home / Archivio / Fascicolo / Sez. VI – Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Palermo
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
Sez. VI – Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Palermo
A cura di Vincenzo Battiloro, Valeria Bisignano, Valeria Miceli
TRIBUNALE DI PALERMO, 12 agosto 2015
Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa
Monfredi, Giudice
R.G. 7976 – 1/2015
TRIBUNALE DI PALERMO, 1 aprile 2016
Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa
Monfredi, Giudice
R.G. 2231 – 1/2016
TRIBUNALE DI PALERMO, 12 aprile 2016 (ord.)
Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa
Monfredi, Giudice
R.G. 2079 – 1/2016
TRIBUNALE DI PALERMO, 20 maggio 2016 (ord.)
Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa
Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Relatore
R.G. 2491/2016
TRIBUNALE DI PALERMO, 10 agosto 2016 (ord.)
Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Istruttore
R.G. 12943/2016
TRIBUNALE DI PALERMO, 24 maggio 2017 (ord.)
Ajello, Presidente – Spiga, Giudice Istruttore
R.G. 14108-1/2016
Articoli Correlati: società - società a responsabilità limitata - scioglimento - fallimento - responsabilità degli amministratori
Sommario:
12 agosto 2015 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Monfredi, Giudice R.G. 7976 – 1/2015 - 1 aprile 2016 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Monfredi, Giudice R.G. 2231 – 1/2016 - 12 aprile 2016 (ord.) Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Monfredi, Giudice R.G. 2079 – 1/2016 - 20 maggio 2016 (ord.) Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Relatore R.G. 2491/2016 - 10 agosto 2016 (ord.) Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Istruttore R.G. 12943/2016 - 24 maggio 2017 (ord.) Ajello, Presidente – Spiga, Giudice Istruttore R.G. 14108-1/2016
12 agosto 2015 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Monfredi, Giudice R.G. 7976 – 1/2015
Società – Società a responsabilità limitata – Scioglimento e liquidazione – Divieto di nuove operazioni – Fallimento – Responsabilità illimitata degli amministratori – Azione ex art. 146 legge fall. – Onere della prova (Artt. 146 legge fall., 2449 vecchio testo e 2476 c.c.) Compete al curatore che promuove l’azione ex art. 146 legge fall. l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli specifici obblighi previsti dalla legge o dallo statuto e/o dell’obbligo di diligenza previsto dall’art. 2932 c.c. – e il nesso di causalità tra queste ed il danno derivatone, determinato nel suo ammontare attraverso la verifica del risultato economico delle singole operazioni pregiudizievoli per la società di volta in volta poste in essere dai convenuti – mentre incombe sugli amministratori convenuti in giudizio l’onere di dimostrare la non imputabilità a loro del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. L’art. 2449 c.c. testo previgente stabilisce che gli amministratori che contravvengono al divieto di nuove operazioni, assumono responsabilità illimitata e solidale degli affari intrapresi; tuttavia il curatore, allorché esperisce l’azione di responsabilità [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
1 aprile 2016 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Monfredi, Giudice R.G. 2231 – 1/2016
Società a responsabilità limitata – Impugnazione delibera assembleare – Legittimazione – Qualità di socio (Artt. 2479-ter, 2482-ter, 2378, 3° comma, c.c.) Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo agli impugnanti, perché privi oramai della qualità di soci per loro scelta. Come infatti la S.C. ha avuto modo di affermare da tempo “l’azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall’art. 2377 cod. civ., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l’azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell’attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, 1° comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore assume essere “contra legem” e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti” (cfr. Cass. sez. I civ. n. 26842/08). Società a [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
12 aprile 2016 (ord.) Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Monfredi, Giudice R.G. 2079 – 1/2016
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Assemblea – Delibera avente efficacia dichiarativa – Sospensione – Ammissibilità (Artt. 2378, 2378, 3° comma, 2479, 2° comma, 2479-ter, c.c.) Il termine “esecuzione” utilizzato dal legislatore all’art. 2378, 3° comma, c.c. non fa riferimento soltanto alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso, ma ad una più ampia condizione di “efficacia” della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione in senso stretto rappresenta un momento puramente eventuale. Di conseguenza, anche una delibera assembleare tecnicamente priva di esecuzione, cioè idonea, siccome avente mera efficacia dichiarativa, a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, come quella di approvazione del bilancio, può essere oggetto di sospensione in via cautelare. Ritenere che, in materia di impugnazione di deliberazioni assembleari, il giudice ordinario non possa sospendere in via cautelare l’efficacia delle delibere c.d. autoesecutive, aventi ad oggetto diritti indisponibili, significherebbe restringere immotivatamente l’ambito della tutela cautelare e riconoscere al giudice un potere decisorio inferiore rispetto a quello degli arbitri, ai quali l’art. 35, 5° comma, d.lgs. n. 5/20003 (ancora in vigore [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
20 maggio 2016 (ord.) Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Relatore R.G. 2491/2016
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Impugnazione di delibera assembleare – Conflitto di interessi – Presupposti (Artt. 2373, 2479-ter, 2° comma, c.c.) Una delibera assembleare di s.r.l. non può ritenersi viziata sotto il profilo del conflitto di interessi di cui all’art. 2479 ter, 2° comma, c.c. qualora dalla sua esecuzione non possa derivare un danno, neppure potenziale, per la società. Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Impugnazione di delibera assembleare – Conflitto di interessi – Presupposti (Artt. 2373, 2479- ter c.c.) La delibera di s.r.l. con cui il compenso spettante ai soci che prestano la propria opera professionale in società viene ancorato al fatturato anziché ai parametri previsti dal CCNL di settore, in tal modo attribuendo valore preminente all’attività di coordinamento compiuta piuttosto che alla quantità e qualità di lavoro prestato, non è viziata da conflitto di interesse, poiché non potenzialmente dannosa per la società, atteso che in periodi di andamento negativo ed eventuale diminuzione del fatturato tali compensi subirebbero un altrettanto notevole decremento. Società – Società di capitali – Società a [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
10 agosto 2016 (ord.) Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Istruttore R.G. 12943/2016
Società – Società a responsabilità limitata – Diritto di controllo dei soci non partecipanti all’amministrazione (Artt. 2462, 2476, 2° comma, c.c.) Il diritto di controllo dei soci non amministratori previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. in virtù della nuova disciplina della s.r.l. fondata sulla contrattualizzazione dei rapporti sociali e sulla centralità della posizione del socio, da un lato, impone di non limitare la categoria dei documenti accessibili al socio richiedente ai soli libri sociali obbligatori, dall’altro, comprende il diritto dello stesso di estrarre copia di tutta la documentazione relativa all’amministrazione, nell’ottica della piena efficacia del diritto di controllo, conformemente all’ampliamento dell’originaria portata di detto diritto previsto dall’art. 2489 c.c. ante riforma. Il diritto di controllo deve essere esercitato secondo i canoni di buona fede e correttezza, integrando in caso contrario gli estremi dell’abuso del diritto del socio ai danni della società. Società – Competenza per materia delle sezioni specializzate – Competenza territoriale delle sezioni specializzate – Criteri generali di ripartizione della competenza territoriale (Artt. 3, comma 2, lett. a); 4, 1° comma, d.lgs. n. 168/2003, 18 e ss. c.p.c.) Riconosciuta la competenza per materia delle sezioni specializzate in presenza di [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
24 maggio 2017 (ord.) Ajello, Presidente – Spiga, Giudice Istruttore R.G. 14108-1/2016