Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sez. IV – Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma (di a cura di Ignazio Cerasa, Luciano Santone e Daniele Stanzione.)


TRIBUNALE DI ROMA, 19 ottobre 2012 – Scerrato, Giudice Unico

R.G. 45103/10

TRIBUNALE DI ROMA, 15 ottobre 2012 – Romano, Giudice

R.G. 86373/09

TRIBUNALE DI ROMA, 15 ottobre 2012 – Romano, Giudice

R.G. 22198/10

TRIBUNALE DI ROMA, 15 ottobre 2012 – Cardinali, Presidente – Romano, Relatore

R.G. 41874/09

 

 

SOMMARIO:

19 ottobre 2012 – Scerrato, Giudice Unico R.G. 45103/10 - 15 ottobre 2012 – Romano, Giudice R.G. 86373/09 - 15 ottobre 2012 – Romano, Giudice R.G. 22198/10 - 15 ottobre 2012 – Cardinali, Presidente – Romano, Relatore R.G. 41874/09


19 ottobre 2012 – Scerrato, Giudice Unico R.G. 45103/10

Società – Accertamento della società di fatto – Necessaria sussistenza di due requisiti preliminari e concorrenti – Apporto di utilità suscettibili di valutazione economica e affectio societatis (Art. 2247 c.c.) In ordine all’individuazione delle c.d. società occulte o di fatto, caratterizzate della mancata esteriorizzazione del contratto sociale, la dottrina e la giurisprudenza hanno richiesto la ricorrenza di due requisiti concorrenti: uno oggettivo, costituito dall’apporto, da parte dei soci, di capitali (in denaro o in natura) o di altre utilità suscettibili di valutazione economica, con costituzione di un fondo comune ed uno soggettivo, riconducibile alla tradizionale figura dell’af­fectio societatis, consistente nel comportamento concludente delle parti di agire consapevolmente come soci, al fine di partecipare al finanziamento dell’attività, all’assunzione delle decisioni imprenditoriali, all’attività gestoria nei confronti dei terzi, il tutto finalizzato in ultima analisi a concorrere alla divisione di utili ovvero alla fruizione di altri benefici derivanti da tale attività comune. Società – Società di fatto – Sussistenza dei requisiti preliminari per l’accertamento – Prova dell’esistenza del contratto sociale – Fatti concludenti (Art. 2247 c.c.) Ricorrendo i requisiti preliminari necessari per l’accertamento, è possibile individuare la costituzione, anche tacitamente, di una società di fatto, caratterizzata appunto non dalla mancanza del contratto sociale, ma dal modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza; quindi, in aderenza ai principi generali in materia di contratto, l’esistenza di quest’ultimo ben può risultare anche da manifestazioni esteriori dell’attività dei soggetti coinvolti, quando le stesse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenziano l’esistenza della società nei termini indicati (ds).


15 ottobre 2012 – Romano, Giudice R.G. 86373/09

Società – Società per azioni – Cessione azioni – Manleva – Venir meno della partecipazione societaria – Causa presupposta – Invalidità della manleva – Rigetto (Artt. 1332, 1418 c.c.) Si ha presupposizione quando le parti hanno concluso un accordo in ragione di una sola circostanza che entra nella causa del contratto e che integra gli effetti di una condizione. Venendo meno la causa presupposta all’atto della conclusione del contratto, lo stesso è invalido per nullità della causa. Peraltro, la presupposizione deve avere carattere obiettivo e, dunque, non può applicarsi all’ipotesi del venir meno della partecipazione societaria per avvenuta cessione delle azioni, in quanto ciò dipende dalla volontà del socio, rientrando il rapporto societario nella disponibilità di questi. La manleva rimane, pertanto, valida. Società – Società per azioni – Cessione azioni – Manleva – Motivo della manleva – Venir meno della partecipazione societaria – Invalidità della manleva – Rigetto (Artt. 1333, 1418 c.c.) Nel caso di cessione delle azioni, l’interesse a mantenere il valore della partecipazione che ha indotto i soci a rilasciare garanzia, non attiene alla causa del contratto di manleva, ma costituisce mero motivo inidoneo a determinare la nullità sopravvenuta del contratto (ic).


15 ottobre 2012 – Romano, Giudice R.G. 22198/10

Società – Società a responsabilità limitata – Contratto di compravendita – Simulazione di quietanza di pagamento – Risoluzione – Prove presuntive – Inammissibilità – Rigetto (Artt. 2722, 2726 e 2729 c.c.) La simulazione assoluta di una quietanza di saldo non può essere provata mediante testimoni. Gli assegni e la circostanza che il prezzo di acquisto non figuri nella documentazione societaria hanno valore presuntivo e, come tali, non sono ammissibili quando, come nel caso di specie, la legge esclude le prove testimoniali (ic).


15 ottobre 2012 – Cardinali, Presidente – Romano, Relatore R.G. 41874/09