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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano

a cura di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini, Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer

Sommario:

TRIBUNALE DI MILANO, 24 agosto 2011 – Riva Crugnola, Presidente Consolandi Mambriani, Relatore R.G. 55044/2002 – 55048/2002 - TRIBUNALE DI MILANO, 19 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 13685/2003 - TRIBUNALE DI MILANO, 19 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 41028/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 12 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 56577/2010


TRIBUNALE DI MILANO, 24 agosto 2011 – Riva Crugnola, Presidente Consolandi Mambriani, Relatore R.G. 55044/2002 – 55048/2002

Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Diligenza – Perizia (Art. 2392 prev. c.c.)   Il richiamo alla diligenza del mandatario compiuto dall’art. 2392 c.c. previgente richiede una diligenza di tipo professionale.   Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Business Judgment Rule – Cautele – Omissione (Art. 2392 prev. c.c.)   Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione né le modalità e le circostanze di tali scelte, ma solo l’o­mis­sione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.   Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Responsabilità – Criteri (Art. 2392 prev. c.c.)   La responsabilità gestoria rimane collegata a un’obbligazione di mezzi, parametrata in relazione alla diligenza dei comportamenti dell’amministratore e alla causazione di danni, e non invece ai risultati complessivi della gestione.   Società di capitali – Società per azioni – [continua ..]

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TRIBUNALE DI MILANO, 19 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 13685/2003

Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Diligenza – Perizia (Art. 2392 prev. c.c.) Nell’adempimento delle obbligazioni verso la società l’amministratore è tenuto a dimostrare di avere osservato la diligenza derivante dalla funzione di mandatario svolta alla stregua del­l’art. 1176, comma 2, c.c., consistente nella prudenza e avvedutezza in relazione a quelle attività, negoziali e materiali, tipicamente implicate dalla gestione societaria-commerciale.   Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Responsabilità – Onere della prova (Artt. 1218 e 2392 prev. c.c.) Nel caso di responsabilità verso la società spetta all’amministratore o al sindaco chiamati a rispondere del proprio operato provare il proprio esatto e puntuale adempimento e, qualora si profili una situazione di inadempimento, dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile ex art. 1218 c.c.   Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Responsabilità – Danno risarcibile – Criteri (Art. 2392 prev. c.c.) Il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi imputabili agli [continua ..]

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TRIBUNALE DI MILANO, 19 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 41028/2008

Rito societario – Litisconsorzio facoltativo – Evento interruttivo riguardante una sola delle parti – Decorrenza del termine per l’istanza di fissazione dell’udienza – Estinzione del giudizio (Artt. 8, d.lgs. 5/2003) Se nell’ambito di un procedimento disciplinato dal rito societario si verifica un evento interruttivo a carico di una sola delle parti riunite in litisconsorzio facoltativo, l’interruzione opera solo con riferimento alla causa o alle cause di cui sia parte il soggetto colpito dall’evento e dunque con riferimento alle altre parti continua a decorrere il termine perentorio previsto dall’art. 8, co. 4, d.lgs. 5/2003 a pena di estinzione del procedimento per la notifica del­l’istan­za di fissazione di udienza. (pfm)    

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TRIBUNALE DI MILANO, 12 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 56577/2010

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