Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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La disponibilità della riserva da sovrapprezzo nelle società per azioni (nota a Cass. civ., I Sezione, 20 gennaio 2011, n. 1361) (di Claudio D’Alonzo)


CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 20 gennaio 2011, n. 1361 – Carnevale Presidente – Rordorf Relatore – Carestia P.M. (conf.) – Banca Popolare di Todi s.p.a. (avv. Segoloni) c. Tordo Aldo (avv. Tordo Caprioli)

Conferma App. Perugia, 18 ottobre 2004

Società – Società cooperativa – Società di capitali – Trasformazione – Società per azioni – Acquisto di azioni proprie – Delibera di autorizzazione – Limiti – Riserve – Sovrapprezzo

(Artt. 2357, 2430, 2431, 2528 c.c.)

 In caso di trasformazione da società cooperativa in società per azioni e successivo acquisto di azioni proprie, ai fini del calcolo dei limiti di cui all’art. 2357 c.c. va considerata anche la riserva da sovrapprezzo azioni, in quanto disponibile a seguito della trasformazione (1).

SOMMARIO:

1.  Il caso - 2.  La normativa di riferimento e gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Il sovrapprezzo nelle s.p.a. e nelle coo­perative - 3.  (Segue). L’acquisto di azioni proprie - 4.  Il commento - NOTE


1.  Il caso

La sentenza in esame riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare di una banca. La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi in particolare sul tema della disponibilità della riserva da sovrapprezzo. L’istituto bancario rivestiva in un primo momento la forma di società cooperativa e successivamente si trasformava in società per azioni. Nell’ultimo bilancio approvato prima della trasformazione risultava iscritta una riserva denominata “fondo sovrapprezzo di emissione”. Successivamente alla trasformazione, l’as­semblea autorizzava l’acquisto di azioni proprie della società e ai fini del calcolo dei limiti imposti dalla legge si teneva conto anche della summenzionata riserva. Per tale motivo un socio citava in giudizio la banca affinché la delibera fosse annullata o dichiarata nulla, deducendo che l’operazione di acquisto era avvenuta oltre il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili. Infatti, il socio sosteneva che la riserva non fosse disponibile, in quanto l’acquisto di azioni proprie è consentito solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal­l’ul­timo bilancio regolarmente approvato e nel caso di specie l’ultimo bilancio era stato approvato quando la società era ancora una cooperativa. La domanda veniva rigettata dal Tribunale di Perugia prima e dalla Corte d’Appello di Perugia poi. In particolare, la corte di merito negava che l’acquisto delle azioni proprie nel portafoglio della società fosse avvenuto in violazione dell’art. 2357 c.c., dal momento che tra le riserve doveva essere annoverata anche quella da sovrapprezzo, divenuta disponibile per effetto della trasformazione da società cooperativa a società per azioni avvenuta in epoca anteriore alla delibera di acquisto. La Corte di Cassazione, investita della vicenda, ha statuito che la riserva da sovrapprezzo iscritta nel­l’ultimo bilancio approvato era pienamente disponibile, dal momento che la società nel frattempo si era trasformata da cooperativa in società per azioni. Secondo la Corte nelle società cooperative, ove manca un tetto massimo per la riserva legale, quella da sovrapprezzo azioni non è disponibile e non è, pertanto, utilizzabile per l’acquisto in portafoglio di azioni proprie; tuttavia, nel caso [continua ..]


2.  La normativa di riferimento e gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Il sovrapprezzo nelle s.p.a. e nelle coo­perative

Il sovrapprezzo è la differenza tra quanto versato da chi sottoscrive le nuove azioni emesse dalla società ed il loro valore nominale [1] e trova la sua collocazione più naturale in sede di esclusione o limitazione del diritto di opzione [2]. La funzione del sovrapprezzo è quella di collocare le azioni sul mercato ad un prezzo che corrisponda al loro valore effettivo. Attraverso tale strumento si persegue il duplice scopo di proteggere il valore reale delle azioni [3] e di attribuire alla società mezzi finanziari ulteriori per il raggiungimento dell’oggetto sociale [4]. Tale interpretazione ha trovato avallo anche nella giurisprudenza, la quale ha precisato che il sovrapprezzo deve essere determinato nel momento in cui avviene l’emissione delle azioni [5]. Il sovrapprezzo viene accantonato in una specifica riserva del patrimonio netto, disciplinata dall’art. 2431 c.c. [6], ed è stato definito come il prototipo di tutti gli apporti non imputati a capitale sociale [7]; tale riserva è unica e viene alimentata dalle somme versate alla società in occasione dei vari aumenti di capitale [8]. Peraltro, nonostante il legislatore parli espressamente di riserva da sovrapprezzo azioni, ciò non significa che essa non trovi spazio all’interno delle s.r.l., ove la voce di bilancio prende il nome di riserva da sovrapprezzo quote [9]. La specialità della riserva da sovrapprezzo rispetto alle altre emerge anche dal suo diverso trattamento all’interno del bilancio, dal momento che essa viene riportata già nel progetto di bilancio relativo all’anno in cui viene percepito dalla società; ciò in quanto da un lato la disciplina della riserva da sovrapprezzo è prevista in modo inderogabile dalla legge e dall’altro i soci si sono già pronunciati su di essa nel momento in cui hanno deliberato l’aumento di capitale [10]. La riserva da sovrapprezzo può essere distribuita solo dopo che la riserva legale ha raggiunto un limite minimo specifico [11]. Tale vincolo di indistribuibilità ha natura eccezionale [12] e riveste un ruolo diverso da quello di cui all’art. 2430 c.c. [13]; esso non incide in alcun modo sulla disponibilità della riserva [14], di modo che vi è chi ha affermato che è sottoposta ad un [continua ..]


