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Responsabilità degli amministratori: tra vincoli giuridici e obblighi sociali
Guglielmo Bevivino
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Sommario:
1. Alcune osservazioni preliminari - 2. La nozione di responsabilità sociale dell’impresa: una prospettiva d’indagine - 3. Interesse sociale, interessi altri e doveri degli amministratori - 4. Interessi altri e loro compatibilità nel quadro dispositivo vigente - 5. Alcuni spunti di riflessioni dal Company Act 2006 del Regno Unito e dall’ordinamento statunitense - 6. Conclusioni: responsabilità degli amministratori e interessi altri - NOTE
1. Alcune osservazioni preliminari
Le riflessioni che seguono mirano a proporre una risposta all’interrogativo, molto chiaro nella sua formulazione, ancorché complesso nelle sue implicazioni, relativo alla possibilità che l’adozione di comportamenti socialmente irresponsabili o la violazione di norme che impongano la considerazione di interessi altri in quanto diversi da quelli dei soci costituiscano fonte di responsabilità giuridica per gli amministratori. La risposta al quesito impone di indagare una serie di specifiche questioni irriducibili alla apparente “incompatibilità” derivante dalla comparazione fra i sintagmi “responsabilità sociale dell’impresa” 1 e “responsabilità giuridica degli amministratori”. Sia consentito anticipare sin da ora che centrale appare l’attenzione al profilo della sanzione 2 e quindi alla possibilità che la violazione di regole (etico-)sociali 3 provochi conseguenze che abbiano la propria fonte regolamentare nell’ambito del diritto; in questo preciso contesto, alcuni studi sociologici 4 paiono orientati per la tesi negativa. Muovendo dal particolare al generale, l’aspetto da ultimo evocato pone all’attenzione il rapporto fra diritto e morale, la considerazione dei medesimi ambiti quali sistemi autonomi e autopoietici, ovvero la configurazione nei termini di assoluta connessione, secondo alcune [continua ..]
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2. La nozione di responsabilità sociale dell’impresa: una prospettiva d’indagine
Più che proporre una definizione di CSR 10 è utile tracciare una prospettiva di indagine. L’andare oltre i confini della scienza giuridica che l’attenzione a questi aspetti porta con sé appare un dato acquisito. Parlare di responsabilità sociale dell’impresa significa puntare l’obiettivo su questioni che originano da differenti campi del sapere: quello economico, etico, sociologico, oltre che giuridico. L’empirica dimostrazione di quanto appena rilevato è fornita dalla concreta configurazione della CSR quale oggetto unitario dell’attenzione di studiosi di differenti discipline 11. L’approccio multidisciplinare si rileva pertanto fecondo ai fini dell’individuazione della ragioni del fenomeno; la scelta dell’analisi non può che essere, tuttavia, in questo contesto quella giuridica. Pertanto, per evitare che le concettualizzazioni che accompagnano di frequente la lettura del tema rimangano sulla soglia di generiche dichiarazioni di principio incapaci di fornire un criterio utile ai fini della concreta applicazione del modello, occorre chiedersi come le istanze etico-sociali – funzionalmente collegate in forza di un rapporto eziologico a questioni etiche più ampie e generali –, che generalmente stanno dietro la caratterizzazione dell’impianto teorico della CSR, possano nel concreto assumere [continua ..]
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3. Interesse sociale, interessi altri e doveri degli amministratori
Vale a questo punto chiedersi se sia possibile ampliare la nozione di “interesse sociale” 21. Di recente si è osservato che piuttosto che parlare di allargamento della nozione di interesse sociale sarebbe corretto riferirsi a differenti interpretazioni e proiezioni anche temporali dell’interesse dell’azionista all’investimento 22. Fuori dall’ambito di operatività del concetto starebbero le posizioni di rilevanza degli stakeholders; l’interesse sociale sarebbe rivisto nel senso della sua imputabilità agli azionisti attuali e futuri e sarebbe pertanto definibile quale interesse alla duratura presenza dell’impresa nel mercato 23. Come anticipato, la conseguenza dell’impostazione sarà la liceità di operazioni degli organi sociali in grado di pregiudicare gli interessi immediati degli azionisti alla massimizzazione del profitto o del valore delle azioni, se però volte a garantire la permanenza e la solidità dell’im-presa nel lungo periodo. La legittimità esclude la doverosità del contegno, nel senso della cura necessitata degli interessi degli stakeholders, in assenza di disposizioni in grado di avallare una tale lettura 24. L’evoluzione che ha accompagnato nel suo sviluppo storico la nozione di “interesse sociale” riconosce nella attenuazione della tradizionale disputa fra istituzionalismo e [continua ..]
