home / Archivio / Fascicolo / Patti parasociali e buona fede: riflessioni su preavviso, sinallagmaticità ed abuso
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
Patti parasociali e buona fede: riflessioni su preavviso, sinallagmaticità ed abuso
Luca Boggio
Articoli Correlati: parasociale - buona fede
COUR DE CASSATION, Chambre Commerciale, 27 settembre 2017 – Mouillard Presidente – Société Tarpinian (SCP François-Henri Briard) – Société Ficandy S.a. r.l. e altri (SCP Thouin-Palat et Boucard)
Società anonima – Patto parasociale – Durata indeterminata – Libertà di recedere – Divieto di abuso – Informazione ai contraenti del patto parasociale – Possibilità di esercitare i diritti parasociali
(Artt. 1134, 1142 c.c.)
In caso di patto parasociale a durata indeterminata, come tale sempre suscettibile di essere sciolto per recesso unilaterale, la facoltà di recedere non può essere esercitata con modalità abusive, ragion per cui il recedente deve far conoscere le sue intenzioni con sufficiente anticipo per permettere agli altri contraenti del patto parasociale di decidere se esercitare o meno i diritti previsti dal patto stesso. (1)
Società anonima – Patto parasociale – Clausola di buy or sell – Obbligazioni di acquisto e di vendita – Carattere sinallagmatico
(Artt. 1134, 1142, 1147, 1589 c.c.)
In caso di patto parasociale che contenga promesse reciproche di [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio
Sommario: 1. Il caso e le questioni risolte dallaCour de Cassation. - 2. Il quadro legale applicabile ai pactes d’actionnaires. - 3. Durata, buona fede e recesso. - 4. Attuazione dei patti e abuso. - 5. Il rapporto tra opzione di acquisto e opzione di vendita. - 6. Le soluzioni esposte e la riforma del diritto dei contratti. - 7. Qualche riflessione conclusiva in rapporto all’ordinamento italiano. - NOTE La decisione in commento, che riguarda un patto parasociale di riacquisto della partecipazione del socio minoritario di una société anonyme, risolve una questione non regolata fino al 2016, né dal diritto dei contratti, né da quello societario francese. Infatti, solo con la riforma della disciplina civilistica del contratto [1] sono state introdotte in Francia disposizioni espressamente volte a sciogliere il dubbio in ordine alla validità degli accordi senza termine finale e, quando se ne fosse negata l’invalidità, secondo quali regole fosse possibile far venire meno i vincoli negozialmente assunti, omettendo di stabilirne la durata e le modalità di recesso. Ancor oggi, però, non è prevista una disciplina specificamente destinata a regolamentare sotto questi ultimi profili i patti parasociali. Sta di fatto che, nel solco di un iter argomentativo utilizzato non più di dieci anni prima [2], per i giudici della Haute Jurisdiction l’assenza di previsione di un termine finale giustifica la qualificazione di un patto parasociale come contratto a tempo indeterminato; non ne comporta la nullità, ma il riconoscimento di un mero diritto di provocarne con una certa libertà – si vedrà poi quanta – lo scioglimento unilaterale da parte di qualunque contraente. In sostanza, accordo sarebbe valido ma suscettibile di essere sciolto [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio
Anche Oltralpe non è prevista una disciplina organica dei patti parasociali, sebbene, dopo un dibattito di molti decenni, oggi ne sia perlopiù riconosciuta la validità [3] e ne siano regolati taluni aspetti di particolare rilievo nell’ambito del regime delle società quotate [4]. Dunque, la regolamentazione dei pactes d’actionnaires è in gran parte lasciata al diritto comune dei contratti [5], che – come accennato – è mutato dai primi del 2016. Più oltre si illustreranno anche i termini ed il rilievo delle modifiche sopravvenute nell’ordinamento francese, ma, per il momento, è opportuno ricostruire il quadro legale nell’ambito del quale i giudici di legittimità francesi hanno scelto le soluzioni di cui si dirà. Ciò può essere fatto riprendendo i riferimenti normativi contenuti nella sentenza in commento.
Iniziando dalla questione della durata del patto parasociale e delle modalità del suo scioglimento, il testo del Code Civil vigente sino al 30 settembre 2016 prevedeva che, similmente al suo omologo italiano, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” [6] e che “elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise” [7] fissando il [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio
Ricordato che per la giurisprudenza di legittimità francese un pacte d’actionnaires privo di termine finale è qualificarsi come un accordo valido ma a tempo indeterminato [12], tende a prevalere l’idea che, sullo sfondo del disfavore per le obbligazioni perpetue [13], dagli accordi senza termine sia possibile sciogliersi unilateralmente in qualunque tempo [14] ma con effetti non immediati [15], in quanto il principio generale di buona fede imporre di ritardare l’effetto risolutorio fino ad un momento accettabile per gli altri contraenti, tenuto conto della funzione concreta del patto stesso e della necessità che la posizione giuridica di costoro non patisca un danno in conseguenza di una “rottura brutale” del vincolo [16]. La Chambre Commerciale, confermando sul punto la sentenza della Corte d’Appello, sancisce che un equilibrio ragionevole sia stato realizzato fissando in sei mesi il termine alla scadenza del quale la manifestazione unilaterale di volontà di sciogliersi dal patto parasociale poteva spiegare i suoi effetti liberatori.
