Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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Illecito del terzo nei rapporti con la società e legittimazione del socio all´azione risarcitoria (di Giacomo Bei)


ASSAZIONE CIVILE, 14 febbraio 2012, n. 2087 – Filadoro Presidente – Amendola Relatore

 Società di capitali – Danni subiti dalla società per la condotta di un terzo – Danni subiti dal socio unico a seguito della condotta del terzo – Azione della società contro il danneggiante – Legittimazione della società – Intervento in giudizio del socio unico – Carenza di legittimazione del socio unico – Azione di responsabilità contro gli amministratori della società

(Artt. 1218, 1223, 2043, 2393, 2395 c.c.)

 La partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto ed autonomo dal patrimonio sociale, come tale inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende legate all’inadempimento contrattuale di un terzo nei confronti della società, attesa la natura meramente riflessa che il pregiudizio patrimoniale conseguente può produrre sul valore della quota di partecipazione; ne consegue che, posta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio, anche nell’ipotesi di partecipazione totalitaria, qualsiasi danno che colpisce direttamente il patrimonio della società può avere un’incidenza meramente indiretta sulla quota medesima, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità. (1)

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Valdipicciola Società Agricola s.r.l. convenne in giudizio innanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Siena Tenuta di Coltibuono s.r.l., chiedendo che la convenuta, affittuaria di un fondo rustico di sua proprietà, venisse condannata al rilascio del predio e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. Dedusse quanto segue.

Il contratto di affitto prevedeva una prima scadenza al 31 dicembre 2004, rinnovabile, in assenza di disdetta, fino al 31 dicembre 2009.

Il 12 ottobre 2006 le parti, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali, avevano tuttavia prorogato il rapporto fino al 31 dicembre 2014, alle stesse condizioni del contratto precedente, e quindi anche con la clausola di cui all’art. 2, la quale stabiliva che, in caso di cessione di Valdipicciola s.r.l., ovvero di passaggio dell’intero capitale sociale ad eventuali acquirenti, il contratto di affitto si sarebbe automaticamente risolto, con obbligo di restituzione del cespite al termine della raccolta dei frutti pendenti.

In data 9 giugno 2008 siffatta condizione si era verificata, perché R.O., unico socio di Valdipicciola s.r.l., aveva stipulato un contratto preliminare di cessione della quota con B.G., legale rappresentante della s.p.a. Hotel Le Fontanelle, al prezzo di Euro 8.000.000,00. In tale contratto i paciscenti avevano specificamente dato atto che il rilascio dei terreni e dei fabbricati da parte dei soggetti che ancora li occupavano, costituiva, per la promissaria acquirente, condizione essenziale al perfezionamento della vendita. Conseguentemente il R. aveva comunicato alla Coltibuono che, in base alla già menzionata clausola, il contratto doveva ritenersi risolto, con invito a rilasciare il terreno entro il 15 novembre 2008. Tenuta di Coltibuono s.r.l. aveva tuttavia risposto, a mezzo del proprio legale, di non avere alcuna intenzione di rilasciare i terreni e di volerli detenere fino alla scadenza del 31 dicembre 2014.

Comunicato tale fatto al promissario acquirente, questi aveva manifestato la propria volontà di rinunciare al­l’ac­qui­sto. In data 17 febbraio 2009, peraltro, il R. e la B., dato atto che Tenuta di Coltibuono persisteva nel suo rifiuto di rilasciare i terreni, avevano rinegoziato l’accordo, fissando in Euro 6.500.000,00 il prezzo di cessione della quota.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò le avverse pretese.

Nel giudizio intervenne volontariamente R.O., deducendo che il comportamento dell’affittuaria lo aveva costretto a ridurre il corrispettivo originariamente previsto per il trasferimento della sua partecipazione in Valdipicciola s.r.l. da Euro 8.000.000,00 a Euro 6.500.000,00, conseguentemente insistendo per la condanna della controparte a risarcirgli i danni nella misura di Euro 1.500.000,00.

