecutorietà della specifica clausola, va valutato come preminente il primo, posto che indubbiamente la stessa società riceverebbe un danno dall’operare secondo una previsione statutaria nulla.

Del resto, il periculum è reso ancor più pregnante dalla circostanza che la delibera, in deroga alla previsione del­l’art. 2380, terzo comma, c.c. (che prevede l’efficacia differita della delibera di variazione del sistema di gestione, salvo diversa disposizione della deliberazione assembleare, alla data dell’assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello di adozione della delibera), risulta avere avuto esecuzione immediata, sebbene la delibera dell’Unaprol del 1° dicembre 2009 nulla disponga al riguardo, come confermato dalla avvenuta nomina del consiglio di gestione da parte dell’assem­blea, dedotta dalla resistente.

4.Dall’accoglimento solo parziale del ricorso discende il rigetto della richiesta di cancellazione della iscrizione della delibera oggetto di impugnativa, proposta in subordine anche ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

5.Sulla revoca dei sindaci in assenza di giusta causa.

Non è chiaro dal tenore della impugnativa e del ricorso cautelare se le ricorrenti abbiano inteso impugnare la deliberazione del 1° dicembre 2009 nella parte in cui essa avrebbe determinato la decadenza anticipata del collegio sindacale in carica. Detto effetto della delibera è per la verità da escludere, posto che (come sopra illustrato) la delibera di modificazione dello statuto prevede il mantenimento del collegio sindacale (art. 38 statuto), né emerge dalla delibera oggetto di impugnazione alcuna sostituzione del collegio in carica.

Tuttavia, risulta dedotta da entrambe le parti l’avvenuta sostituzione del collegio sindacale prima della sua naturale scadenza.

Ad ogni modo, occorre dare per scontato, poiché nessuna delle parti afferma il contrario, che non vi sia stato il decreto di approvazione del tribunale ex art. 2400 c.c., “che rappresenta una fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata ad ottenere l’effetto della revoca, in difetto della quale la impugnazione si rende inammissibile poiché manca la giuridica esistenza ed efficacia della fattispecie che l’im­pu­gnazione è destinata a rimuovere, né essendo possibile un esercizio preventivo di tale azione” (così, Cass. sez. I 10/7/99 n. 7264 [Cass. civ., Sez. I, 10 luglio 1999, n. 7264, in Società, 1999, 1462]).

Sotto tale aspetto si paleserebbe comunque inammissibile la sospensione di una delibera in parte qua inefficace.

  1. Va escluso il carattere offensivo o sconveniente della locuzione “inventando” utilizzato dalla difesa dei ricorrenti a pag. 15, quart’ultimo rigo del ricorso esaminato, sicché le conseguenti richieste formulate della resistente ex art. 89 c.p.c. vanno disattese.

P.Q.M.

Visto l’art. 2378, quarto comma, c.c.,

– in accoglimento parziale delle istanze delle attrici, dispone la sospensione della deliberazione della assemblea della Consorzio Unaprol s.r.l., adottata in data 1° dicembre 2009 ed iscritta nel registro delle imprese in data 14 gennaio 2010, limitatamente all’approvazione della modifica statutaria concernente la revisione dell’art.25 dello statuto sociale in tema di attribuzioni della assemblea dei soci, solo ove ha sottratto alla stessa la approvazione del bilancio attribuendola al consiglio di sorveglianza, con la conseguente introduzione della lett. b) dell’art. 32 dello statuto;

– conferma il rinvio del giudizio di merito all’udienza del 26 ottobre 2010, h.10,30.

 

Roma, 21 maggio 2010.

Il giudice istruttore

(Raffaella Tronci)

Depositata in data 24 maggio 2010.

SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali - 4. Il commento - NOTE


1. Il caso

L’assemblea di una società consortile a responsabilità limitata adotta una delibera di modifica del­l’atto costitutivo [1], volta a dotare la società stessa di un sistema di amministrazione e controllo di tipo dua­listico. Sedici soci consorziati propongono impugnazione della delibera assembleare, chiedendone al contempo, in via cautelare, la sospensione e la cancellazione dal registro delle imprese. I soci impugnanti la delibera sostengono, infatti, la sua nullità per l’inam­missibilità del modello dualistico – e, in ogni caso, dei sistemi di amministrazione e controllo alternativi – nella società a responsabilità limitata e, comunque, per l’incompatibilità di tali sistemi di amministrazione e controllo con la società consortile. In subordine, gli attori richiedono l’accertamento della nullità, o comunque l’annullamento, di alcune disposizioni specifiche introdotte con la delibera impugnata, ed in particolare le disposizioni con cui: (i) il potere di nomina degli amministratori viene sottratto all’assemblea dei soci, per essere affidato al consiglio di sorveglianza; (ii) la competenza a deliberare sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari della società viene attribuita al consiglio di sorveglianza, in quanto tale attribuzione confliggerebbe con la riserva, in capo ai soci della s.r.l. ex art. 2479, 2° comma, n. 5), c.c., della competenza ad adottare decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; (iii) il potere di promuovere l’azione sociale di responsabilità contro i componenti del consiglio di gestione viene attribuito al consiglio di sorveglianza, mentre la legittimazione attiva a promuovere tale azione, nella s.r.l., spetta ex lege a ciascun socio, ex art. 2476 c.c.; (iv) la competenza ad approvare il bilancio viene sottratta all’assemblea dei soci, per essere affidata al consiglio di sorveglianza; (v) il potere di controllo sulla gestione viene affidato al consiglio di sorveglianza, in violazione dell’art. 2477 c.c., che prevede unicamente la nomina del collegio sindacale. Il Tribunale, in via pregiudiziale di rito, rigetta l’eccezione, proposta dalla società convenuta, di carenza di interesse ad agire relativamente ad [continua ..]


2. La normativa di riferimento

Le previsioni introdotte nell’atto costitutivo della società consortile a r.l. di cui alla decisione in commento sembrano ricalcare in larga misura – per quanto è possibile comprendere dall’ordinanza stessa – la disciplina codicistica del sistema di amministrazione e controllo dualistico, contenuta negli artt. 2409-octies e ss. c.c. Queste ultime disposizioni, tuttavia, rimangono solamente sullo sfondo nella decisione in commento. Il tema che assume precipua rilevanza è invece quello della compatibilità del modello dualistico con il tipo sociale della s.r.l., in merito al quale il Tribunale romano rileva anzitutto l’assenza, nell’ordina­mento, di una norma che abiliti espressamente i soci a – o precluda espressamente agli stessi di – dotare la s.r.l. di un sistema di amministrazione e controllo dualistico. Il Tribunale di Roma, pertanto, si affida ad una ricostruzione di tipo sistematico, per giungere, sulla base dei principi rinvenibili nell’ordinamento, ad una soluzione “composita”. Da una parte, il Tribunale richiama i principi posti dal legislatore a fondamento della riforma del diritto societario del 2003. Tali principi, dettati in particolare nella legge delega del 2001 [5], consentono al Tribunale di affermare il carattere tendenzialmente dispositivo della disciplina codicistica della s.r.l.; al­l’art. 3 della legge delega, infatti, il Parlamento in­dicava al Governo la necessità di «prevedere un’am­pia autonomia statutaria» (1° comma, lett. b), di «preve­dere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi» (1° comma, lett. c) e, ancor più apertamente, di «riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo al­le strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società […]» a responsabilità limitata (2° com­ma, lett. e). Dall’altra parte, tuttavia, il Tribunale non manca di ricordare che, in forza del disposto dell’art. 2249, 1° comma, c.c., «le società che hanno per oggetto l’e­sercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo»; in altre parole, in forza del “principio di tassatività [continua ..]


3. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali

A seguito della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 5/2003, la dottrina commercialistica ha dedicato una grandissima attenzione alla nuova s.r.l. [13], di cui è stata messa in luce l’acquisita autonomia dalla s.p.a. [14]. In particolare, uno dei tratti della “nuova” s.r.l. su cui più si sono soffermati i commentatori è stato l’elevato grado di autonomia statutaria concessa ai soci [15], sebbene autorevole parte della dottrina non abbia trascurato di segnalare come anche la disciplina della s.r.l. pre-riforma presentasse, almeno a livello di dettato normativo, margini di derogabilità assai superiori a quelli della disciplina della s.p.a. [16], benché l’intervento giurisprudenziale avesse poi grandemente compresso tali spazi di flessibilità [17]. Il punto di partenza delle analisi svolte dagli interpreti della “nuova s.r.l.”, pertanto, è costituito dal­l’esame delle possibili declinazioni della rinnovata autonomia statutaria, anche alla luce del principio – dettato nella legge delega del 2001 – della “centralità dei soci”, con riguardo alla possibile articolazione delle strutture di amministrazione e controllo. L’attenzione della dottrina, in particolare, sembra essersi concentrata sulla possibilità per i soci di regolamentare la struttura della s.r.l. ad immagine delle società di persone [18], sfruttando l’introduzione degli strumenti a tal proposito forniti dal legislatore, ossia l’art. 2468, 3° comma, c.c. ed il rinvio agli artt. 2257 e 2258 c.c. contenuto nell’art. 2475, 3° comma, c.c. Sulla base di tali dati normativi, parte della dottrina ha prospettato addirittura la possibilità di rimettere le funzioni amministrative e gestorie direttamente in capo ai soci della s.r.l., senza necessità di nominare un organo amministrativo [19], mentre altra parte si è fortemente opposta a tale apertura, rilevando come la possibile “identità tra le persone dei soci e degli amministratori non esclude la diversità dei ruoli e delle funzioni e la soggezione a regole diverse nel­l’una e nell’altra veste” [20]. Essendo ad oggi prevalsa quest’ultima posizione, la dottrina, prendendo le mosse dal combinato disposto dei menzionati principi dell’autonomia [continua ..]


4. Il commento

Potrebbe non essere azzardato ipotizzare che il legislatore della riforma del 2003 non abbia neppure preso in considerazione la possibilità di dotare una s.r.l. di un sistema di amministrazione e controllo di stampo dualistico (ossia, basato su un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza [43], le cui precise caratteristiche e competenze siano quelle stabilite dal legislatore in materia di s.p.a.). Ciò, quantomeno, perché s.r.l. e s.p.a. appaiono delineati come tipi societari resi – “finalmente”, secondo molti commentatori – autonomi l’uno dal­l’al­tro, ed il sistema dualistico viene previsto unicamente all’interno della disciplina delle s.p.a. Come rileva la maggior parte dei commentatori che si sono soffermati sul tema, è anzi possibile riscontrare più di un elemento, nelle norme di legge, che sembra deporre in senso contrario alla compatibilità tra s.r.l. e sistema dualistico. Anzitutto, manca qualsiasi riferimento del legislatore alla possibilità di organizzare la s.r.l. con un sistema di amministrazione e controllo di stampo dualistico. Al contrario, sembra che la disciplina della s.r.l. favorisca uno sfruttamento in senso “personalistico” – e quindi, in un certo senso, “deformalizzato” – dell’autonomia statutaria che la caratterizza. Ne sono indici la possibilità di affidare la funzione amministrativa direttamente ai soci ex art. 2475 c.c. [44], senza necessità di stabilire meccanismi di elezione, la possibilità di assegnare a uno o più soci diritti particolari ex art. 2468, 3° comma, c.c. [45], la possibilità di utilizzare le forme della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto al fine di raccogliere le decisioni di soci ed amministratori. Si potrebbe peraltro dire che fanno da contraltare a tali aperture “personalistiche” della s.r.l. la responsabilità dei soci ex art. 2476, 7° comma [46], c.c. e la postergazione dei crediti dei soci verso la società per i finanziamenti di cui all’art. 2467 c.c. [47]. La strutturazione di una s.r.l. secondo il modello dualistico appare, quindi, estranea al quadro disegnato dal legislatore. Depongono, soprattutto, nel senso dell’incom­pa­tibilità di s.r.l. e modello dualistico anche [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2011