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Sulla responsabilità dei soci per le garanzie prestate da un consorzio stabile costituito in forma di s.r.l. consortile

Francesco Barachini, Vincenzo Pinto

Sommario:

1. Il quesito - 2. La disciplina applicabile a Beta quale consorzio stabile in forma di s.r.l. consortile. - 3. La responsabilità “esterna” per le obbligazioni sociali. - 4. La responsabilità “interna” per i cc.dd. contributi consortili. - 5. L’interesse alla base della Garanzia prestata da Beta. - 6. La posizione di Alfa quale socio di Beta. - 7. La posizione degli amministratori di Beta. - NOTE


1. Il quesito

La società Alfa s.p.a. (di seguito “Alfa”) – quale socio del consorzio stabile Beta, costituito in forma di s.r.l. consortile (di seguito “Beta” o il ”Consorzio”) – ci ha chiesto di rendere parere pro veritate in ordine alle conseguenze potenzialmente derivanti in caso di escussione di una garanzia fideiussoria prestata in relazione all’esecuzione di opere affidate allo stesso (di seguito, la “Garanzia”). Più precisamente, Alfa ha interesse a valutare: (a) le conseguenze patrimoniali che, in caso di escussione della Garanzia, possano derivarne sulla posizione dei soci di Beta e, in particolare, sulla specifica posizione del socio Alfa; (b) il comportamento che si ritiene debba eventualmente tenere l’organo amministrativo di Beta al fine di attuare una corretta ripartizione fra i soci degli oneri derivanti dall’escussione della Garanzia e, comunque, di prevenire potenziali danni per la società. Al fine di fornire una riposta esaustiva ai quesiti di cui sopra, è necessario affrontare l’esame di una pluralità di passaggi intermedi, secondo il seguente ordine logico-espositivo: (i) la disciplina applicabile a Beta quale consorzio stabile costituito in forma di s.r.l. consortile; (ii) la responsabilità “esterna” per le obbligazioni sociali; (iii) la responsabilità interna per i cc.dd. contributi [continua ..]

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2. La disciplina applicabile a Beta quale consorzio stabile in forma di s.r.l. consortile.

Il quesito sottoposto presuppone che, in via preliminare, sia fatta chiarezza sulla disciplina organizzativa applicabile a Beta, atteso che, solo alla stregua di questa, possono essere correttamente valutati la posizione del socio Alfa e – conseguentemente – i doveri degli amministratori di Beta dinanzi alle obbligazioni scaturenti dalla Garanzia e al rischio di escussione della stessa. Il problema si pone nella misura in cui la forma d’impresa utilizzata da Beta, quale consorzio stabile organizzato in forma di s.r.l. consortile, si caratterizza per la coesistenza di una pluralità di elementi qualificanti, suscettibili di determinare l’interferenza fra una pluralità di discipline, con conseguente esigenza di un coordinamento fra queste ultime allo scopo di individuare le regole applicabili ai profili considerati nel quesito. Tanto risulta evidente ove segnatamente si consideri che Beta si caratterizza: (a) sotto il profilo della funzione, per il perseguimento di uno scopo tipicamente consortile, non diverso da quello proprio di un consorzio (con attività esterna) di cui all’art. 2602 c.c.; (b) sotto il profilo della struttura, per l’adozione – ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. – della forma societaria e, in particolare, del tipo della società a responsabilità limitata (sia pure con scopo consortile e non lucrativo), con conseguente [continua ..]

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3. La responsabilità “esterna” per le obbligazioni sociali.

In ragione del criterio sopra individuato, risulta agevole determinare la disciplina applicabile a Beta con specifico riguardo alla responsabilità (“esterna”) per le obbligazioni sociali e, conseguentemente, stabilire se i creditori di Beta abbiano (o meno) titolo per aggredire il patrimonio personale dei soci. È certo, in primo luogo, che a Beta, quale s.r.l. consortile, non possa trovare applicazione la regola sulla responsabilità patrimoniale dettata per i consorzi ad attività esterna dall’art. 2615, 2° comma, c.c., secondo cui, per le obbligazioni consortili assunte per conto di singoli consorziati, «rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile” e, in caso di insolvenza, “il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti i consorziati in proporzione delle quote». Una simile conclusione si impone nella misura in cui, come si è detto, l’individuazione della disciplina delle società consortili è condizionata dalla prevalenza del profilo della struttura organizzativa assunta per l’esercizio dell’attività rispetto a quello della funzione, con conseguente inapplicabilità – tanto in via diretta, quanto in via analogica – delle regole orga­nizzative proprie dei consorzi e, in primo luogo, della regola di cui all’art. 2615, 2° comma, c.c., che estende, sia pure entro limiti [continua ..]

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4. La responsabilità “interna” per i cc.dd. contributi consortili.

