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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Milano

A cura di Michelangelo Granato, Edoardo Grossule,  Carlo Lanfranchi e Piergiuseppe Spolaore

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
R.G. n. 3432/2016

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
R.G. n. 48179/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
R.G. n. 34178/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)
R.G. n. 31593/2018

Sommario:

24 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Monocratico - 2 agosto 2018 – Riva Crugnola, Presidente Estensore - 25 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Relatore - 6 agosto 2018 – Perozziello, Presidente Relatore


24 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Monocratico

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 24 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Monocratico R.G. n. 31593/2018 Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Controllo (Art. 2359 c.c.) In generale, una situazione di controllo di una società su un’altra è riconosciuta quando la prima è in grado di esprimere, nell’assemblea ordinaria dell’altra, una “influenza dominante”. Questa è riconosciuta, a sua volta, quando la società controllata riesce ad influenzare in modo determinante le principali scelte gestionali della società controllata (o anche, identicamente: ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale assoluto e positivo sulle decisioni della controllata) e, in particolare, a nominare, se non tutti, almeno la maggioranza degli amministratori. La “influenza dominante” è poi presunta iuris et de iure se la società controllante dispone della maggioranza nell’assemblea della società controllata, ed è comunque riconosciuta come fondamento del controllo ogni qualvolta una società, pur non disponendo di quella maggioranza, riesca comunque ad esercitarla in quella sede. Casi e ragioni di esercizio di influenza dominante in assenza di maggioranza possono essere i più vari, ad esempio diritti particolari del socio [continua ..]

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2 agosto 2018 – Riva Crugnola, Presidente Estensore

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 2 agosto 2018 – Riva Crugnola, Presidente Estensore R.G. n. 3432/2016 Società di capitali – S.r.l. – Intestazione fiduciaria di quota – Forma dell’ac­cordo fiduciario – Prova per testimoni e presunzioni (Artt. 2468, 2722, 2725, 2729 c.c.) Il contratto con il quale una parte si impegna a sottoscrivere una quota di s.r.l. nell’interesse non proprio ma altrui, nonché a ritrasferire all’altra parte la quota stessa (o il quantum ottenuto in sede di liquidazione) al ricorrere delle condizioni pattuite, costituisce un accordo non simulatorio bensì fiduciario, che non è soggetto a requisiti di forma e può, se concluso in forma orale, essere liberamente provato sia per testimoni sia per presunzioni [Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato il convenuto (fiduciario) a restituire all’attore (fiduciante) il valore ottenuto in sede di liquidazione della quota, ritenendo dimostrato, in ragione delle prove testimoniali nonché dei plurimi e concordanti indizi risultanti da altri procedimenti giudiziari, anche penali, il ruolo di fiduciario rivestito dal primo]. (ps)

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25 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Relatore

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 25 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Relatore R.G. n. 48179/2015 Società di capitali – S.r.l. – Cessione di quote sociali – Rimborso finanziamento soci – Copertura di perdite (Art. 2467 c.c.)  L’accordo di risoluzione consensuale di un contratto di cessione di partecipazioni sociali e di crediti derivanti da finanziamenti soci che preveda, a favore dell’ori­ginario cedente, il pagamento dei crediti al momento del rimborso dei finanziamenti da parte della società non costituisce un titolo valido per pretendere detto pagamento, sia nell’ipotesi in cui i crediti siano stato utilizzati a copertura di perdite, considerato che il loro valore – per effetto dell’imputazione a capitale – è già incorporato nella partecipazione ritrasferita, sia nell’ipotesi in cui residui un credito – come tale – nei confronti della società, considerato che quest’ultimo deve intendersi già ritrasferito per effetto della risoluzione consensuale dell’originario contratto di cessione. (cl)    

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6 agosto 2018 – Perozziello, Presidente Relatore

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