L’impostazione che si vien da descrivere come prevalente in Francia merita un’osservazione di fondo. La giurisprudenza conclude in modo netto e piuttosto aprioristico che il patto senza termine di durata sarebbe assimilabile ad un contratto a tempo indeterminato, senza, tuttavia, un’indagine in concreto relativamente [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio
Quanto esposto nel paragrafo che precede in ordine al fondamento – nel principio generale di buona fede – del potere di recesso dai patti parasociali senza indicazione del termine finale consente di svolgere qualche considerazione ancora sull’attuazione dei patti parasociali e sui limiti di soggezione dei contraenti del patto – recedenti o meno – alle scelte degli altri in ordine alla cessazione degli effetti di tali accordi. La stessa sentenza in commento sollecita a prestare attenzione al caso del patto che preveda delle opzioni di acquisto o di vendita delle partecipazioni sociali. Nel caso di specie, due parti dell’accordo parasociale invocavano la persistenza del loro diritto di opzione di vendita dopo il recesso di un contraente del patto, facendo valere il dovere di costui di pagare il prezzo stabilito nell’opzione esercitata dai primi due che erano soci minoritari. L’argomento speso dal recedente era, come già evidenziato, fondato sulla cessazione immediata degli effetti del patto, una volta ricevuta dagli altri la sua dichiarazione recesso; la Haute Jurisdiction ha, tuttavia, disconosciuto la fondatezza del rifiuto perché l’efficacia immediata del recesso – pur legittimo in un patto privo di determinazione del termine finale – contrasterebbe con il principio di buona fede. C’è da chiedersi se questa possa essere una soluzione adeguata per tutti i casi di recesso da [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio
La Chambre Commerciale affronta, poi, una seconda questione sostanziale ovvero se, nel contesto di un patto parasociale che preveda sia una clausola put che una clausola call sui titoli dei soci minoritari, vi sia un rapporto sinallagmatico tra opzione di acquisto e opzione di vendita. I giudici di legittimità francesi rispondono in senso affermativo e, perciò, rigettano la pretesa della ricorrente di rendere inefficace l’impegno in quanto l’opzione di vendita, esercitata in concreto da quegli altri contraente che si erano visti il patto sciolto unilateralmente per effetto del recesso, avrebbe difettato del necessario requisito di sinallagmaticità intesa come esistenza di uno scambio di consensi in ordine alla vendita [28]. Infatti, nel diritto francese la promessa di vendita è vincolante, allorché (tutte e due) le parti abbiano manifestato volontà convergenti in ordine al trasferimento del diritto ed al prezzo, poiché è “sinallagmatico” o “bilaterale” il contratto “quando i contraenti si obbligano reciprocamente l’uno verso l’altro” [29]. Il ragionamento è d’immediata comprensione se il diritto oggetto di ciascuna delle due – contrapposte – promesse sia il medesimo; quindi, in sostanza, se esse convergano non solo sul prezzo, ma anche sull’oggetto dell’obbligazione. Più [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio
Non è dubbio che il coté contrattuale del diritto societario soggiace alle modifiche della disciplina generale del contratto adottate per effetto della riforma scaturita dall’ordonnance del 10 febbraio 2016 [37], poi ratificata con la loi n. 2018-287 del 20 aprile 2018 [38]. Infatti, nessuno mette in dubbio l’applicabilità della disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti alle società, pur con i dovuti adattamenti e tenuto conto che il silenzio del diritto societario su determinati aspetti della vita sociale può essere il frutto di una scelta del legislatore a favore dell’autonomia privata piuttosto che una lacuna da colmare con le regole di diritto comune dei contratti [39]. Lo stesso è a dirsi dei patti parasociali [40]. Il punto è, quindi, comprendere in quale misura le modifiche introdotte con la menzionata ordonnance possano avere influito sul quadro legale che governa la durata dei patti parasociali ed il diritto di recesso dagli stessi, se un termine non sia stato fissato in modo certo [41]. Ma per far ciò è necessario, indagare, pur brevemente, se ed in quale misura il rapporto che intercorre tra diritto societario e diritto generale delle obbligazioni esca eventualmente modificato dopo la menzionata riforma. Il legislatore francese non sembra essersi fatto specificamente carico del problema, lasciando agli interpreti [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio
Prima di concludere, è utile valutare in quale misura il diritto giurisprudenziale transalpino possa aver tracciato una linea interpretativa trasfondibile anche nell’ordinamento italiano. Vi sono, infatti, due fattori che suggeriscono di tenere conto delle regole francesi nel definire il senso delle norme italiane: da un lato, Francia ed Italia condividono molte matrici storiche e, perciò, tendenzialmente si pongono nello stesso alveo concettuale; dall’altro, la riforma francese – da più parti [60] – è stato sottolineato come sia volta a “modernizzare” il diritto dei contratti in conformità con l’evoluzione del diritto europeo [61] e, quindi, si può ritenere che esprima una linea di convergenza verso un diritto comune europeo. Infatti, le tradizionali comunanze concettuali e la partecipazione alla costruzione di una “disciplina uniforme” costituita da regole condivise oltre i confini nazionali in funzione del “corretto funzionamento del mercato interno” all’Unione Europea e della rimozione di “ostacoli al commercio internazionale” [62], spingono a leggere il diritto interno anche alla luce dell’evoluzione e delle acquisizioni degli ordinamenti vicini sia in termini storico-concettuali che economico-sociali, come possiamo certamente classificare quello francese.
Orbene, è noto che la disciplina dei patti [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio
1. Il caso e le questioni risolte dallaCour de Cassation.
2. Il quadro legale applicabile ai pactes d’actionnaires.
3. Durata, buona fede e recesso.
4. Attuazione dei patti e abuso.
5. Il rapporto tra opzione di acquisto e opzione di vendita.
6. Le soluzioni esposte e la riforma del diritto dei contratti.
7. Qualche riflessione conclusiva in rapporto all’ordinamento italiano.
NOTE