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I controlli interni nella s.r.l. dal 1942 al 2012
Paolo Benazzo
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Sommario:
1. Il singolare destino della s.r.l. - 2. S.r.l. e assetto dei controlli interni nel codice civile del 1942. - 3. S.r.l. e assetto dei controlli interni nel codice civile del 2003. - 4. S.r.l. e assetto dei controlli interni tra il 2003 e il novembre 2011. - 5. Assetto dei controlli interni dopo gli interventi di riforma del 2011 e del 2012 e s.r.l. arilevanza privata e a rilevanza pubblica. - 6. Alcuni (primi) spunti ricostruttivi in ordine agli assetti dei controlli interni nel sistema legale e nei modelli statutari. - NOTE
1. Il singolare destino della s.r.l.
Qualche anno fa, nello scrivere l’introduzione a un commentario alla nuova disciplina della s.r.l., avevo avuto modo di rilevare come “per chi è incline a dare rilevanza alle coincidenze e per chi, ancora di più, crede nei segni zodiacali e nelle influenze astrali, potrebbe essere significativo rilevare come la ‘nuova’ s.r.l. italiana abbia visto la luce in prossimità del capodanno orientale con il quale si apriva l’anno (il 2003) dedicato al segno della scimmia, simbolo, nello zodiaco cinese, di genialità e imprevedibilità, il quale distinguerebbe i nati nel segno in ragione delle doti di abilità, flessibilità, e inventiva, seppure accompagnate da una buona dose di arroganza. Per l’appunto, proprio quelle caratteristiche in ragione delle quali il legislatore italiano avrebbe inteso affrancare e rilanciare il modello in parola”. “E infatti” – così proseguivo – “per un verso, semplicità, adeguatezza, flessibilità e adattabilità sarebbero i principi guida del nuovo modello e della disciplina, legale e statutaria, a esso dedicata; modello, il quale, per un altro verso, si dovrebbe distinguere, poi, dalla s.p.a. e su quest’ultima (auspicabilmente) prevalere, grazie a un complesso di norme autonome e (arrogantemente) distinte da quelle proprie della, (forse) non più “sorella” ma più (modestamente) [continua ..]
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2. S.r.l. e assetto dei controlli interni nel codice civile del 1942.
La nota caratterizzante la disciplina della s.r.l. in tema di controlli interni, così come declinata nel 1942, era quella di presentare un appiattimento significativo, per non dire totale, sulla corrispondente disciplina della s.p.a. E infatti, stando alla lettura sinottica degli allora vigenti artt. 2488 e 2489 c.c., ne emergeva un quadro siffatto. Per un verso, il controllo diretto e individuale del singolo socio era fortemente ridotto e contenuto, dal momento che l’art. 2489 c.c. stabiliva che: a) il controllo operasse solo in assenza del collegio sindacale: controllo per persona e controllo per uffici erano dunque (almeno nel modello legale) reciprocamente alternativi2; b) il controllo si esplicasse sotto forma di diritto di «avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali», nonché di «consultare i libri sociali»: espressione quest’ultima che, se confrontata con l’art. 2261 c.c., lasciava (o poteva lasciare) intendere un accesso circoscritto ai soli libri sociali (di cui al successivo art. 2490 c.c.) e non già esteso anche ai «documenti relativi all’amministrazione» (ovverosia anche alle scritture contabili e a ogni altro documento inerente la gestione dell’impresa e della società, cui per l’appunto faceva riferimento la disposizione applicabile alle società di persone)3; c) solo il possesso di una [continua ..]
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3. S.r.l. e assetto dei controlli interni nel codice civile del 2003.
Nulla sostanzialmente mutava sino alla fine del secondo millennio. In questo periodo, infatti, il legislatore si limitava soltanto ad adeguare, e poi coordinare, il livello di capitale sociale al raggiungimento del quale, anche per la s.r.l., scattava l’obbligo di attivazione del controllo organico (cfr. le modifiche all’art. 2488 c.c. operate prima con la legge Pandolfi nel 1977 e poi dal d.lgs. n. 127/1991). Viceversa, con la novella del 2003, il destino della s.r.l., sotto il profilo dei controlli, mutava profondamente e veniva infatti a conoscere (per certi versi e salvo quanto si osserverà poco più oltre) il momento di massimo affrancamento dal tipo azionario. E infatti, quanto al controllo diretto e individuale del singolo socio (con la riforma espressamente identificato con il «socio che non partecipa all’amministrazione»), esso (art. 2476, 2° comma, c.c.): a) diveniva elementoessenzialee, secondo l’indirizzo maggioritario, anche indisponibile e inderogabile in peius 9 in tutte le s.r.l.; b) veniva dichiaratamente esteso, sotto il profilo oggettivo, alle «notizie sullo svolgimento degli affari sociali»10, nonché alla «consultazione dei libri sociali» e dei «documenti relativi all’amministrazione»11: con una formula che si prestava a essere interpretata e applicata in senso molto ampio, senza quasi limiti di sorta se non quelli [continua ..]
