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Delibera che approva la domanda di concordato “con riserva” ex art. 161, 6° comma, l. fall. ed intervento notarile
Francesco Cirianni
La verbalizzazione Notarile, prevista dal 4° comma dell’art. 161 l. fall., della dichiarazione dell’organo societario competente a deliberare la presentazione di un domanda di concordato “in bianco” o “con riserva” ai sensi del 6° comma dell’art. 161 l. fall. deve intendersi riferita alla sola domanda e non (anche) alla proposta, non necessitando quest’ultima di autonoma ed ulteriore verbalizzazione ai sensi del 3° comma dell’art. 152 l. fall.
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Sommario:
Le norme vecchie e nuove. - Gli argomenti. - Soluzione proposta.
Le norme vecchie e nuove.
L’art. 161 l. fall. indica i requisiti per la presentazione della domanda di concordato preventivo ed in particolare il 4° comma prevede che «Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’ articolo 152». L’art. 152 l. fall. recita: «La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile». L’art. 2436 c.c. prevede l’intervento del Notaio che, verificate le condizioni di legge, provvede a depositare l’atto per l’iscrizione del Registro delle Imprese. In questo quadro si è innestato il nuovo 6° comma dell’art. 161 l. fall. che ha legittimato la presentazione della domanda “in bianco” o “con riserva” [continua ..]
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Gli argomenti.
A sostegno di ciascuna delle soluzioni sopra elencate è possibile avanzare validi argomenti che andremo rapidamente ad esaminare partendo dall’ultima ricostruzione proposta: – soluzione c): la divaricazione operata tra domanda e proposta ha lasciato invariato il riferimento all’art. 152 l. fall. e dato che il 4° comma dell’art. 161 prevede che la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’art. 152 l. fall. (e quindi in forma notarile) e che quest’ultimo articolo nel prevedere l’intervento notarile ha richiesto che dalla dichiarazione (o delibera) ricevuta dal Notaio risultino gli elementi caratterizzanti la proposta, se ne potrebbe dedurre che il legislatore ha comunque inteso domanda e proposta come due parti di un intero che per essere completo ha bisogno che tutte le sue parti siano cristallizzate in forma solenne; – soluzione b): dal tenore dell’art. 152 l. fall. emerge che quello che deve essere verbalizzato nella dichiarazione ricevuta dal Notaio è la proposta nella quale sono contenuti tutti gli elementi fondamentali della soluzione alla crisi di impresa, essendo la domanda “in bianco” un mero adempimento tecnico privo di contenuto sostanziale; il richiamo che il 4° comma dell’art. 161 l. fall. fa alla domanda (da approvarsi ai sensi dell’art. 152 l. fall., e quindi con necessità di intervento [continua ..]
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Soluzione proposta.