Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sulla responsabilità dei soci per le garanzie prestate da un consorzio stabile costituito in forma di s.r.l. consortile (di Francesco Barachini, Vincenzo Pinto)


SOMMARIO:

1. Il quesito - 2. La disciplina applicabile a Beta quale consorzio stabile in forma di s.r.l. consortile. - 3. La responsabilità “esterna” per le obbligazioni sociali. - 4. La responsabilità “interna” per i cc.dd. contributi consortili. - 5. L’interesse alla base della Garanzia prestata da Beta. - 6. La posizione di Alfa quale socio di Beta. - 7. La posizione degli amministratori di Beta. - NOTE


1. Il quesito

La società Alfa s.p.a. (di seguito “Alfa”) – quale socio del consorzio stabile Beta, costituito in forma di s.r.l. consortile (di seguito “Beta” o il ”Consorzio”) – ci ha chiesto di rendere parere pro veritate in ordine alle conseguenze potenzialmente derivanti in caso di escussione di una garanzia fideiussoria prestata in relazione all’esecuzione di opere affidate allo stesso (di seguito, la “Garanzia”). Più precisamente, Alfa ha interesse a valutare: (a) le conseguenze patrimoniali che, in caso di escussione della Garanzia, possano derivarne sulla posizione dei soci di Beta e, in particolare, sulla specifica posizione del socio Alfa; (b) il comportamento che si ritiene debba eventualmente tenere l’organo amministrativo di Beta al fine di attuare una corretta ripartizione fra i soci degli oneri derivanti dall’escussione della Garanzia e, comunque, di prevenire potenziali danni per la società. Al fine di fornire una riposta esaustiva ai quesiti di cui sopra, è necessario affrontare l’esame di una pluralità di passaggi intermedi, secondo il seguente ordine logico-espositivo: (i) la disciplina applicabile a Beta quale consorzio stabile costituito in forma di s.r.l. consortile; (ii) la responsabilità “esterna” per le obbligazioni sociali; (iii) la responsabilità interna per i cc.dd. contributi consortili; (iv) l’interesse alla base della Garanzia prestata da Beta; (v) la posizione di Alfa quale socio di Beta; (vi) la posizione degli amministratori di Beta. In particolare, l’indagine deve svilupparsi come segue. Preliminarmente, allo scopo di individuare gli eventuali riflessi sulle posizioni dei soci di Beta (e, in particolare, su Alfa) dell’escussione della Garanzia, occorre ricostruire – alla stregua della disciplina organizzativa applicabile alla specie (v. infra, § 2) – sia il regime della responsabilità “esterna” per le obbligazioni sociali applicabile a Beta (v. infra, § 3), sia il regime della responsabilità, per così dire, “interna” derivante dalle diverse tipologie di obblighi di contribuzione consortile imposti ai soci dall’art. 7 dello statuto di Beta (v. infra, § 4). Successivamente – in relazione all’interesse specifico posto alla base [continua ..]


