Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Palermo


TRIBUNALE DI PALERMO, 12 marzo 2018 - Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa - Monfredi, Giudice
R.G. n. 11680/2017

TRIBUNALE DI AGRIGENTO, 18 luglio 2018 - Sezione Unica Civile - Capitano, Giudice
R.G. n. 1430/2018

TRIBUNALE DI PALERMO, 31 luglio 2018 - Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa - Ajello, Presidente – Turco, Giudice Estensore
R.G. n. 11592/2015

TRIBUNALE DI PALERMO, 19 ottobre 2018 - Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa - Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Estensore
R.G. n. 13101/2018

TRIBUNALE DI PALERMO, 23 ottobre 2018 - Sezione V Civile – Specializzata in Materia di Impresa - Ajello, Presidente  Marinuzzi, Giudice estensore
R.G. n. 4863/2018

TRIBUNALE DI PALERMO, 23 novembre 2018 - Sezione V Civile – Specializzata in Materia di Impresa - Ajello, Presidente – Marinuzzi, Giudice estensore
R.G. n. 4212/2018

TRIBUNALE DI PALERMO, 28 novembre 2018 - Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa - Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Estensore
R.G. n. 7994/2015

TRIBUNALE DI PALERMO, 17 dicembre 2018 - Sezione V Civile – Specializzata in Materia di Impresa - Ajello, Presidente – Marinuzzi, Giudice estensore
R.G. n. 11083/2018

SOMMARIO:

12 marzo 2018 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Monfredi, Giudice - 18 luglio 2018 Sezione Unica Civile Capitano, Giudice - 31 luglio 2018 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Turco, Giudice Estensore - 19 ottobre 2018 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Estensore - 23 ottobre 2018 Sezione V Civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Marinuzzi, Giudice estensore - 23 novembre 2018 Sezione V Civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Marinuzzi, Giudice estensore - 28 novembre 2018 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Estensore - 17 dicembre 2018 Sezione V Civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Marinuzzi, Giudice estensore


12 marzo 2018 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Monfredi, Giudice

Società Cooperativa a r.l. – Delibera di approvazione bilancio – Delibere autoesecutive – Sospensione efficacia – Ammissibilità (Artt. 2479 ter e 2378 c.c.) Il termine “esecuzione”, utilizzato dall’art. 2378, comma 3, c.c. (applicabile alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto nell’art. 2479 ter, comma 4, c.c.), non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Una diversa interpretazione – considerato che l’art. 35 d.lgs. 5/03 attribuisce agli arbitri, ai quali secondo l’art. 34 è possibile devolvere solo “le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”, il potere “di disporre la sospensione dell’efficacia della delibera” – finirebbe per restringere immotivatamente l’ambito della tutela cautelare proprio nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, nella misura in cui risultasse ivi invece limitato il potere giudiziale di sospensione cautelare. Ne consegue che pure le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di approvazione del bilancio, aventi mera efficacia dichiarativa, possono essere sospese ex art. 2378, comma 3, c.c.


18 luglio 2018 Sezione Unica Civile Capitano, Giudice

Società in nome collettivo – Diritto di controllo del socio non aministratore – Giusta causa di revoca amministratore (Artt. 2261 e 2259 c.c.) La violazione del diritto di controllo del socio di s.n.c., ex art. 2261 c.c., costituisce giusta causa per disporre la revoca dell’amministratore della società di persone, atteso che il concetto di giusta causa rilevante, ai sensi dell’art. 2259 c.c., ricomprende tutte le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono la tutela, oltre che degli interessi della società, anche di quelli privati dei soci. La revoca, ai sensi dell’art. 2259 c.c., dell’amministratore unico di una s.n.c. con due soli soci implica automaticamente l’inefficacia della clausola statutaria attributiva del potere gestorio al socio amministratore revocato, sì da dovere operare nuovamente il regime legale di amministrazione disgiuntiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 134 del 13/01/1987, la quale espressamente prevede che “in caso di recesso o di revoca dell’amministratore unico ciascuno degli altri soci, ove non sia pattuito diversamente, potrà disgiuntamente esercitare i compiti di amministratore che ineriscono al suo status (di socio con responsabilità illimitata)”.   Società in nome collettivo – Controllo soci non amministratori – Portata e limiti (Artt. 2261 e 2259 c.c.)   Il diritto di consultazione del socio di s.n.c., ai sensi dell’art. 2261 c.c. – che va inteso come vero e proprio “diritto soggettivo potestativo”, legato alla qualità di socio, e quindi strumentale alla tutela degli interessi del socio uti singulus, e non dell’interesse sociale – deve essere considerato funzionale all’esercizio del controllo sulla gestione da parte del socio non amministratore, a sua volta strumentale alla tutela di variegati interessi quali l’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; oppure la necessità del socio illimitatamente responsabile di non rimanere coinvolto nelle conseguenze di una possibile cattiva gestione. Tale diritto può essere esercitato con l’ausilio di professionisti di fiducia del socio e consente una consultazione “allargata”, vale a dire non limitata alle sole scritture [continua ..]


