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L'impugnabilità delle delibere del Collegio sindacale incidenti sull'organizzazione societaria o lesive dei soci
Giordano Bua
A commento di una recente ordinanza del Tribunale di Milano, il contributo analizza la praticabilità di una soluzione interpretativa che ammetta l’impugnabilità delle delibere del Collegio sindacale. Esaminando la nozione di deliberazione sociale e l’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all’estensione alle delibere consiliari della disciplina dell’impugnabilità assembleare, l’indagine tenta di enucleare le ragioni giuridiche che giustifichino l’esistenza di un principio di generale contestabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali.
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Sommario:
1. Il caso - 2. Cenni in tema di generale impugnabilità delle deliberazioni degli organi sociali - 3. Verso la sindacabilità delle deliberazioni del Collegio sindacale: estensione dell’impugnativa ex art. 2377 c.c. alle delibere consiliari - 4. Conclusioni - NOTE
1. Il caso
La pronuncia resa dal Tribunale di Milano in data 23 aprile 2018 offre interessanti spunti di riflessione, anzitutto, in tema di compatibilità tra meccanismi di sostituzione integrale e parziale dell’organo amministrativo, in presenza della cessazione dalla carica, anche differita, della maggioranza degli amministratori di una società in cui operi una clausola simul stabunt simul cadent; e, in secondo luogo, con accenti particolarmente innovativi, in materia di impugnabilità delle delibere del Collegio sindacale, ambito quest’ultimo su cui si focalizzerà qui l’attenzione. Nella fattispecie oggetto di esame giudiziale, il C.d.A. di TIM S.p.a. impugnava la delibera del Collegio sindacale con cui quest’ultimo, in applicazione dell’art. 126-bis T.U.F. e su richiesta di alcuni soci, integrava l’ordine del giorno della convocanda assemblea; e, contestualmente, ricorreva in via cautelare per ottenerne la sospensione degli effetti. Il C.d.A., nello specifico, contestava la non integrabilità dell’ordine del giorno ad opera del Collegio sindacale una volta che tale integrazione – avente ad oggetto la revoca degli amministratori già dimessisi, sebbene con efficacia differita, in sede di una precedente deliberazione del C.d.A. – era stata motivatamente rifiutata dallo stesso C.d.A., altresì rimarcando l’impossibilità di sostituzione della maggioranza [continua ..]
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2. Cenni in tema di generale impugnabilità delle deliberazioni degli organi sociali
L’impugnabilità delle deliberazioni del collegio sindacale è giustificata, dalla pronuncia in commento, con l’osservazione per cui tutte le deliberazioni di organi collegiali sono sottoposte al controllo giurisdizionale [3], così allineandosi a quegli orientamenti che, dopo aver ripensato la nozione di deliberazione, ne hanno predicato – ove viziata – l’impugnabilità anche al di fuori dei limiti testualmente fissati dalla legge. Alla base di tali posizioni, come è noto, vi è l’abbandono della concezione “negoziale” [4] di deliberazione, che la includeva entro la categoria dogmatica delle c.d. combinazioni non contrattuali di atti [5], e il suo inquadramento quale prodotto di una precisa sequenza procedimentale [6] – variabile secondo gli organi e i tipi societari [7] –, assunta a termine di valutazione per l’attribuzione di valore giuridico (l’effetto cui s’intende pervenire) al comportamento posto dal soggetto deliberante. La deliberazione sociale assume, in quest’ottica, la fisionomia di meccanismo di produzione dell’azione degli enti collettivi [8], divenendo la modalità necessitata tramite cui, con riferimento alle società di capitali, ciascun organo sociale cura la realizzazione dello scopo associativo nell’ambito delle proprie competenze e, di [continua ..]
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3. Verso la sindacabilità delle deliberazioni del Collegio sindacale: estensione dell’impugnativa ex art. 2377 c.c. alle delibere consiliari
Nel solco del ragionamento ora richiamato, la sentenza in commento postula l’esistenza di “un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo”, assunto da cui ricava la base per il riconoscimento del diritto all’impugnazione delle delibere del Collegio sindacale. L’emersione di siffatto principio è figlia della progressiva estensione della portata normativa dell’art. 2377 c.c. – unica norma che, anteriormente al 2003, consentiva esplicitamente l’impugnazione delle delibere assembleari –, operata prima nei confronti delle delibere consiliari e ora, per la prima volta, anche con riferimento a quelle del Collegio sindacale. A tal proposito, è opportuna una sommaria ricognizione delle tappe che hanno condotto all’estensione dell’impugnabilità ex art. 2377 c.c. alle delibere consiliari, in modo da fornire un ulteriore supporto a sostegno dello sviluppo interpretativo – ad avviso di chi scrive, almeno parzialmente, corretto – proposto dal Tribunale, nonché alle considerazioni precedentemente svolte. Come è noto, nel sistema normativo anteriore alla riforma delle società di capitali, non era prevista una generale impugnabilità delle deliberazioni consiliari, essendo la stessa stata ammessa – a favore dei soli [continua ..]
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4. Conclusioni
Emerge da quanto sin qui illustrato come la decisione di ammettere l’impugnabilità delle delibere del Collegio sindacale non sia giustificata solo da argomentazioni di tipo sistematico (sulla base di un principio di generale sindacabilità delle delibere degli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo [33]), ma possa predicarsi anche in virtù dell’utilizzo analogico, opportunamente soppesato [34], di quegli argomenti che la giurisprudenza di legittimità aveva già posto a fondamento dell’estensione alle delibere consiliari della disciplina di cui all’art. 2377 c.c. Meno comprensibili appaiono, in questa prospettiva, le ragioni per le quali il Tribunale di Milano, pur affermando inizialmente l’esistenza di tale (generale) principio di impugnabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali, ne limiti subito dopo l’applicabilità alle sole delibere del Collegio sindacale che siano produttive di effetti direttamente incisivi sull’organizzazione societaria o delle posizioni dei singoli soci (con relativa esclusione delle delibere espressione della tipica attività di controllo dell’organo), giungendo a legittimare l’estensione interpretativa degli artt. 2377 e 2388 c.c. solamente in virtù della natura gestoria della delibera in oggetto, ritenuta sostitutiva del potere del Consiglio di [continua ..]
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NOTE