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Quote di s.r.l. e diritto di voto in ipotesi di assegnazione del credito garantito da pegno
FRANCESCO CORAZZA
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Sommario:
1. Il caso - 2. La normativa di riferimento, i precedenti giurisprudenziali e la dottrina - 3. Commento - 3.1. La ricostruzione normativa operata dal Tribunale: l’estensione della disciplina del diritto di voto in ipotesi di sequestro (cui non segue la nomina del custode) - 3.2. La ritenuta doverosa distinzione tra la fase del pignoramento e quella dell’assegnazione del credito garantito da pegno su partecipazioni societarie - 3.2.1. La spettanza del diritto di voto nella fase di sequestro e pignoramento del credito garantito da pegno su quote - 3.2.2. La spettanza del diritto di voto nella fase di assegnazione del credito garantito da pegno su quote - 4. L’attribuzione del diritto di voto all’assegnatario del credito garantito dal pegno anche in ragione del suo maggior interesse alla partecipazione alla società - NOTE
1. Il caso
Due soci di una s.r.l. erano titolari di una quota del capitale sociale per il 50% ciascuno ed erano entrambi debitori di un terzo. I due soci, al fine di estinguere il loro debito, avevano stipulato un accordo con il creditore con cui era stata pattuita la corresponsione annuale di Euro 2.000,00 e, a titolo di garanzia, avevano costituito a favore del terzo un diritto di pegno su una parte delle loro quote. Le parti avevano previsto che il diritto di pegno avrebbe avuto una durata pari a quella del periodo di restituzione della somma dovuta ed, in particolare, avevano specificato che il diritto di voto, di cui alle quote oggetto del diritto di pegno, sarebbe spettato al creditore pignoratizio. Il credito vantato da quest’ultimo era stato successivamente a sua volta pignorato da una sua creditrice che aveva ottenuto dal Tribunale di Udine l’assegnazione della somma ai sensi dell’art. 554 c.p.c. La creditrice assegnataria aveva quindi notificato la decisione alla s.r.l. e ne aveva depositato copia presso il registro delle imprese, con contestuale richiesta di iscrizione del diritto di pegno sulle quote (richiesta che veniva rigettata dal conservatore in quanto il trasferimento del pegno non era stato disposto dall’autorità giudiziaria). In tale contesto, si era tenuta una assemblea della s.r.l. alla quale aveva partecipato l’originario creditore pignoratizio, la cui presenza è risultata determinante ai fini del [continua ..]
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2. La normativa di riferimento, i precedenti giurisprudenziali e la dottrina
La norma di riferimento in tema di s.r.l. è l’art. 2471-bis c.c. per cui la partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. La disposizione quindi ammette espressamente, diversamente dal passato, la possibilità di costituire un vincolo su quote di s.r.l. [1]. Con riferimento, invece, all’individuazione del soggetto cui spetta il diritto di voto in assemblea, la disposizione fa espresso richiamo alla disciplina delle s.p.a., rinviando all’art. 2352 c.c. Il primo tema regolato dall’art. 2352 c.c. è proprio quello della spettanza del diritto di voto in ipotesi di costituzione dei diritti di pegno, oltre che di usufrutto e di sottoposizione delle partecipazioni societarie a sequestro. In particolare sembra che nelle ipotesi in cui le parti abbiano volontariamente costituito un diritto sulla partecipazione (pegno od usufrutto), allora esse siano anche libere di individuare il soggetto cui spetta il diritto di voto. Diversamente, nell’ipotesi di costituzione coattiva del vincolo (sequestro), pare che il legislatore imponga che il voto sia esercitato esclusivamente dal custode. Il caso di specie riguarda però la spettanza del diritto di voto in ipotesi di assegnazione del credito garantito da pegno su quote di s.r.l., fattispecie che non viene espressamente disciplinata dal legislatore. A ben vedere, come rilevato dal Tribunale, l’ordinamento presenta [continua ..]
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3. Commento
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3.1. La ricostruzione normativa operata dal Tribunale: l’estensione della disciplina del diritto di voto in ipotesi di sequestro (cui non segue la nomina del custode)
Il Tribunale ha dovuto affrontare un tema che, sebbene non appaia infrequente nella pratica, è privo di espressa regolamentazione legislativa. Come si accennava, il giudice ha ritenuto di dover operare attraverso un’inferenza di carattere analogico, muovendo dalla disciplina normativa ritenuta più prossima rispetto alla fattispecie oggetto della controversia, ossia la regolamentazione della spettanza del diritto di voto nel caso di sequestro di quote e nel caso di pignoramento di crediti garantiti da pegno su quote. Ciò in considerazione del fatto che trattasi di fasi processualmente antecedenti a quella (oggetto del caso di specie) successiva all’assegnazione delle somme. Prima di affrontare la ricostruzione operata dal Tribunale, merita ricordare che giurisprudenza e dottrina (che l’ordinanza in commento richiama) hanno affrontato il tema della spettanza del diritto di voto con riferimento all’ipotesi di pignoramento (diretto) delle quote sociali. Il caso di specie è invece parzialmente diverso poiché attiene ad un’ipotesi di procedura esecutiva avente ad oggetto un credito garantito da pegno su partecipazioni sociali. Pare però opportuno precisare subito che le due diverse fattispecie (ossia il pignoramento di partecipazioni sociali ed il pignoramento di credito assistito da pegno su partecipazioni sociali) sono tra loro assimilabili alla luce dell’art. 544 c.p.c. Il pignoramento non [continua ..]
