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Variazioni su usucapione e impresa
Carlo Angelici
The paper deals with the issue of the relevance of the law of adverse possession in the context of the firm; and it is intended as a point of view which among others shows the difference of topics concerning entrepreneurial activity versus the problems considered in the law of ownership and of his modes of acquisition. In this perspective it appears significant that problems regarding a prescriptive entitlement of holding or shareholding have arisen in only a small number of cases; and even more that for such cases the issue did in fact arise in litigations concerning the consequences of an invalid transfer. It seems therefore that the real question is about an action for recovery and the time limit for taking action, not so much the acquisition of a right of ownership.
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Sommario:
1. Le questioni - 2. Azienda e partecipazione sociale - 3. Liquidazione della società e usucapione della quota - 4. Rinuncia alla partecipazione e usucapione - 5. Usucapione e aumento del capitale sociale - 6. L’usucapione della farmacia - 7. La continuazione dell’impresa - 8. Usucapione, indebito e prescrizione - NOTE
1. Le questioni
Uno dei temi centrali per la discussione giuridica sull’impresa, forse quello più di altri decisivo, attiene da tempo al confronto con i paradigmi assunti alla base del moderno discorso giusprivatistico: la questione in definitiva se, riconosciuta l’originaria estraneità della prima ai dati in considerazione dei quali sono stati storicamente costruiti i secondi, l’esigenza di comprenderla [e certo non solo come fenomeno periferico e marginale [1] possa essere soddisfatta mediante un loro adattamento ovvero richieda la costruzione di nuovi. Un problema che in questo senso mi pare corrispondere appieno ai modi in cui, come ci ha insegnato Kuhn, si svolge il pensiero scientifico e al ruolo per esso dei “paradigmi” [2]. E si tratta di un confronto la cui importanza e significatività è evidenziata dal fatto stesso che ne risulta direttamente coinvolto il paradigma per molti aspetti centrale per la costruzione del diritto privato moderno, il diritto soggettivo [3]: come confermato dalla circostanza che il tentativo più raffinato di fornire dell’impresa una caratterizzazione “civilistica”, quello di Rosario Nicolò, ha tentato di ricondurla appunto a tale schema, ma a esso ha dovuto dare caratteristiche in buona parte eccentriche rispetto alla sua versione “classica” [4]. Mentre non è certo privo di rilievo che studiosi del livello di Paolo Ferro-Luzzi, Giorgio Oppo e Paolo [continua ..]
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2. Azienda e partecipazione sociale
Dico “area tematica” perché mi sembra che la questione non si esaurisca con il problema, indubbiamente centrale, se e come sia possibile un’usucapione dell’azienda, ma possa riguardare anche la possibilità di un’usucapione di partecipazioni sociali (poi, eventualmente, considerando le possibili varianti quando “incorporate” in titoli o altri indici formali). Non vi è dubbio, a dire il vero, che l’accostare ovvero distinguere più problemi applicativi è sempre il risultato di scelte valutative, non di mera logica, e può a sua volta condizionare gli esiti della ricerca. Pur riconoscendo ciò, non mancano, a mio parere, ragioni in grado di giustificare (su un piano valutativo, appunto) il tentativo di una considerazione la quale, non necessariamente unitaria quanto ai risultati, tenga complessivamente conto di tali problemi. A essi mi pare infatti comune, almeno nella più diffusa impostazione, il confronto con alcuni dei paradigmi centrali del pensiero giusprivatistico, in ultima analisi proprio quelli cui si è prima fatto cenno. Come avviene quando il tema dell’usucapione viene impostato, ponendosi dal punto di vista dell’oggetto, chiedendosi se e quale tipo di “bene” possa riconoscersi nell’azienda ovvero nella partecipazione sociale [6]; oppure, ponendosi dal punto di vista del soggetto, se abbia un senso e quale discorrere di una [continua ..]