31 luglio 2018 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Turco, Giudice Estensore

Società Cooperativa – Impugnazione delibera sociale – Clausola arbitrale – Diritti disponibili – Competenza arbitrale – Sussistenza (Art. 806 c.p.c., art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)   Il divieto di rimettere alla decisione arbitrale le sole controversie concernenti diritti indisponibili, previsto ex art. 806 c.p.c., deve ritenersi norma eccezionale e di stretta interpretazione. A tal fine, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione; mentre la suscettibilità di transazione di controversie aventi ad oggetto impugnazione di delibere sociali per vizi diversi esclude che le stesse riguardino diritti indisponibili. Per lo stesso principio, può ritenersi che la sanabilità di alcuni vizi, ad esempio per effetto del successivo assenso allo svolgimento dell’assemblea da parte del socio alla stessa non convocato, evidenzia la disponibilità dei diritti in rilievo e, pertanto, l’assoggettabilità della controversia alla competenza arbitrale prevista per statuto.


19 ottobre 2018 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Estensore

Società a responsabilità limitata – Delibera dell’amministratore di esclusione del socio – Impugnazione – Clausola arbitrale – Sospensione – Procedimento cautelare d’urgenza – Competenza del Tribunale (Art. 35, comma 5, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; artt. 669 quinquies, 700 c.p.c.)   Ai fini dell’ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., volto alla sospensione in via cautelare e d’urgenza dell’atto con il quale l’amministratore di una s.r.l., in virtù dei poteri all’uopo conferitigli da apposita clausola dello statuto ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., ha comunicato al socio l’avvenuto accertamento della causa di esclusione prevista dalla medesima clausola, nonché ai fini sussistenza in materia della competenza del tribunale in luogo della competenza cautelare gli arbitri, non assume rilievo il richiamo all’art. 2287 c.c. (relativo alle società di persone) ai fini della del requisito dell’atipicità del rimedio, né assumono rilievo le norme sul­l’impugnazione delle delibere assembleari (art. 2479 ter c.c.), unico ambito nel quale è prevista la competenza cautelare degli arbitri a condizione che il procedimento di merito dinanzi a loro sia già pendente. In tal senso depone chiaramente il tenore dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 5/2003 che, con riferimento a tutte le altre ipotesi, fa rinvio alla regola generale prevista dall’art. 669 quinquies c.p.c., il quale attribuisce la competenza cautelare al giudice ordinario anche in caso di clausola compromissoria e di pendenza del giudizio arbitrale.   Società a responsabilità limitata – Delibera dell’amministratore di esclusione socio – Procedimento cautelare d’urgenza – Ammissibilità (Art. 2473 bis c.c., art. 700 c.p.c.) È ammissibile la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto del­l’organo amministrativo che, in virtù di apposita clausola statutaria che gliene attribuisca il potere, disponga l’esclusione del socio di s.r.l., onde anticipare gli effetti dell’accertamento giudiziale dell’insussistenza dei presupposti per l’esclu­sione del ricorrente e, dunque, della sua persistente qualità di socio. Deve ormai ritenersi acquisita, infatti, la [continua ..]