Con sentenza del 13 aprile 2010 il Tribunale di Siena dichiarò risolto il contratto; condannò la resistente al rilascio del fondo nonché al risarcimento dei danni in favore del R. nella misura di Euro 200.000,00, mentre rigettò la domanda risarcitoria di Valdipicciola.

Proposto gravame principale da Tenuta di Coltibuono s.r.l. e incidentale dal R., la Corte d’appello di Firenze, in data 16 agosto 2010, ha respinto il primo e, in accoglimento del secondo, ha determinato in Euro 1.000.000,00 l’am­montare dei danni che Tenuta di Coltibuono s.r.l. è tenuta a risarcire a R.O..

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre Tenuta di Coltibuono s.r.l., formulando dodici motivi.

Resistono con due distinti controricorsi R.O. e Valdipicciola società agricola s.r.l.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 45 e 58. Sostiene che la clausola di risoluzione automatica del contratto di affitto non poteva essere ritenuta valida sol perché avallata dalle organizzazioni di categoria, L. n. 203 del 1982, ex art. 45. Ricorda che, secondo i consolidati orientamenti del Supremo Collegio, i principi di correttezza e buona fede oggettiva, nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti e che, sotto quest’ultimo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto pattizio del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto (Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106).

1.2. Con il secondo mezzo la ricorrente torna a lamentare la violazione delle medesime disposizioni, in relazione alle concrete modalità con le quali l’assistenza delle organizzazioni sindacali aveva avuto luogo. Deduce che, ai puntuali rilievi svolti nell’atto di gravame in ordine al carattere meramente formale che tale assistenza aveva avuto, in concreto, essendo mancata una effettiva attività di consulenza e di indirizzo da parte delle stesse, il giudice di merito aveva risposto, in maniera del tutto inappagante, evidenziando che non era stata allegata l’esistenza di alcun contrasto tra volontà e dichiarazione. Ricorda l’assoluta genericità delle clausole contrattuali con le quali le parti contraenti avevano dichiarato di voler derogare in tutto alle disposizioni della L. n. 203 del 1982. 1.3 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizi motivazionali con riferimento ai rilievi formulati dall’appellante in ordine alla inidoneità della mera sottoscrizione del documento negoziale a giustificare il convincimento dell’effettività dell’assistenza delle organizzazioni sindacali.

1.4. Con il quarto mezzo lamenta violazione del comb. disp. degli artt. 1218 e 1456 c.c.. Le critiche si appuntano contro l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’effetto risolutorio si collegherebbe, ipso iure, all’evento incertus an et quando della cessione della partecipazione, pacificamente venuto ad esistenza, e si sarebbe quindi prodotto a prescindere dall’inoltro della disdetta o dall’os­ser­vanza dell’onere di cui all’art. 1456 c.c., comma 2. Deduce per contro l’esponente di avere sottolineato nel giudizio di merito come nessuna delle due disdette che le erano state inviate dalla concedente potesse essere considerata valida: non la prima, in quanto inoltrata il 18 giugno 2008, e cioè in un momento in cui la cessione del capitale sociale di Valdipicciola non si era ancora verificata; non la seconda, in quanto inviata nel febbraio 2009, laddove, a tutto voler concedere, essa poteva produrre effetti dal novembre successivo, mese dal quale – e solo dal quale – si sarebbe potuto parlare di una condotta antigiuridica del­l’affittuaria. Conclude che, essendo il giudizio stato avviato nel maggio del 2009, quando l’ipotetica inadempienza non si era ancora consumata, la domanda risarcitoria non poteva essere accolta, non essendovi inadempimento in atto.

