Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Le impugnazioni nel c.d. rito societario (di Giuseppe Olivieri)


1. Naturalmente – sebbene il d.lgs. 5/2003 abbia considerato soltanto l’appello – le sentenze pronunciate nelle controversie elencate dall’art. 1 sono soggette a tutte le impugnazioni previste dall’art. 323 c.p.c. La conclusione vale non solo per le decisioni rese nella forma della sentenza, giacché gli artt. 42 e 43, 1° comma (per il regolamento di competenza); 395, 1° comma (per la revocazione); 404 (per l’oppo­sizione di terzo); 360, 1° comma, c.p.c. si riferiscono a tutte le pronunce di questo tipo, indipendentemente dal rito applicabile, ma anche per i provvedimenti pronunciati in forma diversa (ordinanza o decreto). Intendo qui riferirmi non solo (e non tanto) a quei provvedimenti ricorribili per cassazione a norma dell’art. 111, 7° comma, Cost. (ora esplicitamente nominati dall’art. 360, 4° comma, c.p.c.), ma specificamente alle ordinanze previste (soltanto) dal rito societario, o comunque pronunciate nelle controversie trattate secondo quelle regole. Sono allora impugnabili con regolamento di competenza l’ordinanza di sospensione (ai sensi dell’art. 295 c.p.c.) emessa dal giudice relatore [1] (o dal collegio) e quella con cui il tribunale (art. 11, 2° comma) si sia pronunciato sulla competenza, senza definire il giudizio (la statuizione definitiva sulla questione di competenza anche nel rito societario esige la forma della sentenza). Qualora poi la questione di competenza sia decisa insieme col merito, la fattispecie è regolata dall’art. 43 c.p.c., con conseguente possibilità di appello o di regolamento (facoltativo) di competenza. Se invece il tribunale, con la questione di competenza, abbia risolto con ordinanza (evidentemente in senso non ostativo) altre questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, la non impugnabilità del provvedimento per questa parte (art. 11, 2° comma) ne implica (a differenza di quanto si ritiene in generale per la sentenza che abbia deciso insieme questioni di competenza e questioni preliminari o pregiudiziali) [2] l’assog­gettabilità (soltanto per la questione di competenza) al regolamento di cui all’art. 42 c.p.c. [3]. Particolare attenzione merita il regime d’impugnazione dell’ordinanza di condanna prevista (al­l’esi­to del procedimento sommario di cognizione) dall’art. 19, cui è stata collegata unicamente l’ap­pellabilità [4]. Evidentemente inammissibile, per quanto appena detto e per la mancanza della decisorietà (cfr. art. 19, 5° comma) il ricorso per cassazione, a me pare non si possa escludere che il provvedimento, ancorché reso nella forma dell’ordinanza [5] – divenuto immutabile, sia pure limitatamente all’efficacia esecutiva – sia impugnabile mediante revocazione nei casi contemplati dall’art. 395, n. 1, 2, 3 e [continua..]
Fascicolo 4 - 2007