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Sulla competenza dei soci per la nomina e la revoca degli amministratori di s.r.l.

Giuseppina Pellegrino

The essay aims to reconstruct the discipline operating in Italian private companies in relation to the competence on the appointment and revocation of directors, thus clarifying the apparent contradictions of the relative regulations. This investigation, however, is grafted into the broader issue concerning the suppression of the management organ in private companies. The negative solution of this problem, which we have decided to adhere to, in fact, allows to identify as a typical rule that of the competence in charge of the plurality of the partners; a rule, moreover, that, according to the provision of law, can be derogated from the statutory autonomy. Hence the need to clarify the scope of the exemption right, to affirm that this is expressed in placing limits on the competence pertaining to the plurality of members, but does not extend to the point of nullifying it.

Sommario:

1. Il raffronto tra l’art. 2475, 1° comma e l’art. 2479, 2° comma, n. 2, c.c. - 2. Qualificazione tipologica della s.r.l. ed essenzialità dell’organo gestorio - 3. La mancata indicazione degli amministratori nell’atto costitutivo - 4. Il 'ruolo preminente' dell’art. 2475, 1° comma - 5. La competenza sulla revoca degli amministratori in capo alla pluralità dei soci: profili ricostruttivi - 5.1. Eccezioni - NOTE


1. Il raffronto tra l’art. 2475, 1° comma e l’art. 2479, 2° comma, n. 2, c.c.

La norma di riferimento relativa all’attribuzione del potere gestorio nella società a responsabilità limitata è l’art. 2475, 1° comma, c.c. che fissa la regola secondo cui alla decisione dei soci è demandato il potere di nominare gli amministratori, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo; regola però che sembra essere contraddetta dal dato letterale dell’art. 2479, 2° comma, n. 2, c.c. secondo cui la nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci solo se prevista nell’atto costitutivo. Dal che la necessità di chiarire la portata delle due norme al fine di risolvere tale contraddittorietà [[1]]. Soluzioni diverse sono state prospettate in dottrina. Si è, dapprima, riconosciuto ruolo preminente all’art. 2475, nel senso che la previsione ivi contenuta che riserva la competenza in ordine alla nomina degli amministratori alla decisione dei soci, ma ne consente la derogabilità con espressa previsione statutaria, sarebbe ulteriormente confermata dal disposto dell’art. 2479 [[2]]. Soluzione che non appare sufficientemente motivata, in quanto propone una lettura che supera tout court il dato testuale dell’art. 2479, nella sua differente formulazione rispetto all’art. 2475, senza una più precisa giustificazione [[3]]. Un’ulteriore ipotesi ricostruttiva proposta si fonda sul riconoscere [continua ..]

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2. Qualificazione tipologica della s.r.l. ed essenzialità dell’organo gestorio

La soluzione al quesito innanzi esposto si trae logicamente dalla individuazione del regime legale (residuale) che caratterizza tipicamente la società a responsabilità limitata, il che significa precisare la collocazione tipologica della s.r.l, in seguito alla riforma, e quindi se si debba ricondurla alla classe di società di capitali, o invece a quella di società di persone. Va accolta, a riguardo, la posizione ampiamente sostenuta in dottrina, secondo cui la società a responsabilità limitata va qualificata come società di capitali per la presenza degli indici caratterizzanti quest’ultima come [[9]]: le partecipazioni sociali (ex. artt. 2464 e 2468 c.c. [[10]]) determinate come frazioni del capitale sociale prefissato nel suo ammontare e proporzionali al conferimento, la libera trasferibilità delle (partecipazioni) stesse (ex art. 2469 c.c. [[11]]) e di conseguenza la naturale variabilità della compagine personale, la sussistenza della disciplina in tema di capitale sociale relativa alla sua formazione e conservazione e modifica [[12]] (ex artt. 2481-bis-2482-ter), l’ammissibilità della costituzione unilaterale della società. La qualificazione in termini capitalistici della società a responsabilità limitata ha come portato che serve ad individuare il modello legale di organizzazione interna, quale appunto [continua ..]

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3. La mancata indicazione degli amministratori nell’atto costitutivo

Dalle considerazioni prima esposte consegue come non possa ammettersi il silenzio dell’atto costitutivo sulla nomina degli amministratori [[37]]; di qui la necessità di chiarire, prima di (e anche al fine di) precisare il significato da attribuire al­l’art. 2479, 2° comma, n. 2, cosa comporti tale eventuale mancata indicazione [[38]]. Non v’è dubbio che in caso di omessa nomina degli amministratori nel­l’atto costitutivo grava in capo al notaio rogante l’obbligo di chiedere ai soci stipulanti di colmare tale lacuna, pena l’impossibilità di procedere all’iscrizione del­l’atto stesso, perché incompleto, nel registro delle imprese [[39]]. Più problematica la ricerca della soluzione interpretativa nell’ipotesi di avvenuta iscrizione; tale mancata indicazione, se certamente non può determinare la nullità della società ex art. 2332 c.c., norma applicabile alla s.r.l. in quanto espressamente richiamata nel 3° comma dell’art. 2463, proprio perché non è riconducibile a nessuna delle cause di nullità ivi tassativamente previste [[40]], comporta altre rilevanti conseguenze. In assenza di nomina degli amministratori nell’atto costitutivo, la società viene ad esistenza priva dell’organo gestorio, non valendo a riguardo rispetto alla s.r.l., come si è più innanzi [continua ..]

