Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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La Direttiva relativa all´esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ed il ruolo degli investitori istituzionali nella democrazia azionaria del terzo millennio (di Niccolò Abriani - Daniele U. Santosuosso)


1. La Direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007 – alla quale gli Stati membri dovranno adeguare la propria legislazione entro il 3 agosto 2009 – merita di essere segnalata per i rilevanti corollari che è destinata ad avere sull’ordinamento interno delle società quotate, e per il quadro sistematico che va a comporre. Si nota infatti subito che il legislatore comunitario impone a quello italiano di riscrivere, tra l’altro, due importanti precetti attualmente dettati dal codice civile, e segnatamente: a) l’art. 2370 c.c., nella parte in cui legittima l’introduzione di clausole statutarie che subordinano il diritto di intervenire e votare in assemblea al deposito preventivo delle azioni, con vincolo di indisponibilità delle stesse per il periodo intercorrente tra il deposito e il termine dell’assise assembleare; b) l’art. 2372 c.c., nella parte in cui preclude il conferimento di deleghe di voto ai componenti di organi sociali o a dipendenti della società. Sul piano sistematico le due novità poste in immediato rilievo si iscrivono in un più complessivo disegno, sotteso a tutta la Direttiva, di generale rafforzamento dei diritti degli azionisti; disegno in atto da almeno un decennio in modo evidente in tutti i paesi occidentali a capitalismo avanzato, volto ad ampliare la capacità di controllo e di intervento dell’azionariato potenzialmente attivo, la c.d. voice degli azionisti attraverso il diritto di voto, sull’«amministrazione» delle società quotate. La Direttiva del resto riconosce come destinatari privilegiati delle norme di rafforzamento dei diritti partecipativi, come chiarisce l’art. 1, gli «azionisti con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro»; come si legge nei Considerando, la Direttiva intende introdurre «norme minime volte a proteggere gli investitori e a promuovere l’esercizio agevole e effettivo dei diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto», al fine di consentire agli azionisti delle società quotate «di esercitare effettivamente i loro diritti in tutta la Comunità». Tale tendenza ha dato luogo, come noto, a due tipi di interventi normativi: quelli che hanno introdotto nuovi poteri del socio come singolo o come gruppo qualificato (tutela delle minoranze in genere), e quelli che hanno espressamene valorizzato il ruolo degli investitori istituzionali nel monitoraggio sulla gestione (tra queste, talvolta a seguito di acceso dibattito, l’esercizio delegato del voto: v. l’esempio francese sull’obbligo, posto dalla legge 97-277 del 25 marzo 1997 a carico dei fondi pensione, di esercitare il voto inerente ai [continua..]
Fascicolo 4 - 2007