1.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5, comma 3. Sostiene che la controparte, prima di agire, avrebbe dovuto contestare l’inadempimento con la lettera raccomandata di cui alla norma innanzi richiamata, in modo da consentire all’affittuario di sanarlo entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

1.6. Con il sesto mezzo deduce violazione dell’art. 100 c.p.c.

Sostiene che il R. era carente di interesse, in ordine alla domanda risarcitoria, essendo terzo rispetto ai contratti conclusi tra Valdipicciola s.r.l. e Tenuta di Coltibuono s.r.l., di talché nessun suo diritto poteva essere stato violato dal­l’allegato inadempimento dell’affittuaria a un’obbli­gazione assunta non già verso di lui, ma nei confronti della concedente, di cui il R. era soltanto un socio.

1.7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta vizi motivazionali con riferimento alla determinazione in Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei danni patiti dal R., senza tener conto che l’obbligo di rilascio dell’affittuaria era destinato a divenire attuale solo al momento della cessione della quota e che, avendo la B. comunicato la propria volontà di rinunciare all’acquisto, una volta resa edotta della resistenza al rilascio dei terreni da parte di Coltibuono, la rinegoziazione al ribasso della cessione fu il frutto di una libera valutazione delle parti.

1.8. Con l’ottavo mezzo si deduce violazione dell’art. 1223 c.c., sotto il profilo che nessuna relazione causale immediata e diretta era rinvenibile tra il legittimo rifiuto di Tenuta di Coltibuono s.r.l. di rilasciare i terreni e l’accordo del 17 febbraio 2009 tra il R. e la B., avente ad oggetto la rinegoziazione delle condizioni di cessione della quota di Valdipicciola s.r.l., con conseguente violazione del principio per cui solo il ricorrere di uno stringente nesso eziologico consente l’imputazione dei relativi danni al debitore inadempiente ovvero, in caso di responsabilità extracontrattuale all’autore dell’illecito.

1.9. Con il nono mezzo l’impugnante denuncia vizi motivazionali con riferimento alla medesima questione, e cioè alla sussistenza di un nesso causale diretto tra l’abbatti­men­to del prezzo di cessione e il rifiuto di Tenuta di Coltibuono di rilasciare il fondo.

1.10. Con il decimo motivo si denunciano violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. per avere il giudice di merito totalmente omesso di verificare l’ammontare dei danni prodotti nel patrimonio del R. dal comportamento di Tenuta di Coltibuono, avendoli il decidente quantificati in Euro 1.000.000,00 in maniera affatto apodittica.

1.11. Con l’undicesimo motivo l’impugnante prospetta violazione dell’art. 1227 c.c., per non avere il giudice a quo considerato che la riduzione del prezzo di vendita della quota era stata determinata non già dalla condotta del­­l’affittuaria, ma dalla omessa comunicazione, da parte del R. alla promissaria acquirente, dell’esistenza di un accordo che prorogava il contratto di affitto fino al 2014. Sostiene che, in ogni caso, anche il comma 2 della predetta disposizione codicistica è stato vulnerato, perché il R. avrebbe potuto evitare ogni danno rinunciando alla cessione della quota.

1.12. Con il dodicesimo mezzo si deduce violazione dell’art. 1355 cod. civ., in ragione della natura meramente potestativa della condizione apposta al contratto di affitto.

MOTIVI DELLA DECISIONE 1 L’eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione per mancata ottemperanza al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in base al quale il ricorso per cassazione deve contenere l’esposi­zio­ne sommaria dei fatti di causa, è destituita di fondamento.

E invero, se l’obiettivo avuto di mira dal legislatore, con tale prescrizione, è che il ricorrente metta la Corte in condizione di conoscere, almeno nelle linee essenziali, le domande proposte dall’attore, le difese del convenuto, la scelta decisoria del giudice di prime cure, le questioni sottoposte al giudice d’appello e le soluzioni dallo stesso adottate, e cioè gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della causa, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 76; Cass. civ. 17 luglio 2009, n. 16628; Cass. civ. 27 febbraio 2009, n. 4823), non ha alcuna rilevanza che l’ottemperanza a siffatti adempimenti avvenga attraverso la trascrizione della sentenza impugnata, ove questa, come nella fattispecie, contenga tutte le informazioni innanzi richiamate.