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3.2. La ritenuta doverosa distinzione tra la fase del pignoramento e quella dell’assegnazione del credito garantito da pegno su partecipazioni societarie
La ricostruzione della disciplina operata dal Tribunale è condivisibile fino al passaggio in cui reputa che nelle fasi del sequestro e del pignoramento il diritto di voto spetti sempre al soggetto nominato custode e quindi al detentore materiale del bene, e ciò in quanto (come meglio si vedrà di seguito) il ricorso alla figura del detentore appare essere quella maggiormente idonea a garantire gli interessi delle parti nelle fasi del sequestro e del pignoramento. Diversamente, non è pienamente condivisibile la conclusione del Tribunale allorquando non opera una distinzione tra la fase del sequestro e quella del pignoramento, da un lato, e la fase successiva all’assegnazione del credito, dall’altro lato. Come detto, sembra infatti che per il Tribunale anche nella fase successiva all’assegnazione del credito ciò che determina la spettanza del diritto di voto continui ad essere la detenzione materiale del bene oggetto di pegno (che, secondo il giudice, rimarrebbe al debitore esecutato, qualora il giudice non abbia provveduto ai sensi dell’art. 554, 1° comma, c.c.). Come ricordato, il giudice conclude infatti l’ordinanza rilevando che, anche a seguito dell’assegnazione del credito, il diritto di voto non può spettare “ad altri se non al detentore delle quote date in pegno, in mancanza di contrario provvedimento”. Per le ragioni di seguito indicate, sembra tuttavia che il momento [continua ..]
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3.2.1. La spettanza del diritto di voto nella fase di sequestro e pignoramento del credito garantito da pegno su quote
Come anticipato, risulta corretta la conclusione del Tribunale per cui la fase del sequestro e quella del pignoramento sottostanno alla medesima disciplina con riferimento all’individuazione del soggetto cui spetta il diritto di voto, ove viene data rilevanza alla detenzione materiale del bene. La conclusione è giustificata dall’omogeneo interesse cui la fase del sequestro e quella del pignoramento risultano finalizzate, ossia quello della mera conservazione del valore del bene oggetto del pegno [11] fino al momento della sua eventuale assegnazione al creditore procedente. In particolare emerge come il ricorso alla figura del detentore sia la scelta più efficiente per tutelare al meglio tale interesse, essendo il detentore un soggetto potenzialmente diverso dal debitore sequestrato o pignorato. In tal modo viene infatti concesso al giudice la possibilità di svincolarsi dal debitore e nominare un soggetto terzo che, sulla base di una sua valutazione, appare più idoneo a svolgere il ruolo di “garante” per il buon mantenimento delle partecipazioni societarie. Pare allora potersi dedurre che il diritto di voto: (i) in ipotesi di sequestro spetti al custode che è stato nominato oppure (ii) in caso di mancata nomina del custode, spetti al debitore sequestrato quale custode del bene costituito ex lege ai sensi dell’art. 559 c.p.c.; (iii) nella fase del pignoramento, continui a spettare al [continua ..]
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3.2.2. La spettanza del diritto di voto nella fase di assegnazione del credito garantito da pegno su quote
Il Tribunale, come si accennava, non opera però una distinzione in merito all’elemento determinante per individuare il soggetto cui spetta il diritto di voto tra la fase del sequestro e del pignoramento e la fase successiva all’assegnazione del credito. Secondo il Tribunale, infatti, anche a seguito dell’assegnazione del credito il diritto di voto spetterebbe sempre “al detentore delle quote date in pegno”. Pare, invece, preferibile, una volta che il credito è stato assegnato, individuare il soggetto cui spetta il diritto di voto nel titolare del diritto di pegno sulle partecipazioni e non nel mero detentore. E la distinzione non è meramente terminologica atteso che, per le ragioni che si vedranno, il titolare della garanzia ed il detentore del bene potrebbero non coincidere. Inoltre, e quale ulteriore conclusione non condivisa con il Tribunale, pare preferibile sostenere che a seguito dell’assegnazione il titolare della garanzia sia sempre il creditore procedente e ciò alla luce di un automatico trasferimento della titolarità del pegno a seguito dell’assegnazione del credito. In altri termini, sembra preferibile ritenere che a seguito dell’assegnazione il diritto di voto spetti sempre al creditore assegnatario. Questa conclusione è in primo luogo giustificata dal fatto che, una volta intervenuta l’assegnazione, l’unico interesse emergente è quello del [continua ..]
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4. L’attribuzione del diritto di voto all’assegnatario del credito garantito dal pegno anche in ragione del suo maggior interesse alla partecipazione alla società
Le conclusioni a cui si è giunti sono confermate anche da un diverso punto di vista. Pare infatti che un ulteriore criterio per individuare il titolare del diritto di voto sia quello di accertare quale sia il soggetto che, a seguito dell’assegnazione del credito, abbia il maggior interesse a partecipare alla vita societaria e ad agire a favore dell’interesse della società. A seguito dell’assegnazione del credito e quindi (secondo la tesi qui sostenuta) del trasferimento della titolarità del pegno sulle partecipazioni, pare che in primo piano emerga proprio l’interesse del creditore assegnatario a partecipare alle decisioni societarie. Ciò in quanto egli è direttamente interessato al buon andamento della società affinché le partecipazioni, sulle quali vanta il diritto di garanzia, mantengano un adeguato valore in ipotesi di mancato spontaneo adempimento da parte del debitore. Diversamente, l’effetto potrebbe essere quello di esporre il creditore pignorante alla perdita del controllo sulle partecipazioni oggetto della garanzia, ossia al rischio di assistere passivamente all’assunzione di decisioni da parte della società che potrebbero ledere il valore delle partecipazione ed, in definitiva, la sua garanzia. Tale interpretazione peraltro tutela anche il generale interesse della società e degli altri soci che viene certamente difeso da chi (il creditore [continua ..]
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