2. La disciplina applicabile a Beta quale consorzio stabile in forma di s.r.l. consortile.

Il quesito sottoposto presuppone che, in via preliminare, sia fatta chiarezza sulla disciplina organizzativa applicabile a Beta, atteso che, solo alla stregua di questa, possono essere correttamente valutati la posizione del socio Alfa e – conseguentemente – i doveri degli amministratori di Beta dinanzi alle obbligazioni scaturenti dalla Garanzia e al rischio di escussione della stessa. Il problema si pone nella misura in cui la forma d’impresa utilizzata da Beta, quale consorzio stabile organizzato in forma di s.r.l. consortile, si caratterizza per la coesistenza di una pluralità di elementi qualificanti, suscettibili di determinare l’interferenza fra una pluralità di discipline, con conseguente esigenza di un coordinamento fra queste ultime allo scopo di individuare le regole applicabili ai profili considerati nel quesito. Tanto risulta evidente ove segnatamente si consideri che Beta si caratterizza: (a) sotto il profilo della funzione, per il perseguimento di uno scopo tipicamente consortile, non diverso da quello proprio di un consorzio (con attività esterna) di cui all’art. 2602 c.c.; (b) sotto il profilo della struttura, per l’adozione – ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. – della forma societaria e, in particolare, del tipo della società a responsabilità limitata (sia pure con scopo consortile e non lucrativo), con conseguente richiamo delle regole organizzative proprie di quest’ultima (artt. 2462 ss. c.c.); (c) sotto il profilo dell’attività, per l’assunzione, in relazione all’operatività nel settore dei contratti pubblici, delle caratteristiche proprie del c.d. consorzio stabile (in forma di società consortile) ai sensi degli (attualmente vigenti) artt. 34, 1° comma, lett. c) e 36 d.lgs. n. 163/2006 (ex artt. 10 e 12 della previgente legge n. 109/1994) e dell’art. 94 d.p.r. n. 207/2010 (ex art. 97 d.p.r. n. 554/1999). Al riguardo, non vi può essere dubbio sul fatto che a Beta trovi anzitutto applicazione – quale disciplina ad applicazione necessaria in relazione all’attività svolta nel settore dei contratti pubblici (sub c) – il corpo di regole delineato dall’art. 36 d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 94 d.p.r. n. 207/2010 (o comunque dalle corrispondenti disposizioni [continua ..]


3. La responsabilità “esterna” per le obbligazioni sociali.

In ragione del criterio sopra individuato, risulta agevole determinare la disciplina applicabile a Beta con specifico riguardo alla responsabilità (“esterna”) per le obbligazioni sociali e, conseguentemente, stabilire se i creditori di Beta abbiano (o meno) titolo per aggredire il patrimonio personale dei soci. È certo, in primo luogo, che a Beta, quale s.r.l. consortile, non possa trovare applicazione la regola sulla responsabilità patrimoniale dettata per i consorzi ad attività esterna dall’art. 2615, 2° comma, c.c., secondo cui, per le obbligazioni consortili assunte per conto di singoli consorziati, «rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile” e, in caso di insolvenza, “il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti i consorziati in proporzione delle quote». Una simile conclusione si impone nella misura in cui, come si è detto, l’individuazione della disciplina delle società consortili è condizionata dalla prevalenza del profilo della struttura organizzativa assunta per l’esercizio dell’attività rispetto a quello della funzione, con conseguente inapplicabilità – tanto in via diretta, quanto in via analogica – delle regole orga­nizzative proprie dei consorzi e, in primo luogo, della regola di cui all’art. 2615, 2° comma, c.c., che estende, sia pure entro limiti ben definiti e a condizioni predeterminate, la re­sponsabilità patrimoniale oltre il patrimonio di titolarità dell’ente collettivo [9]. In applicazione del medesimo criterio di selezione, non può parimenti dubitarsi che, sotto l’aspetto qui riguardato, a Beta trovi applicazione, in via esclusiva, la regola sulla responsabilità patrimoniale propria del tipo sociale prescelto e, dunque, la regola prevista per la s.r.l. dall’art. 2462 c.c. secondo cui «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio»: il che comporta – altrettanto indubitabilmente – che “delle obbligazioni assunte in nome della società risponderà solo il patrimonio sociale, anche se si tratta di obbligazioni contratte nell’interesse di un singolo socio” [10]. Preme peraltro rilevare che pure nella s.r.l. consortile – non diversamente dalla s.r.l. [continua ..]