  1. Quanto al merito delle doglianze fatte valere dalla ricorrente società, il collegio ritiene fondate quelle svolte nel sesto, nell’ottavo e nel nono motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente connesse, pongono questioni preliminari ed assorbenti rispetto alle critiche formulate negli altri mezzi.

Punto dirimente dello scrutinio demandato alla Corte è quello della titolarità del diritto al risarcimento del danno cagionato da un terzo al patrimonio sociale, verifica che impone due puntualizzazioni di carattere dogmatico: a) la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità di una situazione giuridica idonea ad abilitare un soggetto a promuovere o a subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale versato in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento; da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l’esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (confr.

Cass. civ. sez. un. 9 giugno 2011, n. 12538; Cass. civ. sez. un., 15 novembre 2005, n. 23022; Cass. civ. 10 gennaio 2008, n. 355);

b) la quota, a prescindere dalla sua natura giuridica, sulla quale si tornerà tra breve, è, come l’azione, una frazione del capitale sociale. Questo è un’entità puramente numerica, in quanto esprime in termini monetari il valore attribuito ai conferimenti promessi o eseguiti dai soci al momento della costituzione della società o per effetto di successive delibere di aumento o diminuzione.

La rilevanza economica della quota è però data dalla consistenza del patrimonio sociale, e cioè dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società, nonché dalle prospettive di crescita o diminuzione delle potenzialità economiche dell’impresa collettiva: tale consistenza e tali prospettive determinano il valore effettivo della partecipazione, al di là di quello puramente nominale.

  1. Ora, le sezioni unite di questa Corte, dirimendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla legittimazione del socio di società di capitali ad agire nei confronti del terzo per far valere fatti illeciti incidenti sul mantenimento in vita della società o che possano comportare un depauperamento del patrimonio sociale suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore della partecipazione del socio, incidendo negativamente sui diritti ad essa connessi e sulla sua sulla consistenza, hanno statuito che il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche al socio, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre l’incidenza negativa sulla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito (confr. Cass. civ. 24 dicembre 2009, n. 27346). Mette conto evidenziare che la pronuncia del Supremo Consesso era stata sollecitata in relazione a un caso in cui, nel giudizio instaurato da una società assicuratrice nei confronti di soggetto incaricato della certificazione dei bilanci, al fine di sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del relativo contratto e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, era intervenuto un socio della società attrice che aveva aderito alle domande da questa proposte, chiedendo, a sua volta, il risarcimento dei danni subiti dalla propria quota di partecipazione e alla propria immagine a seguito delle condotte della convenuta. L’iter argomentativo seguito dalle sezioni unite può essere così sintetizzato:

a) la tesi che predica la legittimazione del socio ad agire nei confronti dei terzi che abbiano cagionato un danno alla società, in quanto danno che incide sul suo diritto agli utili e alla quota di liquidazione, si pone in conflitto con il principio fondamentale secondo il quale, essendo le società di capitali fornite di personalità giuridica, ed essendo a questa coessenziale una perfetta autonomia patrimoniale, v’è una netta separazione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci, così da essere i rispettivi patrimoni direttamente e reciprocamente insensibili l’uno alle vicende che riguardano l’altro; b) la logica di un sistema in cui alla normale limitazione del rischio economico per il socio all’ammontare del conferimento, corrisponde l’esclusiva im­putabilità alla società degli atti compiuti e dell’attività svolta dai propri organi rappresentativi, con le relative conseguenze patrimoniali passive, non può che essere, sul versante delle poste attive del patrimonio sociale, che la società è l’unica titolare dei diritti, reali come di credito, ad essa spettanti, nascano questi ultimi da contratto o da altra fonte prevista dall’art. 1173 cod. civ., ivi compresi i fatti illeciti, di qualunque genere;