L’insussistenza di una responsabilità dei soci nei rapporti esterni verso i creditori sociali non preclude che, nei rapporti interni, il peso dei costi sostenuti da Beta per la gestione consortile possa essere “traslato” sui soci (quali eventuali beneficiari di tale servizio), mediante il meccanismo dei cc.dd. contributi consortili previsti – per le società consortili – dall’art. 2615-ter, 2° comma, c.c., a mente del quale «l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro». Il problema si pone in quanto lo statuto di Beta, all’art. 7, contiene una clausola che abilita l’organo amministrativo a imporre ai soci il versamento di contributi in denaro ai sensi dell’art. 2615-ter, 2° comma, c.c. Si tratta, peraltro, di una previsione formulata in termini non limpidissimi, in specie con riguardo ai presupposti dell’obbligo contributivo. La clausola recita quanto segue: «[a]i soci può essere richiesto da parte del Consiglio di Amministrazione il versamento di contributi in denaro ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. I soci sono obbligati ad anticipare e/o rimborsare alla società consortile i puri costi diretti ed indiretti delle prestazioni eventualmente da essa eseguite per loro conto e nel loro interesse [15]. I conseguenti addebiti saranno eseguiti con le modalità ed i [continua ..]

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5. L’interesse alla base della Garanzia prestata da Beta.

Alla luce di quanto appena evidenziato, è dunque essenziale verificare se ed entro quali limiti – in relazione alla specifica vicenda sottoposta alla nostra attenzione – le obbligazioni assunte da Beta con la Garanzia possano rientrare in una delle due distinte fattispecie di obblighi di versamento di contributi in denaro regolate dall’art. 7 dello statuto (così come sopra descritte). E poiché queste ultime – come si è detto – si distinguono essenzialmente in relazione alla riferibilità dei costi soppor­tati dalla società all’interesse di singoli soci specificamente individuati oppure all’inte­resse comune (e indifferenziato) di tutti i soci, è evidente che, ai fini qui riguardati, risulta imprescindibile individuare l’interesse posto alla base dell’assunzione della Garanzia da parte di Beta. Al riguardo, sulla base degli elementi di fatto in nostro possesso, non pare potersi dubitare che gli impegni derivanti dalla Garanzia siano stati assunti da Beta nell’interesse specifico (ed esclusivo) del socio Gamma. Decisiva in tal senso risulta la circostanza che la Garanzia sia stata rilasciata in relazione all’esecuzione di un’opera che, pur formalmente intestata a Beta, è stata tuttavia assegnata in via esclusiva al socio Gamma, in forza di delibera assembleare di Beta assunta all’unanimità (si [continua ..]

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6. La posizione di Alfa quale socio di Beta.

Applicando i principi e le regole sin qui enucleati al caso di specie – così come ricostruito sulla base degli elementi di fatto acquisiti – è possibile trarre le conclusioni in ordine alla posizione assunta da Alfa, quale socio di Beta, dinanzi all’eventuale escussione della Garanzia. In particolare, da questo punto di vista, appare utile distinguere (a) il profilo della responsabilità “esterna” verso il (potenziale) creditore sociale (ovvero verso il beneficiario della Garanzia) da quello (b) della responsabilità “interna” verso Beta per il versamento dei contributi consortili exart. 7 dello statuto (in quanto astrattamente idonei a “trasferire” sui soci il costo derivante dall’escussione della Garanzia). (a) Sotto il profilo “esterno” – alla stregua della disciplina in tema di responsabilità per le obbligazioni sociali applicabile a Beta quale consorzio stabile costituito in forma di s.r.l. consortile (v. supra, §§ 2 e 3) – può certamente escludersi che il socio Alfa sia tenuto a rispondere col proprio patrimonio verso il (potenziale) creditore sociale delle obbligazioni nascenti dalla Garanzia prestata da Beta, e ciò in quanto: – a Beta trova piena applicazione il principio della responsabilità limitata dei soci di cui all’art. 2462 c.c., con la conseguenza che il [continua ..]

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7. La posizione degli amministratori di Beta.

Alla luce di quanto sopra è altresì possibile delineare quale sia il comportamento richiesto agli amministratori di Beta nel perseguimento dei doveri inerenti la funzione di gestione dell’impresa consortile. Al riguardo, non può certo dubitarsi che – nell’ambito del generale dovere di diligenza (e cioè del dovere di perseguire con la necessaria diligenza l’interesse consortile comune ai soci) – rientri anche l’obbligo dell’organo amministrativo di provvedere a una corretta ripartizione fra i soci dei costi del c.d. servizio consortile in ossequio alle previsioni statutarie. Così com’è altrettanto plausibile sostenere che, laddove dalla mancata ripartizione dei costi consortili in conformità allo statuto dovesse derivare un danno per il patrimonio comune (su cui soltanto, come detto, si incentrano le pretese dei creditori sociali), l’eventuale omissione dell’obbligo di cui sopra potrebbe determinare una responsabilità ex art. 2476 c.c. a carico degli amministratori di Beta. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, gli oneri e i costi potenzialmente derivanti dall’escussione della Garanzia costituiscono non già costi di gestione cc.dd. comuni, quanto piuttosto costi relativi a prestazioni eseguite nello specifico interesse del socio Gamma: e ciò, evidentemente, laddove si muova dal presupposto che detto socio [continua ..]

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NOTE

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