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Introduzione alla riforma delle società a responsabilità limitata PMI e qualificazione tipologica della società a responsabilità limitata

Daniele U. Santosuosso

Lo scritto intende, anche alla luce dell’evoluzione del modello di società a responsabilità limitata, fornire alcune indicazioni generali sulla nuova disciplina della società a responsabilità limitata-PMI e sulle sue implicazioni di sistema, al fine di ricercare l’essenza identitaria del tipo nel raffronto con la società per azioni. L’Autore sottolinea in particolare la possibilità, che la riforma ha introdotto, di forme di strutturazione finanziaria tipiche delle società azionarie e l’apertura del modello della società a responsabilità limitata al mercato del capitale di rischio e il superamento del tradizionale divieto di farvi appello. Ne emerge un modello dove il diverso peso della individualità della persona nel senso della partecipazione originale, riflessa nella adattabilità della struttura organizzativa e finanziaria ai bisogni ed alle finalità dei soci, consente di individuare nella causa ibrida, e quindi nella sua poliforme funzionalità, l’e­lemento qualificante del tipo.

Introduction to the reform of SMEs Limited Liability Companies and the type of the Limited Liability Company

The paper aims, also in the light of the evolution of the model of Limited Liability Company, to provide some general guidance on the new rules of the SME Limited Liability Company and its legal system implications, in order to seek the identity of the type in comparison with the public and joint stock limited company. The Author underlines in particular the possibility, which the reform has introduced, of forms of financial structuring typical of share companies and the opening of the model of the limited liability company to the public risk capital market and the overcoming of the traditional prohibition of recourse to it. A model emerges where the different weight of the person’s individuality in the sense of the original participation, reflected in the adaptability of the organizational and financial structure to the needs and aims of the members, allows to identify in the hybrid cause, and therefore in its polyform functionality, the qualifying element of the type.

KEYWORDS: Capital companies – Limited Liability Companies – SME Limited Liability Company – Risk capital market recourse – Hybrid cause – Qualifying element of the type.

Sommario:

1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - NOTE


1.

1. Riflettere sui profili generali della nuova disciplina della società a responsabilità limitata-PMI, al fine di formulare alcune ipotesi ricostruttive sulle sue implicazioni sistematiche e di ricercarne l’essenza identitaria soprattutto sotto l’aspetto tipologico, rende necessario ripercorrere i passaggi salienti della evoluzione del modello-tipo generale di società a responsabilità limitata. In tale percorso mi è parso da subito di ravvisare, come ricorre costantemente nella storia del diritto societario, il segno di una evoluzione che rimanda all’uso della legislazione come beneficio in funzione economica, nel nostro caso a favore della piccola impresa. Attuali appaiono in proposito l’insegnamento e il monito di Ascarelli in un suo scritto del periodo brasiliano nel 1945, nel confronto (lungimirante dal punto di vista del metodo ermeneutico a servizio della qualificazione dei tipi societari) tra la «piccola» società per azioni (più vicina alla anonima “tipica” e all’estremo opposto della «grandissima») e la società a responsabilità limitata. Scrive l’Autore che «Talvolta vengono esagerati i pericoli delle piccole società anonime; la società per quote a responsabilità limitata non presenta, d’altronde, pericoli minori, nonostante la responsabilità solidale dei soci per il versamento del [continua ..]

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2.

Va ricordato che il Codice di Commercio del 1882 (e, purtuttavia in nuce, analogamente il Code de Commerce del 1807, all’art. 34) prevedeva espressamente l’esi­stenza delle «società anonime per quote». Tale riconoscimento è rintracciabile in vari articoli: così nell’art. 76, ove si faceva riferimento a tale modello di società commerciale con responsabilità limitata alla quota del socio («Le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e si distinguono nelle specie seguenti: ... 3) la società anonima, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota o per la sua azione»); o all’art. 123, ult. comma, ove si prevedeva la possibilità, a proposito del­l’obbligo di cauzione gravante sugli amministratori per la gestione, che il capitale potesse non essere suddiviso in azioni («Se il capitale non è diviso in azioni e se il modo di dar cauzione non è determinato nell’atto costitutivo, provvede il tribunale civile»). Il modello era quindi riconosciuto ma privo di una disciplina ad esso dedicata. Una fattispecie senza disciplina insomma, poco o nulla differenziata rispetto alle società per azioni. Ciò avrebbe avuto – per lo meno lo si [continua ..]

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3.

L’idea primigenia del legislatore ottocentesco e della dottrina più attenta venne sviluppata nella codificazione del secolo scorso. Il diverso peso della individualità nel senso della partecipazione originale, non soltanto sul piano quantitativo ma anche qualitativo, non poteva non riflettersi nell’adattabilità della struttura organizzativa, nel suo piegarsi ai bisogni ed alle finalità dei soci. Il legislatore italiano del Codice del ’42 invero, nel solco del movimento legislativo partito dalla Germania con la legge del 20 aprile 1892, e gradualmente esteso (in Italia all’inizio nella Venezia Giulia e Tridentina secondo la legge austriaca) a tutti gli Stati europei, attuava non soltanto l’esigenza di dotare le imprese minori (a livello di capitalizzazione) del beneficio della responsabilità limitata, ma anche quella – stigmatizzata del resto nella Relazione al Codice [[4]] – di offrire agli operatori uno schema «sufficientemente elastico» per assicurare con legami più stretti l’atti­vità dei soci alla società, consentendo di riguardare le persone non più in funzione del loro apporto di capitali ma della fiducia che «ispirano i loro nomi e la loro attività» nei rapporti interni ed esterni alla società. Una forma societaria ibrida quindi ed adattabile all’autonomia privata: per piccole e grandi compagini, per [continua ..]

