Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Roma (di A cura di Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò)


TRIBUNALE DI ROMA, 18 marzo 2019 Di Salvo, Presidente – Cardinali, Giudice – Buonocore, Relatore R.G. n. 35400/2016 Società – Società di capitali – Società per azioni – Deliberazione di approvazione del bilancio – Violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza – Nullità – Compromettibilità in arbitri – Esclusione (Artt. 2379, 2423, 2423 bis, 2424, 2426, 2427 c.c.; 34, 35, 36, 37 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) La compromettibilità in arbitri delle controversie endosocietarie riposa sul presupposto che le stesse non involgano diritti indisponibili, la cui protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili. La loro violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, così nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio.  Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla per illiceità dell’oggetto. Nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, poiché poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi –, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società –, trascendono l’interesse del singolo ed attengono a diritti indisponibili.  Un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, 2° comma, c.c. è, di per sé, illecito e costituisce l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato: il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell’esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi nei quali dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l’iscrizione. (at)   TRIBUNALE DI ROMA, 12 giugno 2019 – Bernardo, Giudice designato R.G. n. 14884-1/2019 Società – Società di capitali – Società per azioni – Delibera assembleare – Efficacia – Esecuzione – Sospensione – Ricorso cautelare (Artt. 2378, commi 3 e 4, c.c., 700 c.p.c.) Un qualsiasi atto giuridico è destinato a produrre un duplice ordine [continua..]
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