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“Associazione di soci” di banca popolare cooperativa quotata: tratti distintivi di un “soggetto qualificato”
Francesco Donato-Seminara
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Sommario:
1. Il caso
Nelle banche popolari cooperative quotate vive la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) ed al d.lgs. n. 58/1998 (t.u.f.) che afferma principi e valori propri della c.d. “democrazia societaria”, ovvero di una mutualità non prevalente ed esterna. Il principio capitario, primo fondamentale strumento che definisce il rapporto “persona-azione”, il limite al possesso azionario ed il c.d. gradimento che tempera il principio della “porta aperta” costituiscono le regole organizzativo-strutturali finalizzate all’attuazione della netta separazione tra status di azionista e di socio. Se in dette realtà il capitale non spiega alcuna funzione di comando, viene a risentirne lo stesso concetto di controllo come inteso in termini definitori dagli artt. 2359 c.c., 23 t.u.b. e 93 t.u.f., tutti orientati secondo la relazione “azione-voto” concepita in termini proporzionali. Nelle società cooperative quotate (implicitamente comprensive delle banche popolari), infatti, il c.d. “socio di riferimento” (ex art.144-ter, lett. e, reg. emittenti n. 11971/1999) non può essere conosciuto ex ante ma solo ex post rispetto al momento assembleare, nel quale, tra l’altro, i soci, relativamente alla nomina della governance, sono chiamati a pronunciarsi con voto segreto. E ciò, chiaramente, a garanzia della c.d. libertà del voto del socio cooperatore. La specialità della [continua ..]
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