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4.

Nel senso evolutivo tracciato la riforma di diritto societario del 2003 ha inaugurato una nuova stagione, accentuando e potremmo dire quasi radicalizzando l’at­titudine alla elasticità organizzativa. Ciò è avvenuto mettendo sempre al centro del fenomeno societario la persona del socio, con le sue prerogative e in genere tutte le posizioni giuridiche soggettive ad esso imputabili, includendovi quelle relative al controllo (personalizzato o, come si è detto, privatizzato). Si è privilegiata una prospettiva sistematica di favore per le opzioni delegate all’autonomia privata societaria in assenza delle quali il diritto è supplente. Opzioni non soltanto organizzative, ma – e qui denotandosi, e sotto tali aspetti avvicinandosi al modello società per azioni – di carattere altresì patrimoniale e finanziario, nell’esi­genza (di politica legislativa) di utilizzare benefici normativi per consentire anche alle imprese societarie contrassegnate dall’intuitus personae di attrarre capitali (si pensi alle maggiori possibilità di conferimento o alla emissione di titoli di debito). Ne è emerso quindi un tipo capitalistico “mutante” [[7]], non solo relativamente alla struttura organizzativa (carattere tipologico essenziale) ma anche per la struttura finanziaria. Al tempo stesso, di fronte al maggiore riconoscimento delle aree di autonomia privata, [continua ..]

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5.

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto si apprezza l’ardito spirito innovatore delle ultime riforme all’attenzione del presente convegno di studi, dalla notevole portata, sia per il sistema giuridico, sia sul versante applicativo a causa della vasta platea delle imprese cui si rivolge. Dal punto di vista sistematico il reticolato di disposizioni appare piuttosto intricato (confluito nel d.l. n. 179/2012 e successivamente modificato con il d.l. n. 3/2015 e con il d.l. n. 50/2017), e pullula di norme che rappresentano, per usare la terminologia del legislatore, «deroghe al diritto societario», ancorché ispirate dal diritto dell’UE e in particolare rispettose della raccomandazione 2003/361 CE sulla definizione della PMI. Questa, come è noto, prevede una fattispecie dall’ampio perimetro, estendendosi alle imprese che rientrano nei limiti di 250 dipendenti o alternativamente 50 milioni di fatturato o 43 milioni di attivo patrimoniale. Il dato concreto, da sottolineare, è che si tratta di quasi tutte le società a responsabilità limitate italiane. Per tratteggiare le linee principali delle innovazioni normative, che saranno oggetto partitamente delle successive relazioni, potrei così riassumere. In primo luogo, in funzione della sentita esigenza di agevolare le imprese dal carattere innovativo in particolari situazioni di stress economico-finanziario, il [continua ..]

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6.

Nel quadro delineato affiora, per divenire cruciale, il tema delle cautele preventive di fronte ai possibili abusi dello schermo societario da parte di soci e amministratori; tema che si snoda lungo direttrici già note [[13]], da armonizzare con le nuove opzioni concesse dal sistema. Nel tentativo di anticipare qualche ipotesi di lavoro e di soluzione, appare plausibile affermare che la questione dei contrappesi richieda una attività ermeneutica affine a quella che è stata già sperimentata allorché si è deciso di valorizzare la nozione del modello concreto, in applicazione per analogia iuris e legis delle norme delle società per azioni tutte le volte che la scelta adottata sia per il tipo azionario [[14]]. Così, confermando il principio di parità di trattamento in caso di suddivisione delle quote in diverse categorie; legando comunque il diritto di impugnazione delle delibere assembleari annullabili alla titolarità e alla legittimazione del diritto di voto; affermando l’opera­ti­vità dei limiti previsti dall’art. 2358 c.c. in caso di operazioni sulle proprie quote, o l’inammissibilità dei limiti alla circolazione delle partecipazioni in caso di società a responsabilità limitata aperta al mercato del capitale di rischio. Il ragionamento ora proposto mi appare convincente anche specularmente impostato, nel senso di [continua ..]

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7.

Mi sia consentita un’ultima riflessione di sistema, ed una previsione. A me sembra che, con le “nuove” società a responsabilità limitata PMI, non sia stato introdotto nell’ordinamento un tipo nuovo ed autonomo rispetto alle società a responsabilità limitata non PMI. Non sembrano ricorrere invero i presupposti di un tale riconoscimento da parte del legislatore: da un lato mancherebbe un nuovo – sufficientemente ampio ed autonomo – statuto normativo, tale da rappresentare un corpus disciplinare dalla adeguata “massa critica” [[16]]; dall’altro farebbe difetto un aggettivo qualificante atto a distinguerlo: non potrebbe tale aggettivo essere intravisto nelle sole caratteristiche quantitative di PMI, tratto in sé mutevole e – constatando il modello socio economico dominante: le PMI in Italia rappresentano la quasi totalità delle imprese – poco caratterizzante; né potrebbe essere dato a mio avviso dalla (solo potenziale) standardizzazione delle partecipazioni e dall’apertura al mercato del capitale di rischio, che, del resto opzionali, si presentano come elementi comuni alle società azionarie. Appare invece più corretto ritenere che dalla comune base causale, di natura mista o eterogenea, e dal correlativo principio della elasticità possano derivare e de­clinarsi, dall’unico tipo, sottotipi o modelli [continua ..]

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NOTE

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