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Sulla validità della deliberazione di nomina dei sindaci e della società di revisione appartenenti alla stessa “rete” (parere pro-veritate)
Fabrizio Guerrera
Lo scritto (un parere pro-veritate) mira ad analizzare la disciplina dei requisiti di indipendenza della società di revisione prevista dal d.lgs. n. 39/2010, modificato dal d.lgs. n. 135/2016. Il saggio dedica particolare attenzione alla relazione tra il collegio sindacale e la società incaricata della revisione (che è nominata su sua proposta ed è soggetta al suo controllo continuo e può essere revocata con il suo parere favorevole), come pure al rilievo dell’appartenenza dei sindaci e dei revisori alla stessa rete professionale. Esso esamina anche l’ordinanza della Corte di Cassazione, 31 maggio 2019, n. 14919, che afferma l’annullabilità della nomina della società di revisione a cuasa della mancanza d’indipendenza dai membri del collegio sindacale.
The paper (a pro-veritate opinion) aims to analyze the issue raised by the regulation of indipendence requirements of auditing firms contained in Legislative Decree no. 39/2010, modified from Legislative Decree no. 135/2016. The paper pays particular attention to the relationship between the supervisory board and the auditing firm (which is nominated by the shareholders’meeting on its proposal and is subjected to its continuous control and can be removed by the shareholders’meeting with its favourable opinion), as well as to the relevance of the belonging of supervisory board’s members and auditors to the same professional network. It examines also the judgement of Court of Cassation May 31th 2019, no. 14919, which affirmed the voidability of appointment of auditing firm due to lack of its indipendence with regard to the supervisory board.
Sommario:
1. Premessa - 2. La deliberazione di nomina della società di revisione e dei sindaci di Alfa - 3. L’indipendenza del revisore rispetto alla società e il concetto di “rete” - 4. Il ruolo dei sindaci nel procedimento di nomina del revisore contabile e i loro compiti di vigilanza nelle s.p.a. non quotate - 5. La violazione delle regole sull’indipendenza del revisore: effetti e rimedi - 6. L’indipendenza del sindaco e la rilevanza del concetto di “rete” - 7. Misure adottabili per risolvere l’odierna situazione d’illegittimità - NOTE
1. Premessa
Lo scrivente è stato incaricato di esprimere il proprio parere pro-veritate sulla delibera approvata dall’assemblea di Alfa S.p.A. con la quale si è provveduto a: (i) conferire alla società di revisione Beta l’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021; (ii) nominare il collegio sindacale nelle persone di CL, PS e OP (sindaci effettivi) e di IV e CT (sindaci supplenti). In particolare, lo scrivente è stato richiesto di esprimere un motivato parere in ordine alla “eventuale invalidità” della predetta delibera, ai sensi della disciplina del codice civile, come novellata dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), e del d.lgs. n. 39/2010, recante l’attuazione della direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati, e alle “relative conseguenze”, nonché agli “eventuali provvedimenti da adottarsi”, nell’ambito della fase di esecuzione del concordato preventivo con continuità aziendale in cui la Società attualmente versa.
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2. La deliberazione di nomina della società di revisione e dei sindaci di Alfa
Dalla documentazione consultata risulta che, in data 10.05.2019, l’assemblea della Società, con la partecipazione del socio unico, dell’A.U. e dei Sindaci CL, PS e CT, ha provveduto ad approvare il bilancio al 31.12.2018, relativo all’esercizio chiuso dopo l’omologazione del concordato e il rientro in bonis della Società. Nella stessa riunione, su proposta motivata del Collegio sindacale, l’assemblea della Società ha conferito nuovamente alla società di revisione Beta l’incarico della revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021, svolto già nel triennio precedente e scaduto con l’approvazione del bilancio 2018. Inoltre, essa ha nominato come membri del nuovo Collegio sindacale, con durata sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, CL, PS e OP (sindaci effettivi) e IV e CT (sindaci supplenti), realizzando un avvicendamento parziale nell’organo di controllo, con la scelta di alcuni professionisti (PS e CT) appartenenti all’associazione “Beta Professionisti Associati” riconducibile al network “Beta”. I suddetti professionisti sono gli stessi che avevano proposto, quali membri del precedente Collegio sindacale, il conferimento dell’incarico di revisione a Beta. Nella situazione appena descritta, il Commissario giudiziale, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolare esecuzione del [continua ..]
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3. L’indipendenza del revisore rispetto alla società e il concetto di “rete”
Descritta sinteticamente la fattispecie concreta, nei termini riportati al superiore § 2, occorre preliminarmente precisare il concetto normativo di “rete” e puntualizzarne la (differente) rilevanza giuridica ai fini della designazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e della nomina dei membri del collegio sindacale. Soltanto all’esito di questa operazione ermeneutica sarà possibile affrontare e risolvere il problema della validità civilistica delle relative (e distinte) deliberazioni dell’assemblea, oggetto di analisi nel presente parere. 3.1. Al riguardo conviene prendere le mosse dalla definizione di “rete” contenuta all’art. 1, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 39/2010 (come sostituita dall’art. 1, 1° comma, lett. h), d.lgs. n. 135/2016), com’è noto, introdotta dal Legislatore proprio in funzione della valutazione di “indipendenza” del revisore e della prevenzione dei suoi possibili conflitti d’interesse. Secondo tale disposizione, “rete” è «la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che: (1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o (2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o (3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della [continua ..]