c) consegue da tanto l’esclusiva legittimazione della società all’azione diretta al conseguimento del risarcimento nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia prodotto effetti negativi sullo svolgimento dell’attività dell’ente e sul suo patrimonio. Pacifico che una siffatta lesione tenderà a ripercuotersi, in qualche misura, sugli interessi economici del socio, derivanti dalla sua partecipazione sociale, anche sotto forma di possibile diminuzione del valore della quota e compromissione della redditività della stessa, non si tratterà tuttavia di una conseguenza diretta ed immediata dell’illecito, ma di un danno solo indiretto, in quanto mero riflesso del danno subito dalla società, come tale non rilevante sul piano giuridico;

d) a ben vedere, il risarcimento ottenuto dalla società elimina automaticamente ogni danno per il socio, il che conferma che questo non è direttamente danneggiato dal­l’illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal compor­tamento degli organi gestori, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto;

e) l’opposto orientamento risente della concezione che costruiva la posizione del socio nei confronti della società essenzialmente come un diritto di credito eventuale su una quota del patrimonio sociale:

ammessa la risarcibilità, in via aquiliana, della lesione esterna dei diritti di credito, ne deriverebbe che il socio di società di capitali, danneggiato dal fatto illecito del terzo, consistente, nello specifico, in un inadempimento contrattuale nei confronti della società, subendo un danno diretto, sarebbe titolare dell’azione risarcitoria. Sennonché detto orientamento – come ha messo in evidenza da tempo la dottrina – non interpreta adeguatamente la posizione del socio nelle società di capitali, posto che tutte le società vengono costituite (art. 2247 c.c.) per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, con un contratto che lega fra loro i soci, anche futuri, vincolandoli a perseguire tale scopo: vincolandoli, in particolare, a eseguire il contratto secondo buona fede e, quindi, con divieto per ciascuno di essi di pregiudicare, nell’eser­cizio di facoltà e poteri sociali, la realizzazione dell’in­teresse che è alla base del contratto. Nelle società di capitali la personalità giuridica – che rende la società un soggetto diverso dai soci – costituisce un mezzo per perseguire le suddette finalità, attraverso quell’autonomia patrimoniale perfetta alla quale si è innanzi accennato. Peraltro, in correlazione con la nascita, in conseguenza del contratto, del­l’ente sociale, questo non è immediatamente tenuto ad alcuna prestazione nei confronti dei soci, la quale possa fare assimilare la loro posizione giuridica nei suoi confronti a un diritto di credito.

Piuttosto il socio diventa immediatamente titolare di un insieme di facoltà e poteri, esercitabilì all’interno della struttura societaria, strumentali al suo funzionamento e al perseguimento dello scopo sociale costituito dal conseguimento di utili e, in caso di scioglimento della società, della quota di liquidazione. Ora, la partecipazione sociale – che attribuisce al socio tale complessa posizione contrattuale – si caratterizza, nelle società di capitali, per una sua spiccata autonomia giuridica rispetto al patrimonio sociale, autonomia che le consente di avere un suo proprio valore. Ma tutto ciò dimostra come essa sia un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale e quindi, anche sotto tale aspetto, inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende che riguardino quest’ultimo, le quali potranno avere su di essa effetti solo indiretti e riflessi. E invero, come insegna la disciplina economica, il valore di mercato della partecipazione non è dato solo dalla frazione di valore del patrimonio sociale che essa rappresenta, ma è influenzato da molteplici fattori ulteriori, che rendono limitatamente correlabili i due valori, cosicché non ad ogni diminuzione patrimoniale della società corrisponde una diminuzione di valore delle azioni e delle quote e, viceversa, non ad ogni incremento di detto patrimonio corrisponde un corrispondente aumento del valore di mercato delle azioni e delle quote; f) infine, se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti loro derivanti dalla partecipazione, non potendosi negare lo stesso diritto alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno.

