Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Roma (di A cura di Ignazio Cerasa, Luciano Santone, Daniele Stanzione)


>TRIBUNALE DI ROMA, 26 aprile 2018 – Romano, Giudice Unico< >RG 16329/2018< > < > >TRIBUNALE DI ROMA, 4 giugno 2018 – Bernardo, Giudice Unico< >RG 58728/2017< > < > >TRIBUNALE DI ROMA, 30 aprile 2018 – Cardinali, Presidente – Libri, Giudice – Bernardo, Giudice Relatore< >RG 64524/2017< < <
SOMMARIO:

26 aprile 2018 – Romano, Giudice Unico - 4 giugno 2018 – Bernardo, Giudice Unico - 30 aprile 2018 – Cardinali, Presidente – Libri, Giudice – Bernardo, Giudice Relatore


26 aprile 2018 – Romano, Giudice Unico

TRIBUNALE DI ROMA, 26 aprile 2018 – Romano, Giudice Unico  RG 16329/2018 Società – Società per azioni – Impugnativa delibera assembleare – Devoluzione in arbitrato – Richiesta cautelare di sospensione – Competenza concorrente tra arbitri e giudici ordinari (Art. 669, quinquies, c.p.c.; art. 35, comma 4, D.Lgs n. 5/2003) Società – Società per azioni – Delibera assembleare – Impugnazione – Sostituzione con altra delibera – Annullamento – Volontà chiara – Necessità (Art. 2378 c.c.) Società – Società per azioni – Delibera assembleare – Impugnazione – Richiesta cautelare di sospensiva – Valutazione reciproci pregiudizi – Necessità (Art. 2378, comma 4, c.c.) La devoluzione in arbitrato di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare ex art. 669 quinquies c.p.c.. Se si tratta di controversia avente ad oggetto la validità delle delibere assembleari, gli arbitri possono sospendere l’efficacia della delibera. Peraltro rimane sempre la possibilità di ottenere il provvedimento cautelare dal giudice ordinario, nonostante la devoluzione agli arbitri, fino alla costituzione del Collegio o la costituzione dell’arbitro unico. La devoluzione agli arbitri non attribuisce loro la facoltà esclusiva di emettere provvedimenti cautelari, escludendo l’intervento del giudice ordinario. La garanzia della tutela giurisdizionale impone una competenza cautelare sempre concorrente tra arbitri e giudici ordinari. (ic) L’annullamento della delibera assembleare non può aver luogo se la delibera impugnata è stata sostituita da altra delibera. Perché ciò avvenga è necessario che emerga chiaramente la volontà sostitutiva ai fini della dichiarazione giudiziale di cessazione della materia del contendere. (ic) Per decidere sulla domanda cautelare di sospensione della delibera assembleare, va valutato e comparato il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione della delibera, con quello che conseguirebbe dalla sua sospensione. La domanda va accolta soltanto ove si dovesse ritenere prevalente il pregiudizio ai danni del socio, che non deve mirare al proprio interesse personale, ma anche a quello della società. (ic)


4 giugno 2018 – Bernardo, Giudice Unico

TRIBUNALE DI ROMA, 4 giugno 2018 – Bernardo, Giudice Unico RG 58728/2017   Società – Provvedimenti cautelari – Caratteristiche – Strumentalità (Artt. 670 e 700 c.p.c.)   Società – Negozio fiduciario – Caratteristiche (Artt. 670 e 700 c.p.c.)   La caratteristica di tutti i provvedimenti cautelari è la strumentalità, ovvero l’idoneità del provvedimento ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito.   Scopo delle misure cautelari è assicurare la fruttuosità della esecuzione; va quindi preliminarmente accertata la sussistenza del rapporto di strumentalità tra il provvedimento cautelare e la domanda di merito. (ic) Il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti e si caratterizza perché determina un effetto giuridico non in via diretta, ma attraverso il collegamento tra due negozi: uno a carattere esterno, con effetti a favore di terzi; l’altro a carattere interno ed a contenuto obbligatorio.   L’intestazione fiduciaria di un bene integra l’ipotesi della interposizione reale di persona. (ic)


30 aprile 2018 – Cardinali, Presidente – Libri, Giudice – Bernardo, Giudice Relatore