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4. S.r.l. e assetto dei controlli interni tra il 2003 e il novembre 2011.
Gli anni che vanno dalla riforma del 2003 alla novella legislativa di cui al d.lgs. n. 39/2010 (intervento che ha profondamente mutato la disciplina della revisione legale dei conti nelle società di capitali), e di qui sino al novembre 2011, sono sostanzialmente caratterizzati dalla conferma del processo di riavvicinamento cui si faceva poc’anzi riferimento e dalla coeva emersione di due sotto-modelli – proprio con precipuo riguardo all’assetto dei controlli endogeni (e, a mio avviso, anche con riguardo a quelli esogeni) – all’interno del tipo non azionario: la s.r.l., per così dire, a rilevanza privata, da una parte; e la s.r.l., per contro, a rilevanza pubblica, dall’altra parte 20. Quanto al primo sotto-modello (s.r.l. a rilevanza privata), in buona sostanza, esso ricorreva allorquando l’impresa (esercitata dalla s.r.l.) presentasse dimensioni “piccole”; gli elementi caratterizzanti di detta variante – sempre per quanto concerne l’assetto dei controlli interni – erano: a) la concentrazione dell’assetto dei controlli sul piano delpotere(diritto individuale) di accesso e di consultazione alla documentazione sociale (art. 2476, 2° comma, c.c.) 21, coniugato agli strumenti sanzionatori (art. 2476, 3° comma, c.c.), anch’essi individuali e anch’essi facoltativi, della revoca (su un piano reale) e dell’azione sociale di responsabilità [continua ..]
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5. Assetto dei controlli interni dopo gli interventi di riforma del 2011 e del 2012 e s.r.l. arilevanza privata e a rilevanza pubblica.
Negli ultimi mesi, dapprima con la legge 12 novembre 2011, n. 183, poi con il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, oggi convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, il quadro è mutato di nuovo profondamente, dando vita, con una decisa inversione di tendenza rispetto al passato, a un fenomeno di frammentazione dello statuto dei controlli nelle società di capitali, che, viceversa, come si è cercato di dimostrare, aveva conosciuto (sino a quel momento) una sorta di apparentamento tra s.p.a. e s.r.l. sulla base di un elemento transtipico e trasversale, legato unicamente alla rilevanza pubblica dell’impresa esercitata e indipendente, invece, dal codice organizzativo (azionario o non azionario) in concreto prescelto. Una frammentazione, quella che si è determinata, animata in via di principio da un intento di risparmio: la novità più immediata dell’intervento è stata infatti l’affermazione del carattere (naturalmente) monocratico (e non più necessariamente collegiale) dell’organo di controllo (l’ex collegio sindacale), come del soggetto deputato alla revisione (art. 2477, 1° comma, c.c.). Una frammentazione, tuttavia, che, in nome di una (peraltro non certa) riduzione di costi, fa pericolosamente della s.r.l. un esergo impazzito, per di più accompagnato (e governato) da una disciplina sul piano legale (e, di riflesso, anche su quello statutario) incerta, contraddittoria e distonica (se e [continua ..]
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6. Alcuni (primi) spunti ricostruttivi in ordine agli assetti dei controlli interni nel sistema legale e nei modelli statutari.
Invero – volendo prendere le mosse, innanzi tutto, dalla ricostruzione della disciplina dell’assetto dei controlli nel modello legale – la via che si potrebbe pensare di percorrere per (cercare di) riequilibrare (parzialmente) il rapporto tra s.p.a. e s.r.l. a rilevanza pubblica, altra non potrebbe essere, a mio avviso, che quella di combinare il più possibile gli spunti che il sistema delle società di capitali, nel suo complesso, aveva seguito e così decisamente fatto emergere (e consolidato) almeno sino al d.lgs. n. 39/2010, da una parte, e ciò che il nuovo enunciato dell’art. 2477 oggi lascia (nel senso proprio di «consente di») intendere, dall’altra parte. Giova precisare fin da subito che una (sola) differenza tra s.p.a. e s.r.l. a rilevanza pubblica non potrà (oggi) essere modificata; ed è quella che, in tale secondo tipo societario, e nonostante la rilevanza appunto non privata della relativa impresa, il controllo sulla gestione (di regola) potrà sempre essere affidato a un organo monocratico (art. 2477, 1° comma, 2° alinea) 31. Una differenza, tuttavia, che almeno in parte (e in termini astratti) si potrebbe giustificare pensando che nella s.r.l. la presenza dell’organo (ancorché monocratico) non sopprime il diritto di voice del singolo socio, la cui operatività e il cui utilizzo concreto ben potrebbero fungere quale stimolo per [continua ..]
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