  1. L’adesione del collegio all’enunciato delle sezioni unite comporta che deve negarsi che il R. sia legittimato ad agire in giudizio per ottenere il ristoro dei danni in tesi prodotti dall’allegato inadempimento della società convenuta sul valore della sua quota. Né tale conclusione si presta a essere ripensata in ragione della circostanza che, nella fattispecie, siffatta quota è pari all’intero capitale sociale di Valdipicciola. Trattasi, invero, di dato meramente fattuale, giuridicamente irrilevante, inidoneo a scalfire il principio per cui, stante la netta separazione tra patrimonio della società e patrimonio personale dei soci, qualsiasi danno che attinga il patrimonio sociale può riguardare la partecipazione solo indirettamente e non è quindi r suscettibile di autonoma risarcibilità. 5. Per puro scrupolo di completezza si ritiene opportuno evidenziare che sulla scelta decisoria che si va ad adottare non può incidere sotto alcun profilo la circostanza che la questione della legittimazione del socio ad agire in risarcimento per la diminuzione del valore della sua quota conseguente a un inadempimento contrattuale perpetrato nei confronti della società risulti sollevata per la prima volta nel presente giudizio. Deve invero negarsi che sulla questione della legittimazione ad agire del R. si sia formata per implicito la cosa giudicata. Infatti l’implicita affermazione della legittimazione dello stesso, resa dal giudice di primo grado, risulta altrettanto implicitamente contestata dalla parte privata attraverso l’atto d’ap­pello concernente le questioni di merito. Questa Corte ha invero a più riprese ribadito che, in tema di giudicato implicito, qualora il giudice decida esplicitamente su una questione, risolvendone in modo implicito un’altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza, e la decisione venga impugnata sulla questione risolta espressamente, non è possibile sostenere che sulla questione risolta implici­tamente si sia formato un giudicato implicito, in quanto l’im­pugnazione sulla questione dipendente preclude la formazione di tale giudicato, il quale suppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente espressamente decisa (confr. Cass. civ., 9 giugno 2010, n. 13833).

Con specifico riguardo alla legittimatio ad causam è stato segnatamente evidenziato che l’impugnazione nel merito della pronuncia di primo grado impedisce la formazione del giudicato implicito sul punto, anche quando la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che la corretta individuazione delle parti attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale e, che inoltre, dall’erronea dichiarazione di avvenuta formazione del giudicato, può derivare un dispendio di attività processuale, non potendosi escludere la proponibilità dell’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ.. In tale prospettiva le stesse sezioni unite hanno esplicitamente circoscritto la portata del principio, espresso in materia di riparto di giurisdizione (Cass. Sez. un. 9 ottobre 2008 n. 24883, 18 novembre 2008 n. 27348), segnatamente precisando che la massima enunciata con le citate decisioni vale soltanto per le questioni di riparto della giurisdizione ma non anche per questioni di altro genere, come quella di legittimazione alla causa, la quale riguarda l’individuazione della vera parte del giudizio ossia, come testè detto, il perseguimento della stessa finalità della funzione giurisdizionale (confr. Cass. civ. sez. un. 30 ottobre 2008 n. 26019;

Cass. civ. 13 ottobre 2009, n. 21703). In definitiva il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve con­seguentemente essere cassata. Non ostando alla decisione della causa nel merito la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, in applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., rigetta la domanda di R.O..

La difficoltà delle questioni induce il collegio a compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto, l’ottavo e il nono motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di R.O.. Compensa tra le parti le spese del­l’in­tero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012.

SOMMARIO:

Premessa - 1. Il caso - 2.  La decisione della Corte e la normativa di riferimento - 3.  Il commento - 3.1. Individuazione dei limiti del principio giuridico: riflessione sulla comparazione tra danni subiti dalla società e danni lamentati dal socio - NOTE


Premessa

La sentenza affronta il tema dei limiti della legittimazione del socio all’azione risarcitoria diretta contro il terzo per un illecito compiuto da questo nei suoi rapporti con la società. Si tratta di una sentenza le cui conclusioni (non del tutto convincenti) sono l’occasione di una riflessione sui limiti di applicazione del principio in esame.