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4. Il 'ruolo preminente' dell’art. 2475, 1° comma

Aver cosi chiarito l’ineliminabilità dell’organo amministrativo nella s.r.l. e la necessarietà dell’esplicita indicazione nell’atto costitutivo di coloro a cui è affidata l’amministrazione, serve a confermare che è l’art. 2475, 1° comma, c.c. a fissare la regola di default, propria della s.r.l., secondo cui è riconosciuta in capo alla pluralità dei soci la competenza “primaria” sull’attribuzione dell’incarico gestorio e quindi sulla nomina degli amministratori. Si deve di conseguenza precisare il significato della previsione dell’art. 2479, 2° comma, n. 2; a questo proposito è necessario volgere l’attenzione ad ulteriori aspetti caratterizzanti la disciplina della s.r.l. in tema di potere gestorio. Il riferimento è alla norma dell’art. 2468, 3° comma, c.c. [[53]] che consente di prevedere nell’atto costitutivo «l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’ammini­stra­zione della società» [[54]]; in particolare si è evidenziato che la formulazione della norma “singoli soci” chiarisce che l’attribuzione deve riguardare il socio in quanto persona, inoltre che il contenuto della stessa va inteso ricomprendere il diritto tanto di nominare uno o più amministratori, quanto di essere nominato amministratore [[55]]. [continua ..]

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5. La competenza sulla revoca degli amministratori in capo alla pluralità dei soci: profili ricostruttivi

Ulteriore indagine da svolgere, certamente connessa con la problematica fin qui esaminata relativa alla competenza sulla nomina degli amministratori, è l’indivi­duazione delle regole in tema di revoca dalla carica amministrativa, dal momento che la normativa della s.r.l. si limita a disciplinare ex art. 2476, 3° comma, c.c. il potere del singolo socio di chiedere la revoca giudiziale al tribunale per gravi irregolarità e non detta espressamente alcuna altra disposizione [[64]] relativa appunto alla revoca da parte della collettività dei soci. Tale mancanza [[65]] si comprende se rapportata alla specificità della normativa della s.r.l. in ordine alla nomina degli amministratori e alla durata della carica: normativa che, infatti, fissa come regola di default la competenza all’attribuzione del­l’incarico e alla fissazione della sua durata in capo alla pluralità dei soci, e riconosce agli stessi il potere di derogare a tale regola nei limiti innanzi indicati; cosi che si spiega come non possa operare una disciplina unitaria in tema di revoca, ma verrà ad applicarsi la regola più conforme al modello legale, o a quello derogatorio fissato statutariamente dai soci stessi [[66]]. Da questa considerazioni si traggono una serie di spunti che servono a precisare gli aspetti qualificanti la disciplina della revoca, relativi al quando, al quomododebba [continua ..]

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5.1. Eccezioni

Problemi differenti sorgono in ordine all’individuazione della disciplina in tema di revoca nelle ipotesi in cui con previsione statuaria, in forza dell’art. 2468, 3° comma, c.c., sia stato attribuito ad uno o più soci il diritto di amministrare, o il diritto di nominare uno o più amministratori [[77]]. Le due ipotesi vanno esaminate separatamente, perche valgono considerazioni diverse. Nell’ipotesi in cui sia riconosciuto in capo al socio il diritto ad amministrare, la carica gestoria inerisce (alla) e qualifica la posizione di socio nel senso che la prima è elemento contenutistico della seconda; ed infatti per la modificabilità del diritto “amministrativo” è fissata nel 4° comma dell’art. 2468 c.c. la regola del consenso unanime [[78]], regola che esplicita come il diritto “amministrativo” connoti la partecipazione sociale a cui si ricollega, in quanto il primo potrà essere variato o addirittura eliminato con il consenso del titolare della seconda [[79]]. Va sottolineato che la revoca è potere che spetta agli altri soci e ciò significa che la decisione relativa è assunta dagli altri soci con esclusione del socio amministratore da revocare e quindi tipicamente non con il consenso espresso da tutti i soci; di conseguenza tale decisione non può ricondursi tout court alla fattispecie regolata dall’art. 2468, 4° [continua ..]

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NOTE

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