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3. Liquidazione della società e usucapione della quota
Come si vede le questioni sono veramente tante, complesse e fra loro eterogenee. E perciò, al fine di evitare discorsi dispersivi e comunque non consentiti a queste brevi note, potrebbe essere di un qualche ricavo iniziare da una considerazione del dato empirico da ultimo segnalato, quello in definitiva consistente nella rarità e limitata rilevanza degli interventi giurisprudenziali. Si considerino in primo luogo tre esemplari di decisioni, quelli che sono riuscito a reperire, nelle quali è stata evocata la questione se sia possibile un’usucapione di partecipazioni sociali. La prima, Cass., 3 novembre 1989, n. 4603 20, riguardava una complessa (e ovviamente annosa) vicenda originata dalla liquidazione di una società di fatto (con patrimonio costituito soprattutto da immobili conferiti “in uso”) e dalla successiva contestazione di un socio il quale lamentava di aver ricevuto una quota di liquidazione inferiore a quanto gli sarebbe spettato in proporzione alla sua effettiva partecipazione; l’altro socio, che a seguito dell’accoglimento di tale contestazione avrebbe dovuto “restituire” all’attore la corrispondente frazione della quota di liquidazione indebitamente percepita, eccepiva di aver usucapito la maggiore partecipazione in considerazione della quale tale frazione gli era stata (allora debitamente) corrisposta. Il che immediatamente segnala una peculiarità della questione: che [continua ..]
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4. Rinuncia alla partecipazione e usucapione
La sensazione è in definitiva, e questo potrebbe essere un primo ricavo conoscitivo della sommaria rassegna che si sta tentando, che con riferimento alle partecipazioni sociali le esigenze di certezza e stabilità alla base della disciplina dell’usucapione possano anche cercare soddisfazione in strumenti tecnici diversi, meglio in grado di tener conto delle peculiarità degli assetti d’interesse societari e si pongano comunque in una prospettiva diversa. Questa sensazione mi sembra possa essere confermata, e precisata, considerando il secondo precedente che sono riuscito a rinvenire, la decisione inedita di Cass., 23 gennaio 2008, n. 1464. A quanto mi è dato capire, si trattava di una questione per alcuni aspetti omogenea con quella decisa dalla sentenza del 1989 (il che, per il nostro tentativo di individuare la classe di casi in cui il tema dell’usucapione della partecipazione si è concretamente posto e così la sua reale portata, può essere già di per sé significativo): nel senso che la partecipazione a una cooperativa edilizia assumeva rilievo non in quanto tale, per la complessità delle situazioni giuridiche di cui si compone, ma al solo fine di giudicare della proprietà di un immobile sulla base di essa assegnato; e al centro della controversia si poneva la questione se fosse possibile affermare un’usucapione decennale della partecipazione, ai sensi [continua ..]
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5. Usucapione e aumento del capitale sociale
Anche ciò potrebbe confermare la sensazione che sia difficilmente pensabile un conflitto in tema di usucapione di una partecipazione sociale il quale non si puntualizzi su un problema di validità e/o efficacia di vicende che si realizzano nella società e di cui si discute se e quando possono essere in grado di attribuirne la titolarità: sicché invocare l’usucapione non è altro che un modo, al di là del nomen utilizzato, per chiedere il riconoscimento di tale efficacia ovvero il rigetto dell’impugnativa da altri proposta. Forse ancora più evidente è tale prospettiva nell’ultima delle decisioni che mi sono sembrate in proposito rilevanti, quella del Trib. Milano, 26 febbraio 2015 28. La vicenda concreta era in tal caso più chiara, o meno confusa, e ciò consente di delinearne con maggiore precisione i contorni rilevanti ai nostri fini. All’origine si poneva un aumento di capitale con sua sottoscrizione parziale da parte di un terzo avvenuta contestualmente all’assemblea e condizionatamente al mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci; in conseguenza di ciò era stato iscritto nel libro dei soci e aveva per oltre un decennio esercitato i diritti sociali. Successivamente, avendo un socio sostenuto di aver in effetti sottoscritto l’aumento di capitale, la società aveva proceduto a rettificare l’annotazione nel libro dei [continua ..]