1. Il caso

La società di capitali Alfa è proprietaria di un fondo rustico e lo concede in affitto alla società Beta, pattuendo – tra l’altro – una clausola risolutiva espressa per il caso di c.d. change of control del­l’intero capitale di Alfa [1]. Il caso si verifica in quanto Tizio, socio unico di Alfa, decide di vendere la sua intera partecipazione a Sempronio, con il quale stipula un contratto preliminare di cessione della partecipazione per il complessivo prezzo di euro otto milioni, ma alla condizione essenziale che Alfa ottenga la risoluzione del contratto di affitto con Beta, e quindi il rilascio del terreno. Alfa, e anche direttamente il socio unico Tizio, comunicano a Beta l’esistenza del citato contratto preliminare e, quindi, il verificarsi della causa di risoluzione prevista dal contratto d’affitto. Beta, però, si oppone alla risoluzione e quindi non procede al rilascio del terreno. Tizio, quindi, informa di ciò il promissario acquirente della partecipazione il quale, dapprima, dichiara di non avere intenzione di procedere all’acquisto e, in un secondo momento, offre a Tizio una soluzione alternativa: procedere, comunque, alla compravendita della partecipazione ma – stante l’op­posizione di Beta rispetto all’obbligo di rilasciare il terreno – ridurre il prezzo di acquisto da euro 8 milioni a euro 6,5 milioni. Tizio e Sempronio concludono, quindi, l’affare ad un prezzo inferiore a quello inizialmente pattuito. Alfa decide di agire in giudizio contro Beta per ottenere il rilascio del terreno e il risarcimento dei danni subiti per il mancato rilascio. Tizio, socio unico di Alfa, interviene nel giudizio e chiede che Beta sia condannata a risarcire direttamente a lui il danno di euro 1,5 milioni subito per avere concluso una compravendita ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere se Beta avesse adempiuto ai suoi obblighi. Il Tribunale di Siena, dapprima, e la Corte d’ap­pello di Firenze, poi, accolgono la domanda di Tizio e condannano Beta al rilascio del terreno e al risarcimento dei danni nei confronti del solo Tizio. Beta propone poi ricorso per cassazione, motivando sulla base di ben dodici motivi di impugnazione.


2.  La decisione della Corte e la normativa di riferimento

La Corte di cassazione, ribaltando il giudizio del Tribunale e della Corte d’appello, accoglie il ricorso e, decidendo anche nel merito, rigetta la domanda di Tizio sul risarcimento dei danni a lui spettanti. Tra i dodici motivi di ricorso della società Beta, la Corte ritiene che tre motivi (il sesto, l’ottavo ed il nono [2] siano preliminari ed assorbenti sugli altri, e poggia la propria decisione sulla carenza di titolarità in capo al socio del diritto di agire per il risarcimento dei danni cagionati dal terzo. La Corte risolve il caso aderendo all’orienta­mento dettato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27346 del 24 dicembre 2009 [3] che, tra gli altri, ha espresso il seguente principio giuridico: «qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’il­lecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito». La Corte ripercorre, pressoché pedissequamente, l’iter motivazionale seguito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, e conclude con l’accoglimento del ricorso proprio in considerazione della mancanza di titolarità in capo al socio del diritto ad agire per il risarcimento dei danni in esame.