3.  (Segue). L’acquisto di azioni proprie

L’acquisto di azioni proprie era disciplinato già dall’art. 144 c. comm. del 1882; la norma, riproposta nel codice del 1942, è stata lasciata sostanzialmente immutata dal legislatore della riforma. Tale operazione è potenzialmente lesiva per la stessa società acquirente; infatti, da questo acquisto può derivare una lesione dell’integrità del capitale sociale mediante la violazione dell’obbligo di conferimento o la restituzione anticipata ai soci dei conferimenti eseguiti, cui segue inevitabilmente una riduzione del patrimonio netto, ovvero il rafforzamento dei gruppi di controllo attraverso mezzi finanziari della società [25]. L’acquisto può avvenire solo nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 2357, 1° comma, c.c., il cui scopo è quello di tutelare l’integrità del capitale sociale nei confronti dei soci e dei terzi. A tal fine la norma fa riferimento agli utili ed alle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato [26]. La nozione di utili distribuibili viene generalmente intesa come quella parte di utile netto risultante da un bilancio regolarmente approvato e che non è soggetta ad alcun vincolo; in questo modo per utili distribuibili devono essere intesi tutti quegli utili che non sono soggetti a vincoli di destinazione e che la società è libera di distribuire ad eccezione di quelli la cui distribuzione è imposta dalla legge, dallo statuto o da altra fonte [27]. Per quanto concerne le riserve disponibili si è posto il problema se esse siano solo quelle da utili o anche altre, una volta che siano divenute disponibili. Sul punto, si ritiene che le riserve cui fa riferimento la norma siano quelle che possono essere liberamente distribuite attraverso una delibera dell’assemblea ordinaria [28], ad esclusione della riserva legale e di quelle statutarie [29]. In particolare, per riserve disponibili si intendono sia le riserve costituite con accantonamento di utili, sia le riserve da apporto, come quella da sovrapprezzo una volta che sia disponibile [30]; in questo modo per acquistare azioni proprie è possibile utilizzare anche la riserva da sovrapprezzo [31]. Con riferimento alle riserve statutarie è stato sottolineato che possono essere utilizzate solo a seguito di una modifica dello statuto che ne rimuova il [continua ..]


4.  Il commento

Posto il problema in questi termini è necessario domandarsi quali siano le fonti di finanziamento utilizzabili per l’acquisto di azioni proprie. Il problema sorge dalla circostanza per cui l’art. 2357 c.c. nel­l’in­dicare i mezzi economici cui la società deve far ricorso per effettuare un’operazione di acquisto di proprie partecipazioni sociali, fa riferimento agli utili distribuibili ed alle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Tuttavia, tale disposizione se da un lato elimina ogni dubbio circa il fatto che a tal fine è necessaria una delibera assembleare valida che autorizzi l’ope­ra­zione gestoria eche deve trattarsi dell’ultimo bilancio e non di uno precedente [34], non risolve la diversa questione se nell’acquisto di azioni proprie la società debba fare riferimento unicamente alla situazione patrimoniale risultante dal bilancio approvato o se possa invece prendere come riferimento anche gli eventuali cambiamenti in positivo o in negativo della consistenza patrimoniale; in particolare, la nor­ma non precisa se per effettuare l’acquisto di pro­prie partecipazioni sociali, la società possa fare ricorso alle riserve indisponibili secondo l’ultimo bilancio approvato, ma divenute disponibili in epoca successiva. Peraltro, la semplice lettura della norma potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia voluto attribuire al bilancio il ruolo di cristallizzare la situazione patrimoniale della società sino a quando non ne sia approvato uno successivo. L’adesione all’uno o all’altro orientamento comporta ricadute tra loro differenti. Infatti, se si ritiene che i dati cui la società deve fare riferimento prima di acquistare proprie partecipazioni sociali sono solo quelli contenuti nell’ultimo bilancio, ne deriva che non si deve tener conto di alcuna variazione della consistenza patrimoniale della società stessa. Diversamente, laddove la soluzione al quesito è affermativa ne deriva la possibilità di innalzare o abbassare i limiti posti dalla norma in tema di disponibilità delle riserve da cui attingere le risorse economiche. Sul punto è opinione comune che gli utili e le riserve non devono esistere solo al momento dell’ap­pro­vazione del bilancio, ma anche e soprattutto quan­do viene effettuata [continua ..]


NOTE