home / Archivio / Fascicolo / Il recesso del socio di banca cooperativa tra fonti normative nazionali ed europee: una questione ..
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
Il recesso del socio di banca cooperativa tra fonti normative nazionali ed europee: una questione aperta
FRANCESCO BRIZZI
Articoli Correlati: banche - banche popolari - società - rimborso - nullità
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Sommario:
1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. La giurisprudenza - 4. La dottrina - 5. Il commento: a) il profilo della tutela costituzionale della proprietà privata - 6. (Segue): b) il profilo della tutela della sovranità popolare e del sistema delle fonti - NOTE
1. Il caso
Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza cautelare in commento [1], ha sospeso la deliberazione di modifica statutaria di una banca popolare affrontando, pur nei limiti dell’accertamento sommario, una questione particolarmente delicata, tenuto conto della molteplicità e diffusione degli interessi coinvolti, concernente la materia delle banche cooperative, oggetto, di recente, di note e discusse riforme legislative, ad opera sia dell’art. 1 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, conv. con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 [2], che ha modificato la disciplina delle banche popolari, sia del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, conv. in legge 8 aprile 2016, n. 49, relativamente alle banche di credito cooperativo [3]. Si trattava, nel caso di specie, di decidere sulla legittimità della clausola dello statuto di una banca popolare riguardante le modalità di rimborso delle azioni in caso di recesso, morte o esclusione del socio. Questi i fatti di causa. Alcuni soci di una banca popolare ricorrono al Tribunale per ottenere, nell’ambito del procedimento di merito avente ad oggetto l’impugnativa di alcune deliberazioni societarie previamente esercitata da costoro, la sospensione cautelare della deliberazione dell’assemblea straordinaria di modifica dello statuto; modifica che, in particolare, attribuiva al c.d.a. della banca la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. La normativa di riferimento
Già dalla narrazione della vicenda processuale in discorso appare evidente la centralità della disciplina in tema di rimborso delle azioni, contenuta nel 2°-ter comma dell’art. 28 t.u.b., introdotto dal già citato d.l. n. 3/2015, conv. dalla legge n. 33/2015, e successivamente modificato dall’art. 1, 15° comma, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, di attuazione della legge delega 7 ottobre 2004, n. 154, ai fini del recepimento della direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV). La norma, originariamente dettata per le sole banche popolari e successivamente estesa, ad opera del più recente intervento legislativo menzionato, anche alle banche di credito cooperativo [4], prevede che «nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni (rectius: diritto alla liquidazione delle azioni, N.d.A.) nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia ritenuto necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale». Si tratta di una previsione inserita nell’articolo dedicato alle norme applicabili alle banche cooperative [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. La giurisprudenza
Quella del Tribunale monocratico di Napoli si segnala perché è la prima pronuncia che ha sollevato dubbi di compatibilità della disciplina interna, sia legislativa sia regolamentare, con i principi costituzionali evocati; dubbi superati, come si è visto in precedenza, da una interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della disposizione di fonte primaria, e dunque escludendone per questa via l’illegittimità, con conseguente disapplicazione di quella di fonte secondaria, viceversa ritenuta non conforme al dettato legislativo. Sotto entrambi i profili non si riscontrano precedenti giurisprudenziali specifici. Ad epoca coeva a tale pronuncia risalgono, tuttavia, alcune decisioni provenienti dalla giustizia amministrativa, che egualmente hanno affrontato la tematica, inquadrandola nella più ampia cornice delineata dalla complessiva riforma delle banche popolari attuata con il d.l. n. 3/2015. Ci si riferisce a tre sentenze del TAR Lazio, emesse in pendenza della decisione sul reclamo avverso l’ordinanza in commento [20], a fronte del ricorso di gruppi di soci e di associazioni di risparmiatori per ottenere l’annullamento di alcuni provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia nell’esercizio del potere normativo concesso dal d.l. in questione, con riferimento in particolare ai già menzionati artt. 28-29 t.u.b. Tali pronunce prendono tutte le mosse dall’individuazione [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. La dottrina