4. La responsabilità “interna” per i cc.dd. contributi consortili.

L’insussistenza di una responsabilità dei soci nei rapporti esterni verso i creditori sociali non preclude che, nei rapporti interni, il peso dei costi sostenuti da Beta per la gestione consortile possa essere “traslato” sui soci (quali eventuali beneficiari di tale servizio), mediante il meccanismo dei cc.dd. contributi consortili previsti – per le società consortili – dall’art. 2615-ter, 2° comma, c.c., a mente del quale «l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro». Il problema si pone in quanto lo statuto di Beta, all’art. 7, contiene una clausola che abilita l’organo amministrativo a imporre ai soci il versamento di contributi in denaro ai sensi dell’art. 2615-ter, 2° comma, c.c. Si tratta, peraltro, di una previsione formulata in termini non limpidissimi, in specie con riguardo ai presupposti dell’obbligo contributivo. La clausola recita quanto segue: «[a]i soci può essere richiesto da parte del Consiglio di Amministrazione il versamento di contributi in denaro ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. I soci sono obbligati ad anticipare e/o rimborsare alla società consortile i puri costi diretti ed indiretti delle prestazioni eventualmente da essa eseguite per loro conto e nel loro interesse [15]. I conseguenti addebiti saranno eseguiti con le modalità ed i termini fissati dal medesimo Consiglio. I soci sono obbligati, altresì, a fornire alla società consortile i mezzi necessari per il suo funzionamento nonché a prestare a favore della società, sempre pro-quota, eventuali fideiussioni, garanzie e controgaranzie, anche solidali (…)». La citata previsione statutaria ha peraltro trovato una (ancorché parziale) specificazione nel § 7 del Regolamento per partecipazione a gare, assegnazione a soci ed esecuzione delle iniziative acquisite, approvato all’unanimità dai soci di Beta (di seguito il “Regolamento”), ove segnatamente – al § 7, primo e secondo capoverso – si prevede che: «[i]l socio asse­gnatario di una commessa sosterrà l’universalità dei costi di esecuzione dei lavori, for­nendo al Consorzio tutte le risorse finanziarie inerenti la commessa assegnata o ricevendo dalla stessa le risorse [continua ..]


5. L’interesse alla base della Garanzia prestata da Beta.

Alla luce di quanto appena evidenziato, è dunque essenziale verificare se ed entro quali limiti – in relazione alla specifica vicenda sottoposta alla nostra attenzione – le obbligazioni assunte da Beta con la Garanzia possano rientrare in una delle due distinte fattispecie di obblighi di versamento di contributi in denaro regolate dall’art. 7 dello statuto (così come sopra descritte). E poiché queste ultime – come si è detto – si distinguono essenzialmente in relazione alla riferibilità dei costi soppor­tati dalla società all’interesse di singoli soci specificamente individuati oppure all’inte­resse comune (e indifferenziato) di tutti i soci, è evidente che, ai fini qui riguardati, risulta imprescindibile individuare l’interesse posto alla base dell’assunzione della Garanzia da parte di Beta. Al riguardo, sulla base degli elementi di fatto in nostro possesso, non pare potersi dubitare che gli impegni derivanti dalla Garanzia siano stati assunti da Beta nell’interesse specifico (ed esclusivo) del socio Gamma. Decisiva in tal senso risulta la circostanza che la Garanzia sia stata rilasciata in relazione all’esecuzione di un’opera che, pur formalmente intestata a Beta, è stata tuttavia assegnata in via esclusiva al socio Gamma, in forza di delibera assembleare di Beta assunta all’unanimità (si tratta, nella specie, della stessa assemblea, nella quale è stato approvato il Regolamento: v. supra, § 3). In considerazione di quanto sopra, può dunque fondatamente concludersi che gli impegni assunti da Beta con la Garanzia e i potenziali conseguenti costi (a) non integrano oneri o costi di gestione cc.dd. comuni riferibili in modo indifferenziato all’interesse di tutti i soci, ma (b) costituiscono costi specificamente riferibili a una commessa ben individuata, assegnata da Beta in via esclusiva al socio Gamma.


6. La posizione di Alfa quale socio di Beta.

Applicando i principi e le regole sin qui enucleati al caso di specie – così come ricostruito sulla base degli elementi di fatto acquisiti – è possibile trarre le conclusioni in ordine alla posizione assunta da Alfa, quale socio di Beta, dinanzi all’eventuale escussione della Garanzia. In particolare, da questo punto di vista, appare utile distinguere (a) il profilo della responsabilità “esterna” verso il (potenziale) creditore sociale (ovvero verso il beneficiario della Garanzia) da quello (b) della responsabilità “interna” verso Beta per il versamento dei contributi consortili exart. 7 dello statuto (in quanto astrattamente idonei a “trasferire” sui soci il costo derivante dall’escussione della Garanzia). (a) Sotto il profilo “esterno” – alla stregua della disciplina in tema di responsabilità per le obbligazioni sociali applicabile a Beta quale consorzio stabile costituito in forma di s.r.l. consortile (v. supra, §§ 2 e 3) – può certamente escludersi che il socio Alfa sia tenuto a rispondere col proprio patrimonio verso il (potenziale) creditore sociale delle obbligazioni nascenti dalla Garanzia prestata da Beta, e ciò in quanto: – a Beta trova piena applicazione il principio della responsabilità limitata dei soci di cui all’art. 2462 c.c., con la conseguenza che il beneficiario della Garanzia, al pari di ogni altro creditore sociale, ha titolo per aggredire, in via esclusiva, il solo patrimonio di Beta (e non quello dei suoi soci); – l’unica possibile deroga al suddetto principio della responsabilità limitata dei soci, prevista dall’art. 36, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 per i consorzi stabili, non è applicabile all’ob­bligazione derivante dall’assunzione della Garanzia, perché essa – a tacer d’altro (v. supra, § 3, lett. a e b) – è espressamente circoscritta ai soli rapporti con il “committente o il concedente” (e non con altri creditori) e riguarda, inoltre, solo i soci assegnatari dei lavori (e non, dunque, Alfa, che vi è estranea). (b) Sotto il profilo “interno” – alla stregua di una corretta interpretazione degli obblighi di contribuzione consortile regolati dall’art. 7 dello statuto di Beta e della [continua ..]


7. La posizione degli amministratori di Beta.

Alla luce di quanto sopra è altresì possibile delineare quale sia il comportamento richiesto agli amministratori di Beta nel perseguimento dei doveri inerenti la funzione di gestione dell’impresa consortile. Al riguardo, non può certo dubitarsi che – nell’ambito del generale dovere di diligenza (e cioè del dovere di perseguire con la necessaria diligenza l’interesse consortile comune ai soci) – rientri anche l’obbligo dell’organo amministrativo di provvedere a una corretta ripartizione fra i soci dei costi del c.d. servizio consortile in ossequio alle previsioni statutarie. Così com’è altrettanto plausibile sostenere che, laddove dalla mancata ripartizione dei costi consortili in conformità allo statuto dovesse derivare un danno per il patrimonio comune (su cui soltanto, come detto, si incentrano le pretese dei creditori sociali), l’eventuale omissione dell’obbligo di cui sopra potrebbe determinare una responsabilità ex art. 2476 c.c. a carico degli amministratori di Beta. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, gli oneri e i costi potenzialmente derivanti dall’escussione della Garanzia costituiscono non già costi di gestione cc.dd. comuni, quanto piuttosto costi relativi a prestazioni eseguite nello specifico interesse del socio Gamma: e ciò, evidentemente, laddove si muova dal presupposto che detto socio risulti l’esclusivo assegnatario delle opere in relazione alla cui esecuzione è stata rilasciata la Garanzia (v. supra, § 5). Da ciò consegue che, ai sensi dell’art. 7, secondo periodo, dello statuto, l’organo amministrativo di Beta – allo scopo di provvedere a una corretta ripartizione di tali oneri – ha il preciso obbligo di richiederne l’anticipazione o il rimborso, a titolo di versamenti in denaro ex art. 2615-ter, 2° comma, c.c., al solo socio nell’interesse del quale la prestazione consortile è stata resa e dunque – nel caso di specie – al solo socio Gamma («i soci sono obbligati ad anticipare e/o rimborsare alla società consortile i puri costi diretti ed indiretti delle prestazioni eventualmente da essa eseguite per loro conto e nel loro interesse»). Peraltro, il costo consortile derivante dall’escussione della Garanzia non risulta essere stato [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2013