3.  Il commento

Il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite, e qui richiamato dalla sentenza in commento, non è in discussione ed è una diretta applicazione del fatto che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene, di regola, alla società [4]. Si tratta, però, di capire (ed è questo l’obiettivo del commento) se tale principio possa legittimamente estendersi al punto di privare il terzo del diritto di agire se colpito da un fatto lesivo. La sentenza qui in commento, infatti, ha applicato il principio in esame sul presupposto che la fattispecie fosse del tutto coincidente con quella esaminata dalle citate Sezioni Unite, e così anche l’hanno intesa i commentatori [5]. Ora, se le due fattispecie fossero davvero identiche, l’esame di questa sentenza potrebbe limitarsi ad una mera descrizione del caso e alla sua semplice inclusione nel novero delle sentenze che confermano l’orientamento. Tuttavia, l’applica­zione del principio sembra avvenuta con un’ec­cessiva limitazione della portata dell’art. 2395 c.c. e della citata giurisprudenza in materia. In pratica, per il solo fatto che il caso trattava di un socio che pretendeva il risarcimento di danni che un terzo aveva causato alla società da lui partecipata, si è ritenuto tout court applicabile il principio dettato dalle Sezioni Unite, e si è così preclusa la strada per una riflessione diversa su alcuni aspetti potenzialmente rilevanti e qui di seguito descritti. (i) L’esistenza di una relazione giuridicamente rilevante e diretta tra il terzo danneggiante ed il socio: tra responsabilità contrattuale e lesione aquiliana del credito Tra Tizio e la società affittuaria Beta esisteva un collegamento diretto costituito dall’esistenza di una clausola contrattuale che (seppur inserita in un contratto d’affitto stipulato solo tra Alfa e Beta) imponeva a Beta una condotta (la risoluzione del contratto e il rilascio del terreno agricolo) dettata dalla volontà di un terzo estraneo al contratto (Tizio quale socio unico di Alfa). Infatti, in presenza di una clausola risolutiva espressa per il caso di c.d. change of control del capitale, la posizione del socio diviene ontologicamente rilevante anche nel caso che egli non sia direttamente parte del contratto, poiché questo detta una disciplina che è a [continua ..]


3.1. Individuazione dei limiti del principio giuridico: riflessione sulla comparazione tra danni subiti dalla società e danni lamentati dal socio

Il principio che sta alla base della materia fin qui trattata deve essere individuato nella protezione del patrimonio sociale, che non può essere inciso dalla azione di un socio che si ritenga indirettamente danneggiato ed agisca, quindi, per ottenere un ristoro del danno subito. Diversamente, il socio eserciterebbe una azione che avrebbe gli stessi effetti di una anticipata liquidazione della sua quota sociale, in violazione – quindi – non solo delle regole poste a tutela del patrimonio aziendale ma anche delle regole che presidiano le modalità di liquidazione delle partecipazioni sociali e, soprattutto, l’ordine di soddisfazione dei creditori sociali (ordine che, per il caso di liquidazione, vede il socio in ultima posizione). Conseguentemente, l’art. 2395 c.c. (ripreso con formulazione equivalente dall’art. 2476, 6° comma, c.c. in relazione alle s.r.l.), non deve essere valutato come una “deroga” al principio in esame, bensì come regola per il “discernimento” delle posizioni che non riguardano il principio sopra citato. L’interpretazione dell’art. 2395 c.c. (che si ritiene applicabile anche alle società di persone [8] si compie attraverso due passaggi: (i) l’individuazione dei soggetti attivi della condotta dannosa; (ii) la delimitazione dell’avverbio “direttamente” in relazione alla tipologia di danno che costituisce presupposto del­l’azione. Quanto alla posizione soggettiva (cioè all’indi­viduazione dei soggetti attivi della condotta dannosa), la lettera della norma si riferisce alla sola figura dell’amministratore della società. Tuttavia si deve dar conto di un’evoluzione, sia normativa che giurisprudenziale, che sembrerebbe estendere la tutela del socio direttamente danneggiato anche ai casi in cui la condotta dannosa venga posta in essere da “terzi soggetti”, non solo quindi dagli amministratori della società. Da un lato, sul fronte giurisprudenziale, è la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 27346/2009, in parte motiva, che conduce a ritenere astrattamente applicabile l’art. 2395 c.c. al caso di un danno arrecato alla società da parte di un terzo non amministratore [9] (si trattava, nel caso in esame, della società di revisione, e la domanda contro questo soggetto “terzo” non è stata [continua ..]


NOTE