Anche la dottrina si è subito interrogata, già all’indomani della riforma, sui molteplici profili di compatibilità costituzionale della stessa, a volte seguendo, altre volte anticipando i medesimi percorsi e scenari evocati dalla giurisprudenza amministrativa. Profili di compatibilità correlati anche ad alcune incertezze interpretative del dato normativo, persistenti pure all’esito dell’emanazione della disciplina regolamentare. Restringendo il discorso alla disciplina risultante dalla limitazione del diritto di recesso, una prima ragione di contrasto con la Carta Costituzionale, sub specie degli artt. 41-42 Cost., è stata individuata nell’esercizio di un diritto di recesso definito «ingiustamente penalizzante», in ragione del potere di limitazione attribuito alla Banca d’Italia per via regolamentare [34]. A rafforzamento dei dubbi di costituzionalità paventati si fa altresì riferimento, come la giurisprudenza prima citata, ai principi e regole dettati dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare nell’interpretazione di tale articolo offerta dalla giurisprudenza della Corte EDU, riguardo alla più ampia accezione prima ricordata dei beni oggetto di tutela [35]. Secondo la prevalente e più recente dottrina, tali profili di [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
5. Il commento: a) il profilo della tutela costituzionale della proprietà privata
Giunti a tal punto, pare d’uopo riassumere le fila del discorso, quale è andato emergendo dal rapido excursus delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza rispetto al tema con cui si confronta l’ordinanza in commento, eventualmente approfondendo taluni degli aspetti sinora solo sfiorati. La delicatezza dei temi affrontati è tale, peraltro, da non consentire, specie nella presente sede, il conseguimento di risultati definitivi ed appaganti, in un senso o nell’altro. Ci si limiterà, pertanto, ad indicare unicamente i nodi cruciali e le linee di sviluppo percorribili per la loro risoluzione. Innanzitutto, pare d’uopo sottolineare che la disciplina, all’esito dell’ultimo ritocco legislativo, non solo prescinde dalle dimensioni della banca [53], ma riguarda ormai tutte le banche cooperative, siano esse banche popolari che banche di credito cooperativo [54], oltre a trovare applicazione anche al ricorrere delle altre cause di scioglimento del rapporto sociale, ivi compresa la morte del socio [55]. Il che pare consentire un esame della legittimità della disciplina della limitazione del rimborso anche distinto da quello della c.d. trasformazione obbligatoria delle banche popolari in s.p.a. [56], contrariamente all’impostazione seguita dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale [57], pur essendo i due profili, per [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
6. (Segue): b) il profilo della tutela della sovranità popolare e del sistema delle fonti
Riguardo al secondo profilo di illegittimità contestato, il punto di partenza dovrà essere costituito dall’individuazione della natura delle Disposizioni di Vigilanza contenute nella circolare n. 285/13, nel testo risultante dal 9° aggiornamento [103]. Al riguardo, non sembrano esserci soverchi dubbi sulla natura normativa delle disposizioni in questione. In effetti, il conferimento di un potere di tale estensione da parte della disciplina di fonte primaria sembrerebbe trovare la propria legittimazione nello stesso art. 4 t.u.b. [104], che attribuisce all’Autorità di Vigilanza, accanto al potere generale di emanare istruzioni, quello di emanare regolamenti, benché nei soli casi previsti dalla legge [105]. Un argomento in favore della natura sostanzialmente regolamentare delle Disposizioni può, peraltro, trarsi dall’ampiezza dei suoi destinatari, non limitati alle banche, ma estesi alla generalità degli utenti [106]. Il che è anche testimoniato dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in conformità di quanto disposto dall’art. 8, 2° comma, t.u.b., con riferimento ai provvedimenti di carattere generale le cui disposizioni siano destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza. Del resto, e più in generale, la legittimità del conferimento alle Autorità indipendenti di ampi poteri normativi può [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE