Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Delibera che approva la domanda di concordato “con riserva” ex art. 161, 6° comma, l. fall. ed intervento notarile (di Francesco Cirianni)


  La verbalizzazione Notarile, prevista dal 4° comma dell’art. 161 l. fall., della dichiarazione dell’organo societario competente a deliberare la presentazione di un domanda di concordato “in bianco” o “con riserva” ai sensi del 6° comma dell’art. 161 l. fall. deve intendersi riferita alla sola domanda e non (anche) alla proposta, non necessitando que­st’ultima di autonoma ed ulteriore verbalizzazione ai sensi del 3° comma dell’art. 152 l. fall.

SOMMARIO:

Le norme vecchie e nuove. - Gli argomenti. - Soluzione proposta.


Le norme vecchie e nuove.

 L’art. 161 l. fall. indica i requisiti per la presentazione della domanda di concordato preventivo ed in particolare il 4° comma prevede che «Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’ articolo 152». L’art. 152 l. fall. recita: «La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile». L’art. 2436 c.c. prevede l’intervento del Notaio che, verificate le condizioni di legge, provvede a depositare l’atto per l’iscrizione del Registro delle Imprese. In questo quadro si è innestato il nuovo 6° comma dell’art. 161 l. fall. che ha legittimato la presentazione della domanda “in bianco” o “con riserva” prevedendo che: «L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.». Il quesito. – Alla luce della recente introduzione del 6° comma dell’art. 161 l. fall. è sorto il dubbio su quale sia il ruolo del Notaio nella nuova, e più snella, fase introduttiva del concordato preliminare (e degli accordi di [continua ..]


Gli argomenti.

A sostegno di ciascuna delle soluzioni sopra elencate è possibile avanzare validi argomenti che andremo rapidamente ad esaminare partendo dall’ultima ricostruzione proposta: – soluzione c): la divaricazione operata tra domanda e proposta ha lasciato invariato il riferimento all’art. 152 l. fall. e dato che il 4° comma dell’art. 161 prevede che la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’art. 152 l. fall. (e quindi in forma notarile) e che quest’ultimo articolo nel prevedere l’intervento notarile ha richiesto che dalla dichiarazione (o delibera) ricevuta dal Notaio risultino gli elementi caratterizzanti la proposta, se ne potrebbe dedurre che il legislatore ha comunque inteso domanda e proposta come due parti di un intero che per essere completo ha bisogno che tutte le sue parti siano cristallizzate in forma solenne; – soluzione b): dal tenore dell’art. 152 l. fall. emerge che quello che deve essere verbalizzato nella dichiarazione ricevuta dal Notaio è la proposta nella quale sono contenuti tutti gli elementi fondamentali della soluzione alla crisi di impresa, essendo la domanda “in bianco” un mero adempimento tecnico privo di contenuto sostanziale; il richiamo che il 4° comma dell’art. 161 l. fall. fa alla domanda (da approvarsi ai sensi dell’art. 152 l. fall., e quindi con necessità di intervento notarile) non deve essere sopravvalutato perché quel comma in realtà chiude la parte relativa alla presentazione della domanda in forma “tradizionale” e quindi completa anche della proposta, ma non è in grado di influenzare la disciplina dettata dai commi successivi che detterebbero un’eccezione alla regola principale consentendo un’asimmetria temporanea tra domanda e proposta. Per questa ricostruzione l’importante intervento Notarile sarebbe necessario a garantire non tanto che chi presenta la domanda ne abbia i poteri ed i requisiti, ma che il testo della proposta sia stato condiviso e deliberato in conformità alle regole interne della società. Se questa tesi fosse corretta si porrebbe il problema della necessità o meno di una verbalizzazione notarile anche per le modifiche alla proposta di concordato (o di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l. fall. stante il richiamo che il nuovo [continua ..]


Soluzione proposta.
Fascicolo 4 - 2013