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4. Il ruolo dei sindaci nel procedimento di nomina del revisore contabile e i loro compiti di vigilanza nelle s.p.a. non quotate
Nel quadro normativo appena descritto si innesta il procedimento di nomina del revisore, in cui il collegio sindacale della società sottoposta a revisione svolge un ruolo essenziale, sia nella fase di conferimento dell’incarico, sia di eventuale revoca per giusta causa, secondo l’art. 13, d.lgs. n. 39/2010, come sostituito dall’art. 16 d.lgs. n. 135/2016. 4.1. La norma dispone sul punto: «salvo quanto disposto dall’articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile (…), l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico» (1° comma) e «l’assemblea revoca l’incarico, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale o ad altra societa’ di revisione legale secondo le modalita’ di cui al comma 1» (3° comma). La partecipazione attiva del collegio sindacale al procedimento decisionale societario che conduce al conferimento o alla revoca dell’incarico di revisione dei conti – nel primo caso con un ruolo “propositivo”, nel [continua ..]
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5. La violazione delle regole sull’indipendenza del revisore: effetti e rimedi
Il primo soggetto tenuto a valutare la sussistenza del requisito dell’indipendenza, anche in apparenza, del revisore legale dei conti della società è, senza dubbio, lo stesso collegio sindacale proponente; ma anche la società incaricata incaricata della revisione – com’è noto – deve valutare, insieme agli altri aspetti rilevanti (la competenza o la disponibilità di risorse adeguate), la propria indipendenza, prima di accettare l’incarico o di proseguire nello svolgimento dello stesso [17]. Nel caso di specie, l’attestazione di indipendenza rilasciata dalla società di revisione, oltre a essere all’evidenza gravemente tardiva, non sembra fornire elementi sufficienti in proposito, né risulta comunque soddisfacente, data la sua estrema genericità. La conseguenza della violazione del precetto legale concernente l’indipendenza della società di revisione – nella specie riscontrabile, sia con riferimento all’atto iniziale del conferimento dell’incarico, sia alla fase successiva dello svolgimento dello stesso (data la presenza nell’attuale organo di controllo di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente appartenente alla “rete” Beta) – è quella dell’invalidità della deliberazione, e in particolare della nullità per violazione di norme inderogabili. In alternativa è stata prospettata la [continua ..]
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6. L’indipendenza del sindaco e la rilevanza del concetto di “rete”
Il problema della definizione della situazione di “indipendenza” del membro del collegio sindacale, e in particolare del sindaco con funzioni “di sola vigilanza” e non di controllo contabile (art. 2403 c.c.), si pone in termini diversi rispetto alla società di revisione, soprattutto in funzione della rilevanza (specifica) del concetto di “rete” professionale. Difatti, per il sindaco, tale nozione è priva di valenza legislativa espressa o letterale, giacché, nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, il requisito dell’indipendenza è fissato dall’art. 2399 c.c. Questa norma inibisce la nomina e l’esercizio delle funzioni di sindaco a colui che si trovi in relazione di coniugio, parentela e affinità con gli amministratori della società (o della controllante, della controllata o di quella sottoposta a comune controllo), nonché a «c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza». Ne deriva che, in presenza di rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o prestazione d’opera intellettuale e di altri [continua ..]
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7. Misure adottabili per risolvere l’odierna situazione d’illegittimità
In conseguenza di quanto illustrato ai precedenti §§ 4-5, la deliberazione assembleare di conferimento dell’incarico di revisione a Beta appare viziata da nullità per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), in quanto avente un “contenuto concreto” contrastante con le norme inderogabili sull’indipendenza del revisore. Come detto, l’impugnativa può essere proposta anche dal Commissario giudiziale cui è demandata, secondo l’art. 185 legge fall., la vigilanza sull’esecuzione del concordato preventivo, poiché tale attività riguarda anche l’istituzione e il funzionamento concreto di un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato” alle dimensioni e alla natura dell’impresa (cfr. artt. 2086, 2380-bis, 2381, 2403, 2403-bis, 2409-bis e 2409-septies c.c.), in cui rientra il soggetto incaricato della revisione contabile, specie con riguardo al procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio. Questa iniziativa non sarebbe necessaria in caso di dimissioni o revoca per giusta causa dall’incarico del revisore legale dei conti ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 39/2010. A tal proposito, il Commissario giudiziale può sicuramente sollecitare l’adozione di ogni opportuna misura in tal senso da parte degli organi sociali. Egli non sembra facultato, però, alla stregua dell’art. 185 legge fall., a [continua ..]
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NOTE