Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Rocco Antonini, Edoardo d’Ippolito, Marco Ferrari, Marcello Giuliano)


TRIBUNALE DI MILANO (sezione specializzata in materia di impresa) 24 luglio 2019 – Riva Crugnola, Presidente e Relatore R.G. n. 11838/2017 – Sentenza n. 7450/2019 Società di capitali – Società per azioni – Società con partecipazione dello Stato o enti pubblici – Revoca degli amministratori – Impugnazione – Giurisdizione ordinaria (Artt. 2383 e 2449 c.c.)   Società di capitali – Società per azioni – Società con partecipazione dello Stato o enti pubblici spoil system – Decadenza automatica degli amministratori – esclusione   Società di capitali – Società per azioni – Società con partecipazione dello Stato o enti pubblici – Revoca degli amministratori – Illegittimità – Risarcimento (Artt. 97 Cost.; 2383 e 2449 c.c.; 50 T.U.E.L.)   In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’ammi­ni­stratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449 cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico a seguito della scelta di fondo per l’impiego del modello societario.   Una interpretazione costituzionalmente orientata (ex art. 97 Cost.) dell’art. 50 T.U.E.L., nonché delle ulteriori disposizioni normative o regolamentari, statali o regionali, impone di escludere l’automatica decadenza degli amministratori delle società partecipate dagli enti pubblici – al momento del rinnovo degli organi di indirizzo politico degli enti locali.   L’amministratore revocato dall’ente pubblico può chiedere al giudice solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell’art. 2383 c.c., non anche la tutela per reintegrazione nella carica, in quanto l’art. 2449 c.c. assicura parità di status tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica. (ed’i) TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 12 settembre 2019 – Ricci, Relatore R.G. n. 28666/2016 Delibera di approvazione del bilancio di esercizio – Difetto dell’interesse ad agire – Invalidità del bilancio di esercizio (Artt. 2377, 2423, 2423-bis e 2434-bis c.c.)   Non può applicarsi l’art. 2434-bis c.c. quando una delibera di approvazione del bilancio sia stata impugnata (nel caso di specie: con atto di citazione notificato) in data anteriore all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio impugnato. La norma richiamata risulta finalizzata ad attuare il principio generale dell’in­teresse ad agire, poiché [continua..]
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