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4. Interessi altri e loro compatibilità nel quadro dispositivo vigente
La contrapposizione fra interessi dei soci 47 e interessi altri – indicando il rapporto di alterità rispetto alla posizione proprietaria –, non è vera e propria incompatibilità. È possibile individuare la presenza di interessi dei soci che si sostanzino per il tramite dell’attenzione e della cura di quegli interessi di altri soggetti facenti parte, a vario titolo, dell’impresa o in essa, con diverso grado, coinvolti. Interesse è anche la situazione vantaggiosa per altri soggetti non coincidenti col titolare dell’interesse stesso. Il soddisfacimento di un bisogno o la realizzazione di una utilità per il titolare non rappresentano presupposti imprescindibili per la composizione della nozione. Il quadro normativo sembra confermare questa lettura 48. Gli artt. 1174 e 1411 c.c. dispongono che la prestazione, sebbene suscettibile di valutazione economica, possa corrispondere anche a un interesse non patrimoniale del creditore 49; e inoltre (con riferimento al contenuto precettivo dell’art. 1411 c.c.) deve considerarsi ammissibile la stipulazione a favore del terzo purché corrispondente a un interesse dello stipulante 50. Da tali norme si desume il principio che qualifica giuridicamente rilevante l’interesse volto a soddisfare bisogni o a procurare utilità a soggetti differenti dal [continua ..]
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5. Alcuni spunti di riflessioni dal Company Act 2006 del Regno Unito e dall’ordinamento statunitense
Le prospettive di comparazione 63 sono feconde, anche limitandosi a una lettura minimalista, in una visione de iure condendo. Il compito del giurista si arricchisce così di funzioni propositive e prospettiche rispetto a soluzioni migliorative non solo dell’efficienza del sistema, ma anche della sua strutturazione assiologica 64. Gli ordinamenti stranieri possono rappresentare in questa ottica uno stimolo efficace, ferme restando quelle differenze che fanno sì che le valutazioni si arrestino di necessità su soglie puramente didascaliche. Di qui l’associazione della valutazione storica dell’evoluzione nel tempo degli ordinamenti al fine di compiere un controllo circa la rispondenza delle diverse impostazioni dogmatiche rispetto alle concrete scelte storiche. Nell’ordinamento inglese il Company Act del 2006 65 ha dato nuovo vigore al dibattito relativo alla impostazione essenzialmente istituzionalistica che questo sistema avrebbe assunto 66. Norma centrale è la sec. 172 67: essa innova rispetto al tradizionale riferimento del “common law duty” al “the best interest of the company” 68. La norma da un lato obbliga gli amministratori al compimento di ogni condotta idonea a garantire il successo della società a beneficio dei suoi componenti 69 (e non della company); dall’altro collega funzionalmente [continua ..]
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6. Conclusioni: responsabilità degli amministratori e interessi altri
La disamina della sindacabilità 97 delle scelte dei gestori e delle decisioni dei medesimi segue di necessità ad alcune riflessioni preliminari in materia di contemperamento di interessi. La dialettica ricorre fra l’attenzione a non disincentivare l’assunzione dei rischi che fa parte della fisiologia dell’attività svolta a mezzo delle società e la cura adeguata per una platea di soggetti che possono essere nel concreto pregiudicati dallo svolgimento generico dell’attività medesima – e, più nello specifico, dagli atti di gestione che di quest’ultima ne costituiscono l’espressione più concreta 98. Proprio in tema di responsabilità degli amministratori, le nuove regole (quelle della riforma) eliminano il richiamo al vincolo di mandato rispetto al concetto di diligenza. Questa appare invece commisurata “alla natura dell’incarico e alle … specifiche competenze” degli amministratori (art. 2392, 1° comma, c.c.) 99. La nuova disposizione, lungi dall’oggettivare una figura del buon amministratore, fa piuttosto riferimento a elementi allo stesso tempo oggettivi e soggettivi racchiusi, rispettivamente, nel riferimento alla “natura dell’incarico” e alle “specifiche competenze” vantate dal singolo amministratore 100. La vecchia previsione di cui al secondo comma dell’art. 2392 c.c., riguardante [continua ..]
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NOTE