Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Operazioni straordinarie e crisi d'impresa (di Niccolò Abriani, Lorenzo Stanghellini, Umberto Tombari)


SOMMARIO:

1. Diritto societario e diritto fallimentare: l’inizio di un dialogo, denso di interrogativi. - 2. Gli Orientamenti del Consiglio notarile di Firenze in materia di crisi d’impresa. - 3. La struttura degli Orientamenti.


1. Diritto societario e diritto fallimentare: l’inizio di un dialogo, denso di interrogativi.

Il diritto della crisi d’impresa rappresenta da sempre un angolo visuale di grande interesse, teorico e applicativo, per l’esame degli istituti del diritto societario, molti dei quali trovano la loro sede elettiva nell’ambito delle procedure concorsuali: il riferimento è, in primo luogo, alle azioni di responsabilità e ai limiti al rimborso dei finanziamenti dei soci e infragruppo, non a caso disciplinati in altri ordinamenti all’interno della legge fallimentare. Se questi istituti, come la Nottola di Minerva, da sempre si levano in volo sul far del tramonto, la nuova prospettiva sottesa alla riforma delle crisi d’impresa ha posto più direttamente in contatto il diritto delle società  (o, se si vuole, dell’impresa in forma societaria) con il diritto fallimentare (più propriamente, dell’impresa in crisi), ponendo le premesse per l’elaborazione di un moderno diritto delle società in crisi e schiudendo scenari anche applicative in gran parte inediti. Uno dei campi problematici dove l’intreccio tra le due aree disciplinari risulta più evidente, e al contempo complesso, è rappresentato  dal processo di assunzione di operazioni straordinarie funzionali, da un lato, alla prevenzione o attenuazione della crisi e, dall’altro, alla miglior gestione della stessa, anche nella più tradizionale logica liquidatoria. In tale ambito, le convergenti – ma non sempre normativamente coerenti – indicazioni offerte dalla riforma societaria e fallimentare hanno posto all’attenzione di operatori e interpreti una serie di problemi in larga misura inesplorati. È possibile contribuire a risolvere la crisi attraverso una fusione o, specularmente, con una scissione che determini l’attribuzione dell’attività d’impresa ristrutturata mediante il concordato a una nuova società? In particolare, occorre l’autorizzazione giudiziale per il deposito del progetto di fusione e scissione e/o per le relative deliberazioni di approvazione? Tale autorizzazione è necessaria ai fini del perfezionamento dell’atto di fusione e scissione? E in quale rapporto si pone l’operazione straordinaria rispetto alla esecuzione del piano concordatario? Si può trasformare una società sottoposta a una procedura concorsuale? In tal caso, occorre distinguere tra società in [continua ..]


2. Gli Orientamenti del Consiglio notarile di Firenze in materia di crisi d’impresa.

A queste e ad altre domande mira a dare risposta questa nuova serie di Orientamenti elaborati dall’Osservatorio sul diritto societario del Consiglio notarile dei distretti di Firenze, Pistoia e Prato. L’obiettivo è fornire indicazioni operative a tutti coloro, notai e non, che intendono utilizzare le potenzialità delle operazioni straordinarie per risolvere la crisi d’impresa. Infatti, mentre in passato il concordato poteva di fatto attuarsi solo mediante una cessione degli asset aziendali, magari tenuti in vita con un affitto, a seguito della riforma del 2012, che per questa parte non è toccata dal “decreto del fare” (e dalla relativa conversione in legge), è più agevole mantenere l’azienda in attività mentre si negozia un accordo con i creditori. Il veicolo societario può oggi essere utilizzato per la soluzione della crisi, a seguito di una sua ristrutturazione finanziaria (con una ricapitalizzazione) o di operazioni straordinarie anche complesse (trasformazione, fusione, scissione). Lo strumentario a disposizione degli operatori è dunque oggi molto più duttile e articolato che in precedenza. L’innesco di questa novità è dato dalla sterilizzazione delle regole che producono lo scioglimento della società se il capitale è perduto, a condizione che questa faccia immediata domanda di accesso al concordato preventivo o una domanda finalizzata a un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-sexies l. fall.). Questa maggiore libertà non è però senza condizioni, dovendo gli amministratori, in caso di perdita del capitale, perseguire in via primaria gli interessi dei creditori anche se l’attività d’impresa continua. Iniziata la procedura di crisi, possono essere avviate, e in alcuni casi completate, le operazioni straordinarie funzionali alla sua soluzione: ad esempio, una scissione che crei una newco che si accolli una parte del passivo, ristrutturato con il concordato. Ciò richiede di raccordare le regole di funzionamento degli organi sociali (assemblea in primis) con le regole che prevedono autorizzazioni giudiziali al compimento di atti di straordinaria amministrazione. Ad esempio, una fusione o una scissione può essere progettata e deliberata durante il concordato senza autorizzazione, se la sua esecuzione, in attuazione [continua ..]


3. La struttura degli Orientamenti.
Fascicolo 4 - 2013