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6. L’usucapione della farmacia
Forse è possibile, sulla base di questa sommaria ricognizione dei problemi concreti per i quali (sulla base di quanto sono riuscito ad accertare) si è posto ai nostri giudici un problema di usucapione di una partecipazione sociale, formulare un’osservazione di portata generale che potrebbe risultare non del tutto inutile. Osserverei cioè che senza dubbio è ben possibile e in molti casi operativamente proficuo pensare la partecipazione come un “bene”. A condizione però di non trascurare che essa e le sue vicende rappresentano in ogni caso l’esito di operazioni di autonomia privata 30: sicché la loro disciplina è pur sempre una disciplina di tali operazioni, non si traduce in un regime soltanto oggettivo del “bene”, ma riguarda in ultima analisi l’autonomia privata e i suoi limiti 31. Penso in definitiva che né la partecipazione sociale né le vicende della sua titolarità sono realisticamente pensabili prescindendo dai comportamenti e scelte di autonomia privata per cui l’una viene “creata” e le altre si realizzano. Ed è perciò che, penso, la soddisfazione delle esigenze di stabilità e certezza deve essere ricercata sul piano della efficacia di quei comportamenti e scelte e dei limiti, ivi compresi quelli temporali, alla possibilità di contestarla 32. In questo senso, mi sembra, può rivelarsi [continua ..]
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7. La continuazione dell’impresa
Quest’ultimo aspetto mi pare veramente centrale e, volendo (tentare di) tirare le fila di questa sommaria ricognizione dei (significativamente pochi) esemplari giurisprudenziali in materia di usucapione della partecipazione sociale e dell’azienda, quello soprattutto da sottolineare. Da tale ricognizione emerge infatti che il problema si è concretamente posto in vertenze nelle quali di una vicenda in vario modo di autonomia privata si contestava l’idoneità a provocare un trasferimento di ricchezza, quella non solo economicamente riconoscibile nella partecipazione e nell’azienda in quanto tale: servendo allora in definitiva l’usucapione a porre un limite temporale alla possibilità di tale contestazione. Sicché in tali casi la questione si caratterizzava in un discorso di vertice per il modo peculiare in cui nel nostro ordinamento possono interferire, con riferimento alle vicende di autonomia privata, il regime della condictio e quello dell’azione di rivendicazione. Comune alle vicende giudiziarie considerate è che in esse vi era un titolo con cui si sarebbe potuto giustificare il trasferimento della partecipazione o dell’azienda, ma si discuteva della sua idoneità a tal fine, in quanto ritenuto invalido e/o inefficace. Merita allora di chiedersi brevemente se ciò deve considerarsi un dato soltanto accidentale, conseguenza in definitiva della circostanza che non [continua ..]
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8. Usucapione, indebito e prescrizione
Le disordinate e approssimative osservazioni che precedono consentono di delineare alcune ipotesi costruttive di carattere generale le quali, nella presente sede inevitabilmente sommarie e apodittiche, potrebbero forse meritare un qualche approfondimento. Si tratta in primo luogo dell’assunto, che mi sembra chiaramente confermato dall’esperienza giurisprudenziale, secondo cui, risultando l’azienda da una decisione di autonomia privata, quella di destinare un complesso di beni all’esercizio dell’impresa, tale decisione e tale destinazione (sottolineerei: ugualmente riconoscibili, in certo senso a maggior ragione, nella società) rappresentano eventi i quali di per sé non riguardano la proprietà dei singoli beni e non possono quindi contribuire al suo acquisto. Ciò del resto corrisponde al rilievo elementare che, se un’azienda è giuridicamente riconoscibile anche senza la proprietà dei beni, sarebbe illogico pensare che la sua costituzione possa svolgere un ruolo al fine di acquistarla 47. Ma ciò in definitiva viene espresso anche quando l’azienda viene descritta come un “bene” diverso da quelli di cui si compone. In tal modo l’atto di destinazione da cui risulta assumerebbe il significato di “creazione” di tale “bene” e non potrebbe riguardare perciò, in quanto tale, la proprietà di quelli singoli: da [continua ..]
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NOTE