23 ottobre 2018 Sezione V Civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Marinuzzi, Giudice estensore

Società per azioni – Compensi degli amministratori – Competenza Tribunale sezione specializzata in materia di impresa (Art. 38 c.p.c.; art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003)   Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest’ultima dovute in relazione all’attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla ratio dell’art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. 168 del 2003, volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, che, facendo rifermento alle cause ed ai procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’ac­certamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario”, si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori, senza distinzione tra quelle che riguardino l’attività gestoria svolta dagli amministratori nell’espletamento del rapporto organico ed i diritti loro spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società.   Società per azioni – Interruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento del diritto – Valenza interruttiva della approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio a contenuto ricognitivo del debito (Artt. 2435 e 2944 c.c.)   Il riconoscimento del diritto, al fine dell’interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza di un atto che presenti, simultaneamente, i requisiti della volontarietà, consapevolezza, inequivocità, esternazione e recettizietà (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto). Di conseguenza, il bilancio che indichi espressamente nel passivo il credito dell’ex amministratore, indicando altresì il nome del creditore, è da considerarsi atto di riconoscimento inequivoco, volontario e consapevole, che però, nei confronti dell’amministratore non socio al momento dell’approvazione dello stesso bilancio, produce gli effetti di cui all’art. 2944 c.c. esclusivamente con la sua pubblicazione, ricorrendo solamente in tale momento gli ulteriori requisiti, necessari [continua ..]


23 novembre 2018 Sezione V Civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Marinuzzi, Giudice estensore

Società di capitali – Accertamento giudiziale delle cause di scioglimento della società – Nomina giudiziale dei liquidatori – Efficacia non definitiva dell’ac­cer­tamento compiuto (Artt. 2485, comma 2 e 2487, comma 2, c.c.)   In caso di omissione dei competenti organi societari, i provvedimenti con cui il tribunale accerta il verificarsi di una causa di scioglimento della società, ex art. 2485, comma 2, c.c., e nomina i liquidatori, ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., hanno carattere sommario e non producono un accertamento in via definitiva, rispettivamente, né dello scioglimento, né delle cause che lo avrebbero prodotto. Contro gli stessi provvedimenti ciascun interessato, purché legittimato all’azione, può promuovere un giudizio ordinario con il quale, ove provata l’insussistenza della causa di scioglimento accertata incidenter tantum, ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.   Società di capitali – Accertamento giudiziale delle cause di scioglimento della società – Sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (Art. 2484, comma 1, n. 2, c.c.)   La sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, ex art. 2484, comma 1, n. 2, c.c., si configura nel caso in cui la società venga a trovarsi in modo oggettivo, definitivo e irreversibile nell’impossibilità giuridica e materiale di continuare a svolgere l’attività imprenditoriale oggetto del programma sociale; tale impossibilità deve sussistere sul piano giuridico o materiale, non già su quello meramente economico.


28 novembre 2018 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Estensore

Società Cooperativa – Ammissione nuovi soci – Annotazione libro soci – Delibera di approvazione del bilancio – Pubblicità (Artt. 2435 e 2519 c.c.)   Le società cooperative sono obbligate a iscrivere presso il registro delle imprese, unitamente alla delibera di approvazione del bilancio, l’elenco soci aggiornato alla stessa data (art.2435 e 2519 c.c.); per converso – a differenza di quanto previsto per le s.r.l. in seguito all’abolizione del libro soci (art. 16, comma 12-quater ss., d.l. 185/08) – non è prevista l’iscrizione al registro delle imprese dell’ammissione di ogni nuovo socio, essendo a tal fine sufficiente l’annotazione nel relativo libro.   Società Cooperativa – Assemblea – Diritto di voto – Clausola derogatoria – Le­gittimità (Art. 2538, comma 1, c.c.) L’art. 2538, comma 1, c.c., prevede che “nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci”. La clausola statutaria secondo la quale nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel registro delle imprese da almeno tre mesi può comportare solo un allungamento del termine di 90 giorni previsto dall’art. 2538, comma 1, c.c., per la legittimazione al voto; e poiché la ratio di tale previsione (che riproduce quella dettata dal previgente art. 2532, comma 1, c.c.) è quella di evitare che gli amministratori possano manipolare le maggioranze assembleari in prossimità delle adunanze mediante l’ammissione di nuovi soci, la deroga deve ritenersi valida.


17 dicembre 2018 Sezione V Civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Marinuzzi, Giudice estensore